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ALLEVARE IN CENTRO CITTA'

di Enrico Banfi

 

 Il tema è proposto dal timore che una particolare lettura di leggi (invero un po’ datate…) dello Stato vieti nelle zone urbane non solo l’insediamento e l’attività di industrie ed allevamenti industriali insalubri ma anche i nostri allevamenti amatoriali di uccelli da compagnia.

 

Schematizzando, il caso proposto nasce da un percorso mentale e tecnico- legale del tipo:

 

Le leggi :R.D 1934 e D.M 5/09/1994 governano le Industrie insalubri…

 

….gli Allevamenti sono Industrie, con un loro livello di insalubrità…

 

i nostri uccelli sono “allevati”, dunque noi (soci FOI) gestiamo allevamenti…

 

…che, come tali, sono industrie insalubri…

 

… e poiché le industrie insalubri non possono stare nei centri cittadini….

 

gli allevamenti FOI non possono stare nelle città…

 

Affrontiamo il problema sulla base di due capisaldi prioritari:

-noi allevatori siamo persone concrete e non esperti in leggi;

-per queste ricerchiamo una logica con legami concreti alla vita quotidiana, fra il bisogno/diritto da tutelare e le leggi/norme che devono farlo.

Anche la nostra lettura (ripeto, da allevatori) delle leggi e delle norme, quando entriamo nel dettaglio, non è tecnica ma pratica; non c’interessa disquisire, ma risolvere.

E’ evidente, e non dobbiamo dimenticarlo, che altri, ad esempio i giudici, ragionano secondo altre regole.

 

Con questa premessa, ecco il mio parere.

 

Che gli allevamenti FOI non possano stare all’interno dei centri delle città è una decisione che produce conseguenze incomprensibili, ingiustificate, profondamente negative sotto il profilo sociale: basta riflettere un momento sulla localizzazione dei nostri soci.

Dunque, è una decisione con gravi ripercussioni sul piano pratico e positività non rilevabili (senza gli uccelli FOI, la città è meno inquinata? È più vivibile?).

Quindi, andiamo a caccia d’errori che certamente caratterizzano l’interpretazione delle leggi e delle norme citate, se portano alla conclusione detta.

Adottiamo una modalità di approccio volutamente pragmatica, dalla parte del cittadino che vuole risposte concrete ai suoi problemi e non si accontenta di teoriche discussioni tecnico-legali.

 

1-Le leggi del 1934 e del 1994 tutelano la salute dei cittadini dalle conseguenze di attività definite insalubri per le loro emissioni gassose, liquide, solide.

Scorrendo l’elenco delle industrie insalubri, il buon senso ci dice tre cose:

-i nomi delle attività industriali citate non ci comunicano tranquillità: ”sentiamo” che il loro impatto sull’ambiente non è senza conseguenze per la salute umana;

-si tratta di attività industriali, aventi finalità economiche importanti e dimensioni certamente visibili, non trascurabili (se lo fossero, probabilmente quelle attività non sarebbero finite nell’elenco);

-leggiamo, fra le attività industriali, gli “allevamenti di animali”, cioè un “qualcosa” che ci riporta alle nostre attività amatoriali, e ci fa pensare immediatamente ai liquami dei suini, agli stoccaggi di letame o alle vasche dei liquami bovini degli allevamenti intensivi, ad odori sgradevoli e peggio.

 

2-Dunque, tutte le attività comprese nell’elenco sono caratterizzate da:

-attività da reddito (finalità di lucro, dando un senso costruttivo e positivo al termine lucro);

-dimensione industriale;

-evidenza di emissioni “importanti” in forma solida, liquida e gassosa, che creano certamente problemi di disagio o pericoli reali alla salute dei cittadini.

Poiché queste attività illustrate hanno un impatto reale sull’obiettivo delle leggi (“salvaguardare la salute dei cittadini”), comprendiamo bene la coerenza fra problema, causa che l’ origina  e leggi.

 

3- Ma gli allevamenti FOI che c’entrano in tutto questo?

