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La F.O.I. č strutturata secondo i seguenti
organi:
L'Assemblea generale
L'Assemblea Generale delle Associazioni č
l'organo supremo della F.O.I.
Ha il compito di indicare l'orientamento e gli indirizzi
dell'attivitā federale.
Le sue deliberazioni, adottate a maggioranza assoluta di voti o
alle diverse qualificate maggioranze previste dallo Statuto e
dal Regolamento, vincolano gli altri Organi federali, tutte le
Associazioni e i tesserati.
Ii Soci ordinari sono rappresentati nell'Assemblea Generale dal
Presidente dell'Associazione o da altro socio dell'Associazione
medesima, munito di regolare delega.
Il Consiglio
direttivo federale
La F.O.I. č retta da un Consiglio Direttivo
Federale, al quale spetta di operare per la realizzazione delle
finalitā Statutarie e di garantire l'osservanza dello Statuto e
dei Regolamenti da parte degli organi Tecnici e periferici,
delle Associazioni federate e dei tesserati.
Il Consiglio Direttivo Federale dā esecuzione alle delibere
dell'Assemblea Generale, predispone la relazione tecnico -
morale e finanziaria sulla gestione federale da presentare
all'approvazione dell'Assemblea medesima.
Il Collegio dei revisori
dei conti
Il Collegio dei Revisori del Conti, cui č
domandato di vigilare sulla corretta amministrazione della
F.O.I. č composto di tre membri effettivi e due supplenti,
eletti dall'Assemblea Generale. I Revisori dei Conti durano in
carica tre anni e possono essere rieletti. Il 18 aprile 2004,
nel corso dell'Assemblea Generale di Rimini, sono stati eletti i
nuovi Revisori.
Il Collegio dei Probiviri
Il collegio dei Probiviri, cui č
demandato di pronunciarsi sulle controversie sorte tra la F.O.I.
e le Associazioni o i loro Soci e tra le Associazioni stesse, č
composto di tre membri, preferibilmente scelti fra i magistrati
o nel campo forense.
L'Ordine dei giudici
I giudici sono riuniti in un organo tecnico
denominato "Ordine dei Giudici", il quale fa parte integrale e
integrante della F.O.I.
L'Ordine dei Giudici č suddiviso in vari Collegi ciascuno dei
quali č costituito dai Giudici della rispettiva
Specializzazione.
L'ordine dei Giudici č retto da un Consiglio Direttivo composto
di tanti membri quanti sono i Collegi di Specializzazione,
ciascun Collegio procederā all'elezione dei proprio
rappresentante.
I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e
possono essere rieletti.
Le Commissioni Tecniche Nazionali di
specializzazione
Sono organi Tecnici della F.O.I.
La costituzione delle CC.TT.NN. č promossa dalla F.O.I. allo
scopo di favorire il progresso tecnico e scientifico degli
ornicoltori, la valorizzazione e l'incremento delle varie razze
allevate.
Sono costituite le Commissioni Tecniche di Specializzazione per
le seguenti razze o gruppi di razze.
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