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Il
tema è proposto dal timore che una particolare lettura di
leggi (invero un po’ datate…) dello Stato vieti nelle zone
urbane non solo l’insediamento e l’attività di industrie ed
allevamenti industriali insalubri ma anche i nostri
allevamenti amatoriali di uccelli da compagnia.
Schematizzando, il caso proposto nasce da un percorso
mentale e tecnico- legale del tipo:
Le
leggi :R.D 1934 e D.M 5/09/1994
governano le Industrie insalubri…
….gli Allevamenti sono Industrie,
con un loro livello di insalubrità…
…i
nostri uccelli sono “allevati”, dunque noi (soci FOI)
gestiamo allevamenti…
…che,
come tali, sono industrie insalubri…
… e
poiché le industrie insalubri non possono stare nei centri
cittadini….
…gli
allevamenti FOI non possono stare nelle città…
Affrontiamo il problema sulla base di due capisaldi
prioritari:
-noi
allevatori siamo persone concrete e non esperti in leggi;
-per
queste ricerchiamo una logica con legami concreti alla vita
quotidiana, fra il bisogno/diritto da tutelare e le
leggi/norme che devono farlo.
Anche la nostra lettura (ripeto, da allevatori) delle leggi
e delle norme, quando entriamo nel dettaglio, non è tecnica
ma pratica; non c’interessa disquisire, ma risolvere.
E’ evidente, e non dobbiamo dimenticarlo, che altri, ad
esempio i giudici, ragionano secondo altre regole.
Con questa premessa, ecco il mio parere.
Che gli allevamenti FOI non possano stare all’interno dei
centri delle città
è una decisione che produce conseguenze incomprensibili,
ingiustificate, profondamente negative sotto il profilo
sociale: basta riflettere un momento sulla localizzazione
dei nostri soci.
Dunque, è una decisione con gravi ripercussioni sul piano
pratico e positività non rilevabili (senza
gli uccelli FOI, la città è meno inquinata? È più
vivibile?).
Quindi, andiamo a caccia d’errori che
certamente
caratterizzano l’interpretazione delle leggi e delle norme
citate, se portano alla conclusione detta.
Adottiamo una modalità di approccio volutamente pragmatica,
dalla parte del cittadino che vuole risposte concrete ai
suoi problemi e non si accontenta di teoriche discussioni
tecnico-legali.
1-Le leggi del 1934 e del 1994 tutelano la salute dei
cittadini dalle conseguenze di attività definite
insalubri per le loro emissioni gassose, liquide, solide.
Scorrendo l’elenco delle industrie insalubri, il buon
senso ci dice tre cose:
-i
nomi delle attività industriali citate non ci
comunicano tranquillità: ”sentiamo” che il loro impatto
sull’ambiente non è senza conseguenze per la salute umana;
-si tratta di attività industriali, aventi
finalità economiche importanti e dimensioni
certamente visibili, non trascurabili (se lo fossero,
probabilmente quelle attività non sarebbero finite
nell’elenco);
-leggiamo, fra le attività industriali, gli “allevamenti
di animali”, cioè un “qualcosa” che ci riporta alle nostre
attività amatoriali, e ci fa pensare immediatamente ai
liquami dei suini, agli stoccaggi di letame o alle vasche
dei liquami bovini degli allevamenti intensivi, ad odori
sgradevoli e peggio.
2-Dunque,
tutte
le attività comprese nell’elenco sono caratterizzate da:
-attività da reddito (finalità di lucro, dando un senso
costruttivo e positivo al termine lucro);
-dimensione industriale;
-evidenza di emissioni “importanti” in forma solida, liquida
e gassosa, che creano certamente problemi di disagio o
pericoli reali alla salute dei cittadini.
Poiché queste attività illustrate hanno un impatto reale
sull’obiettivo delle leggi (“salvaguardare la salute dei
cittadini”), comprendiamo bene la coerenza fra problema,
causa che l’ origina e leggi.
3- Ma gli allevamenti FOI che c’entrano in tutto questo?
-non emettono gas nocivi;
-non scaricano liquidi inquinanti;
-hanno scarichi solidi irrisori, totalmente biodegradabili,
in quantità che possono essere smaltiti in alcuni vasi di
gerani;
-non hanno dimensioni industriali;
-non hanno scopo di lucro.