-non emettono gas nocivi;

-non scaricano liquidi inquinanti;

-hanno scarichi solidi irrisori, totalmente biodegradabili, in quantità che possono essere smaltiti in alcuni vasi di gerani;

-non hanno dimensioni industriali;

-non hanno scopo di lucro.

 

Non hanno nulla da spartire con le attività comprese negli allegati alle leggi sulle industrie insalubri. Con quale logica, coerenza, buon senso presumere che i nostri allevamenti devono essere inseriti fra le industrie insalubri inquinanti gestite dalle leggi citate?

 

Se non ci sono logica e coerenza fra problema, causa e normativa, se questi collegamenti non sono facilmente visibili, può essere che l’inserimento dei nostri allevamenti (non scritto esplicitamente, ma presunto) sia giustificato da un motivo più nascosto, che sfugge ai più.

Non è da escludere.

Ma, in questi casi, l’inserimento non è lasciato alla capacità di estrapolazione della gente: e se non ne fosse dotata? Il livello di rischio si alzerebbe fortemente ed ingestibilmente. In questi casi, se ci fossero motivi di non immediata derivazione dal contesto generale, è d’uso esplicitare anche i casi speciali. Ed il legislatore di solito lo fa.

Infatti, il D.M 05/09/1994, al punto c) Attività produttive, tre righe sotto l’Allevamento di animali, segnala “4. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca”. La maggior parte delle persone non conosce questi allevamenti, il cui nome appare innocuo e che comunque potrebbe essere fatto rientrare nella definizione più generale  “Allevamento di animali”. Se, invece, ha l’onore di una citazione autonoma è per almeno due buoni motivi:

-per “allevamento di animali” si intende l’allevamento destinato a produrre animali la cui carne è destinata all’alimentazione umana, e solo questi; tutta la legislazione italiana sugli animali ha origine dagli animali destinati all’alimentazione umana (noti come allevamenti zootecnici);

-fra gli altri allevamenti (destinati a produzioni non ad uso alimentare), il legislatore ha individuato una sola altra tipologia, quella di larve ed esche appunto, con caratteristiche tali da meritare l’inserimento fra le industrie insalubri, sì da escluderne l’ubicazione in prossimità dei centri abitati.

Trattandosi di un’attività molto specifica, poco nota, direi marginale il fatto che il legislatore l’abbia espressamente richiamata evidenzia l’attenzione e la professionalità con cui gli allegati sono stati costruiti.

Resta poco, a mio parere, da lasciare all’estrapolazione ed alla fantasia di chi cerca di interpretare la legge.

Qualche legge o norma (non l’idea di qualche funzionario…) esplicita che anche la detenzione di uccelli d’affezione/compagnia è da equiparare ad industrie inquinanti? Al di là delle estrapolazioni, delle deduzioni, delle similitudini (di suini o canarini sempre allevamenti sono…) c’è una qualche norma, dello Stato o degli organi decentrati, che affermi che la detenzione di canarini in città non è consentita in quanto pericolosa per la salute pubblica, al pari di una raffineria (molte delle quali sono ancora oggi a ridosso delle città…) o di una fabbrica di acido fluoridrico, o dell’allevamento delle larve e delle esche da pesca?

Da un punto di vista del buon senso il problema è un non-problema.

 

Però, se qualche Istituzione mai lo ponesse, va gestito. Come?

 

Credo sia impossibile trovare il modo di fare una legge nazionale, di un solo articolo che affermi che gli allevamenti amatoriali di uccelli da compagnia non sono da considerarsi compresi nelle industrie insalubri. Impossibile per molti motivi.

Anche perché pare che il problema sia presente solo in zone limitatissime del Paese, secondo uno schema già individuato, su altri temi, in altre aree. Vedasi, uno per tutti, i casi di una dozzina di Comuni emiliani che equiparano gli “allevamenti” FOI a qualsiasi altro tipo di allevamento, ”integrando” in proposito leggi nazionali e regionali con proprie interpretazioni e disposizioni. La logica perversa che sta alla base di questi comportamenti -che non possono essere gestiti solo per legge- è di tipo burocratico, accompagnata da scarsissima conoscenza professionale delle realtà con cui hanno a che fare e dalla totale ignoranza (e, spesso, indifferenza) delle conseguenze generate da un simile atteggiamento.

Come affrontare questa logica?

 

 

Abbiamo visto che, secondo il comune buon senso, dalle leggi citate non si può estrapolare la qualifica degli allevamenti FOI come industrie inquinanti e, quindi, l’impossibilità di detenere canarini in città.

 

Vediamo di argomentare il nostro dissenso verso tale interpretazione (perché questo è il nostro obiettivo chiaro e forte) con altre riflessioni più formali. Cerchiamo di scavare nel significato dei termini usati dal legislatore per scoprire, attraverso la forma usata, la sostanza presente come motore nella testa del legislatore.

 

Le tre parole-chiave delle leggi citate sono (per quanto ci riguarda): allevamenti, industriali, insalubri.

 

Sul termine insalubri, già si è detto: emissioni gassose, liquide e solide inesistenti o insignificanti.

Il termine industriali fa pensare a movimenti di capitali per investimenti in macchine complesse (in quantità), in tecnologie più o meno sofisticate, in organizzazioni complesse ed articolate con tante specifiche professionalità ed a capitali di gestione importanti per acquisti di materie prime, salari e prodotti energetici, ad opifici ed a movimenti di automezzi per il trasporto di materiali o di “bit” per lo scambio di informazioni. Ed a ricavi di analoghe dimensioni, per pagare tutti questi costi e remunerare l’imprenditore, che si mantiene con quest’attività manifatturiera.

Ritroviamo qualcosa di lontanamente simile al concetto di “industriale” negli “allevamenti” FOI?

Un coro di risate si alza dalla folla!

 

Il termine allevamenti è certamente più intrigante. Ma noi siamo ben attrezzati, anche grazie alle recenti leggi sul benessere animale, che hanno introdotto delle definizioni utilissime.

1-     L’Accordo Stato-Regioni e Province autonome(6/02/2003), all’Art.1, punto 2a) definisce “animale da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari…”. Pare proprio essere l’esatta collocazione dei nostri uccelli, il cui allevamento ha, anche, finalità scientifiche ed ambientali.

2-     La legge regionale Emilia/Romagna, nel nuovo solco tracciato dall’Accordo Stato-Regioni, all’art.5, punto 2, definisce gli allevamenti degli animali da compagnia, cioè la selezione, riproduzione e svezzamento di animali domestici non destinati all’alimentazione umana, ma a soddisfare il bisogno di affezione e di compagnia presente in tutti gli uomini, ed in particolare in alcune categorie umane: anziani, bambini, ammalati, e, più in generale, gli appassionati allevatori. Dice la citata legge: ”Per allevamento di cani e gatti si intende la detenzione di cani e gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l’anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per attività d’allevamento si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.” Poiché i nostri allevatori allevano uccelli da compagnia per passione e non per fini di lucro, la loro attività non può essere configurata come allevamento nel senso inteso dalle leggi che la normano. La legge sul benessere animale della Provincia di Milano segue analoga impostazione: concede privilegi agli “allevamenti” di animali d’affezione (Art.5), escludendo specificamente(Art.7) quelli da reddito “in quanto regolamentati da normativa nazionale e comunitaria”.

 

Dunque: leggi recenti, cogliendo i mutamenti in corso nella società civile, introducono importanti ed utili (per FOI) cambiamenti, definendo gli animali da compagnia e/o affezione come distinti profondamente dagli animali da reddito, ed in particolare formulando concetti di “allevamento” per gli animali da compagnia più adeguati a questa realtà ed alle sue particolari ed uniche specificità.

Grazie a queste leggi, ora i due mondi (animali con destinazione alimentare e con destinazione compagnia) sono profondamente distinti e meritano e cominciano ad avere legislazioni e normative autonome per cogliere le specificità e sviluppare le potenzialità.