Non hanno nulla da spartire con le attività comprese negli
allegati alle leggi sulle industrie insalubri. Con quale
logica, coerenza, buon senso
presumere
che i nostri allevamenti devono essere inseriti fra le
industrie insalubri inquinanti gestite dalle leggi citate?
Se non ci sono logica e coerenza fra problema, causa e
normativa, se questi collegamenti non sono facilmente
visibili, può essere che l’inserimento dei nostri
allevamenti (non scritto esplicitamente, ma presunto) sia
giustificato da un motivo più nascosto, che sfugge ai più.
Non è da escludere.
Ma, in questi casi, l’inserimento non è lasciato alla
capacità di estrapolazione della gente: e se non ne fosse
dotata? Il livello di rischio si alzerebbe fortemente ed
ingestibilmente. In questi casi, se ci fossero motivi di non
immediata derivazione dal contesto generale,
è
d’uso esplicitare anche i casi
speciali. Ed il legislatore di solito lo fa.
Infatti, il D.M 05/09/1994, al punto c) Attività produttive,
tre righe sotto l’Allevamento di animali, segnala “4.
Allevamento di larve ed altre esche per la pesca”. La
maggior parte delle persone non conosce questi allevamenti,
il cui nome appare innocuo e che comunque potrebbe essere
fatto rientrare nella definizione più generale “Allevamento
di animali”. Se, invece, ha l’onore di una citazione
autonoma è per almeno due buoni motivi:
-per “allevamento di animali” si intende l’allevamento
destinato a produrre animali la cui carne è destinata
all’alimentazione umana, e solo questi; tutta la
legislazione italiana sugli animali ha origine dagli animali
destinati all’alimentazione umana (noti come allevamenti
zootecnici);
-fra gli altri allevamenti (destinati a produzioni non ad
uso alimentare), il
legislatore ha individuato
una
sola altra tipologia,
quella di larve ed esche appunto, con caratteristiche tali
da meritare l’inserimento fra le industrie insalubri, sì da
escluderne l’ubicazione in prossimità dei centri abitati.
Trattandosi di un’attività molto specifica, poco nota, direi
marginale il fatto che il legislatore l’abbia
espressamente richiamata evidenzia l’attenzione e la
professionalità con cui gli allegati sono stati
costruiti.
Resta poco, a mio parere, da lasciare all’estrapolazione ed
alla fantasia di chi cerca di interpretare la legge.
Qualche legge o norma (non l’idea di qualche funzionario…)
esplicita che anche la detenzione di uccelli
d’affezione/compagnia è da equiparare ad industrie
inquinanti? Al di là delle estrapolazioni, delle deduzioni,
delle similitudini (di suini o canarini sempre
allevamenti
sono…) c’è una qualche norma, dello Stato o degli organi
decentrati, che affermi che la detenzione di canarini in
città non è consentita in quanto pericolosa per la salute
pubblica, al pari di una raffineria (molte delle quali sono
ancora oggi a ridosso delle città…) o di una fabbrica di
acido fluoridrico, o dell’allevamento delle larve e delle
esche da pesca?
Da un punto
di
vista del buon senso
il problema è un non-problema.
Però, se qualche Istituzione mai lo ponesse, va gestito.
Come?
Credo sia impossibile trovare il modo di fare una legge
nazionale, di un solo articolo che affermi che gli
allevamenti amatoriali di uccelli da compagnia non sono da
considerarsi compresi nelle industrie insalubri. Impossibile
per molti motivi.
Anche perché pare che il problema sia presente solo in zone
limitatissime del Paese, secondo uno schema già individuato,
su altri temi, in altre aree. Vedasi, uno per tutti, i casi
di una dozzina di Comuni emiliani che equiparano gli
“allevamenti” FOI a qualsiasi altro tipo di allevamento,
”integrando” in proposito leggi nazionali e regionali con
proprie interpretazioni e disposizioni. La logica perversa
che sta alla base di questi comportamenti -che non possono
essere gestiti solo per legge- è di tipo burocratico,
accompagnata da scarsissima conoscenza professionale delle
realtà con cui hanno a che fare e dalla totale ignoranza (e,
spesso, indifferenza) delle conseguenze generate da un
simile atteggiamento.
Come affrontare questa logica?
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Abbiamo visto che, secondo il comune buon senso, dalle
leggi citate non si può estrapolare la qualifica degli
allevamenti FOI come industrie inquinanti e, quindi,
l’impossibilità di detenere canarini in città.
Vediamo di argomentare il nostro dissenso verso tale
interpretazione (perché questo è il nostro obiettivo chiaro
e forte) con altre riflessioni più formali. Cerchiamo di
scavare nel significato dei termini usati dal legislatore
per scoprire, attraverso la forma usata, la sostanza
presente come motore nella testa del legislatore.
Le tre parole-chiave delle leggi citate sono (per quanto ci
riguarda):
allevamenti,
industriali,
insalubri.
Sul termine insalubri, già si è detto: emissioni gassose,
liquide e solide inesistenti o insignificanti.
Il termine industriali fa pensare a movimenti di capitali
per investimenti in macchine complesse (in quantità), in
tecnologie più o meno sofisticate, in organizzazioni complesse
ed articolate con tante specifiche professionalità ed a capitali
di gestione importanti per acquisti di materie prime, salari e
prodotti energetici, ad opifici ed a movimenti di automezzi per
il trasporto di materiali o di “bit” per lo scambio di
informazioni. Ed a ricavi di analoghe dimensioni, per pagare
tutti questi costi e remunerare
l’imprenditore, che si mantiene con quest’attività
manifatturiera.
Ritroviamo qualcosa di lontanamente simile al concetto di
“industriale” negli “allevamenti” FOI?
Un coro di risate si alza dalla folla!
Il termine allevamenti è certamente più intrigante. Ma
noi siamo ben attrezzati, anche grazie alle recenti leggi sul
benessere animale, che hanno introdotto delle definizioni
utilissime.
1-
L’Accordo Stato-Regioni e Province autonome(6/02/2003), all’Art.1,
punto 2a) definisce
“animale
da
compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto,
dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od
alimentari…”.
Pare proprio essere l’esatta
collocazione dei nostri uccelli, il cui
allevamento ha, anche, finalità scientifiche ed
ambientali.
2-
La legge regionale Emilia/Romagna, nel nuovo solco tracciato
dall’Accordo Stato-Regioni, all’art.5, punto 2,
definisce
gli allevamenti degli animali da compagnia,
cioè
la
selezione,
riproduzione e svezzamento di animali domestici non destinati
all’alimentazione umana,
ma a soddisfare il bisogno di affezione e di compagnia presente
in tutti gli uomini, ed in particolare in alcune categorie
umane: anziani, bambini, ammalati, e, più in generale, gli
appassionati allevatori. Dice la citata legge:
”Per
allevamento di cani e gatti si intende la detenzione di cani e
gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli
l’anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per
attività d’allevamento si intendono esclusivamente quelle
esercitate a fini di lucro.”
Poiché i nostri allevatori allevano uccelli da compagnia per
passione e non per fini di lucro, la loro attività non può
essere configurata come allevamento nel senso inteso dalle leggi
che la normano. La legge sul benessere animale della Provincia
di Milano segue analoga impostazione: concede privilegi agli
“allevamenti” di animali d’affezione (Art.5), escludendo specificamente(Art.7)
quelli da
reddito “in quanto regolamentati da normativa nazionale e
comunitaria”.
Dunque: leggi recenti, cogliendo i mutamenti in corso nella
società civile, introducono importanti ed utili (per FOI)
cambiamenti, definendo gli animali
da
compagnia e/o affezione come distinti
profondamente dagli animali da reddito,
ed in particolare formulando concetti di “allevamento” per gli
animali da compagnia più adeguati a questa realtà ed alle sue
particolari ed uniche specificità.
Grazie a queste leggi, ora i due mondi (animali con destinazione
alimentare e con destinazione compagnia) sono profondamente
distinti e meritano e cominciano ad avere legislazioni e
normative autonome per cogliere le specificità e sviluppare le
potenzialità.