 

        3-In questa nuova visione, varie leggi (Comune di Roma: Tit.III, art.8, punto 25; e Milano, art.9, punto 20) riportano che “è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione.” Tutte tutele, peraltro, già ripetutamente sancite anche dai vari gradi di giudizio.

Questa impostazione conferma, anche sul piano della dottrina e pratico, che è normale detenere uccelli in numero non predeterminato negli appartamenti di civile abitazione, e dunque nei condomini dei quartieri residenziali urbani.

Gli unici limiti sono di tipo igienico: roba gestita dai Regolamenti d’igiene dei singoli Comuni e non dalle leggi dello Stato (la destinazione d’uso dei locali, il livello di pulizia degli stessi ecc.).

Lo stesso Comune di Roma (Tit. VII,art.48, punto 5) afferma: “E’ consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio”. Con gli animali da cortile siamo su un livello di teorica “minaccia” superiore a quella rappresentata da canarini! E prosegue: “Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere animale”,tutti elementi che vengono tutelati da leggi municipali/regionali e non nazionali. Le due leggi dello Stato che hanno originato il quesito non sono neppure citate: perché non hanno nulla a che vedere con gli animali da compagnia. Mi pare una conclusione assennata.

La Giunta Emilia/Romagna, nelle Indicazioni Tecniche di attuazione (27/03/06) della Legge regionale quadro sul benessere animale chiarisce (Allegato A, punto 2):”La detenzione degli uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione deve essere esercitata in zona agricola e sono sottoposti alle stesse prescrizioni previste per gli allevamenti ad uso zootecnico”.

Dunque, le galline,i tacchini, le anatre ornamentali vanno allevate in campagna (là dove sono allevati gli uccelli zootecnici!), a differenza (concludo io, credo con buonsenso e senza particolari forzature) degli altri uccelli, quelli da compagnia (cioè di quelli di cui si occupano gli allevatori FOI ).

 

Dunque, se mai un quesito del tipo: “Possono gli allevamenti FOI essere ospitati nelle città oppure, in quanto industrie insalubri inquinanti,devono trovare collocazione all’esterno?”, se mai un simile quesito può avere un senso, la risposta a mio parere è sì, possono stare nei centri città, perché:

-non si tratta di attività industriali insalubri ;

-tecnicamente si tratta, per quanto riguarda il termine”allevamento”, di un’attività più correttamente definibile come selezione, riproduzione, svezzamento di uccelli non destinati all’alimentazione, ma alla affezione ed alla compagnia;

-le nuove e recenti leggi sul benessere animale degli animali da compagnia introducono specifiche garanzie per la detenzione nelle abitazioni civili di tali uccelli e numerose sentenze nei vari gradi di giudizio lo hanno confermato.

Credo che abbiamo dei validi argomenti per sostenere le nostre posizioni.

 

Se è chiara e netta la risposta, almeno secondo il mio giudizio, più complessa sarà probabilmente la gestione di coloro che sono convinti della lettura opposta, che magari hanno dato per anni e che oggi fanno fatica ad abbandonare.

Si tratta di spiegare, motivare, ri-spiegare con estrema pazienza, facendo leva sul buonsenso ed evitando di incartarsi a disquisire di dottrina giuridica.

Occorre rimanere sui temi pratici: qual è il reale livello di rischio “insalubrità” di un allevamento medio FOI ? La loro assenza per decreto dai centri delle città rende la vita migliore secondo l’obiettivo delle leggi citate? O non la rende complessivamente più povera, se consideriamo anche le motivazioni sociali alla base delle leggi sul benessere animale, che rivalutano fortemente gli aspetti reciprocamente positivi della coesistenza uomini-animali da compagnia?

Ed a questi ancorarsi fortemente.

Le Leggi sul benessere animale cui si fa riferimento nel testo, sono riportate nel sito www.sor.re.it alla pagina“La SOR”, alla voce” Leggi e norme utili”.

 

4 luglio 2006

 

 

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