3-In questa nuova visione, varie leggi (Comune di Roma:
Tit.III, art.8, punto 25; e Milano, art.9, punto 20) riportano
che “è vietato fissare un numero massimo di animali domestici
detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o
detentori di animali domestici di tenerli nella propria
abitazione.” Tutte tutele, peraltro, già ripetutamente sancite
anche dai vari gradi di giudizio.
Questa impostazione conferma, anche sul piano della dottrina e
pratico, che è normale detenere uccelli in numero non
predeterminato negli appartamenti di civile abitazione, e dunque
nei condomini dei quartieri residenziali urbani.
Gli unici limiti sono di tipo igienico: roba gestita dai
Regolamenti d’igiene dei singoli Comuni e non dalle leggi dello
Stato (la destinazione d’uso dei locali, il livello di pulizia
degli stessi ecc.).
Lo stesso Comune di Roma (Tit. VII,art.48, punto 5) afferma: “E’
consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli
gruppi di animali da cortile
previa comunicazione al Servizio Veterinario dell’AUSL
competente per territorio”.
Con gli animali da cortile siamo su un livello di teorica
“minaccia” superiore a quella rappresentata da canarini! E
prosegue:
“Tale
detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti
igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere animale”,tutti
elementi che vengono tutelati da leggi municipali/regionali e
non nazionali. Le due leggi dello Stato che hanno originato il
quesito non sono neppure citate: perché non hanno nulla a che
vedere con gli animali da compagnia. Mi pare una
conclusione assennata.
La Giunta Emilia/Romagna,
nelle Indicazioni Tecniche di attuazione (27/03/06) della Legge
regionale quadro sul benessere animale chiarisce (Allegato A,
punto 2):”La
detenzione degli uccelli
zootecnici
commercializzati come animali ornamentali o da affezione deve
essere esercitata in zona
agricola e sono sottoposti alle stesse prescrizioni previste per
gli allevamenti ad uso zootecnico”.
Dunque, le galline,i tacchini, le anatre ornamentali vanno
allevate in campagna (là dove sono allevati gli uccelli
zootecnici!), a differenza (concludo io, credo con buonsenso e
senza particolari forzature) degli altri uccelli, quelli da
compagnia (cioè di quelli di cui si occupano gli allevatori FOI
).
Dunque, se mai un quesito del tipo: “Possono gli allevamenti
FOI essere ospitati nelle città oppure, in quanto industrie
insalubri inquinanti,devono trovare collocazione all’esterno?”,
se mai un simile quesito può avere un senso, la risposta a mio
parere è sì, possono stare nei centri città, perché:
-non si tratta di attività industriali insalubri ;
-tecnicamente si tratta, per quanto riguarda il
termine”allevamento”, di un’attività più correttamente
definibile come selezione, riproduzione, svezzamento di uccelli
non destinati all’alimentazione, ma alla affezione ed alla
compagnia;
-le nuove e recenti leggi sul benessere animale degli animali da
compagnia introducono specifiche garanzie per la detenzione
nelle abitazioni civili di tali uccelli e numerose sentenze nei
vari gradi di giudizio lo hanno confermato.
Credo che abbiamo dei validi argomenti per sostenere le nostre
posizioni.
Se è chiara e netta la risposta, almeno secondo il mio giudizio,
più complessa sarà probabilmente la gestione di coloro che sono
convinti della lettura opposta, che magari hanno dato per anni e
che oggi fanno fatica ad abbandonare.
Si tratta di spiegare, motivare, ri-spiegare con estrema
pazienza, facendo leva sul buonsenso ed evitando di incartarsi a
disquisire di dottrina giuridica.
Occorre rimanere sui temi pratici: qual è il reale livello di
rischio “insalubrità” di un allevamento medio FOI ? La loro
assenza per decreto dai centri delle città rende la vita
migliore secondo l’obiettivo delle leggi citate? O non la rende
complessivamente più povera, se consideriamo anche le
motivazioni sociali alla base delle leggi sul benessere animale,
che rivalutano fortemente gli aspetti reciprocamente positivi
della coesistenza uomini-animali da compagnia?
Ed a questi ancorarsi fortemente.
Le Leggi sul benessere animale cui si fa riferimento nel testo,
sono riportate nel sito
www.sor.re.it alla pagina“La
SOR”,
alla voce” Leggi e norme utili”.
4 luglio 2006
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