TRASPORTO E BENESSERE DEGLI
UCCELLI D’AFFEZIONE
Un nuovo, chiaro ed
argomentato caposaldo costruito dal Ministero Salute
Il
documento dell’Uff.VI /Benessere animale del Dipart. per
la Sanità pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la
Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute
(Lettera 0017428-P-28/08/08) ha fornito una importante
risposta ad un quesito posto dalla F.O.I ONLUS, in merito
all’applicabilità del noto Regolamento (CE)N.1/2005 al
trasporto degli uccelli d’affezione, da gabbia e da
voliera.
Riportiamo il documento integrale con un commento,
considerata la particolare importanza del tema e
l’efficacia della decisione assunta dal Ministero.
In riferimento
alla richiesta di chiarimenti di codesta Federazione
relativa all’applicabilità del regolamento (CE) N.1/2005
al trasporto di uccelli d’affezione, da gabbia e da
voliera di allevatori amatoriali, si rappresenta quanto
segue.
Il
Regolamento (CE)N.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre
2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e
le operazioni correlate, si applica al trasporto di
animali vertebrati vivi all’interno della Comunità europea
in relazione ad una attività economica.
Sebbene il concetto di “finalità economica del trasporto”
non abbia ancora trovato in ambito europeo una
interpretazione univoca tale da poter chiaramente
individuare tutte quelle circostanze pratiche del
trasporto di animali vivi che potrebbero rientrare
nell’ambito di applicazione del Regolamento in questione,
si ritiene che il trasporto di animali effettuato per
attività amatoriali hobbistiche, sportive, ludiche,
didattico-culturali, non debba ricadere nell’ambito di
applicazione del Regolamento (CE) N.1/2005. Infatti,
secondo il parere dello scrivente Ufficio, l’obiettivo
principale del legislatore europeo è quello di
disciplinare la protezione degli animali durante il
trasporto effettuato da persone od Enti come attività
economicamente prevalente o comunque come attività
accessoria dell’attività principale dell’impresa.
Pertanto, il trasporto di uccelli operato dagli allevatori
amatoriali delle Associazioni che costituiscono la F.O.I
(Federazione Ornicoltori Italiani), sia in maniera diretta
che attraverso trasporti collettivi curati dalle singole
Associazioni e/o dalla stessa Federazione mediante i così
detti “convogliatori” per raggiungere i luoghi delle
manifestazioni sportive, non ricade nell’ambito
d’applicazione del Regolamento (CE) N.1/2005, ancorché
nell’ambito delle stesse manifestazioni sportive possono
realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti
messi in esposizione.
La
finalità non lucrativa della F.O.I. è statuita anche
dall’iscrizione nel registro delle ONLUS per il
perseguimento oltre che di finalità d’utilità sociale, che
nel caso specifico riguardano la promozione dello studio,
il miglioramento, la salvaguardia, lo sviluppo e la
conservazione del patrimonio ornitologico, anche di
finalità non speculative, di lucro e commerciali nel
settore ornitologico amatoriale.
Tuttavia, fatte salve le norme sanitarie che disciplinano
la movimentazione di animali vivi, è comunque necessario
che la FOI si impegni a salvaguardare il principio
generale del Regolamento (CE) N. 1/2005, dove viene
sancito che “ nessuno è autorizzato a trasportare o a far
trasportare animali in condizioni tali da esporli a
lesioni o sofferenze inutili”, mediante un’adeguata
formazione dei propri iscritti su aspetti inerenti il
rispetto di regole basilari di benessere animale, elementi
di fisiologia, di accadimento e cure di emergenza degli
avicoli trasportati, onde evitare che gli animali
trasportati subiscano disagi incompatibili con il
benessere animale.
Si
sottolineano i seguenti
punti
chiave:
1°-Si
prende in considerazione l’applicazione del Regolamento
(CE) n.1/2005 specificamente “al trasporto degli
uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera di allevatori
amatoriali”, cioè esattamente l’ambito degli associati a
FOI. Non siamo più mescolati con le galline e le anatre..
E’ la prima volta che si entra in tale specificità ed ora
non dovrebbero esserci più dubbi di alcun genere sulla
non applicabilità ai nostri uccelli;la precedente
interpretazione (DGV/X/45209 )del 14/12/06 non evidenziava
gli uccelli d’affezione.
2°-La
conclusione:”..si ritiene che il trasporto di animali
effettuato per attività amatoriali, hobbistiche, sportive,
ludiche, didattico-culturali, non debba ricadere
nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n.°
1/2005…” è chiara, netta e non lascia
adito a dubbi: chi svolge le tipiche attività sportive
di allevamento amatoriale non è soggetto- per il
trasporto- al Regolamento citato. E’ un primo
riconoscimento “ufficiale” che crea un utile precedente
anche a proposito delle ipotesi fiscali.
E’
però bene precisare che chi “va oltre”, ad es. raccoglie
significative quantità d’uccelli
da altri allevatori e li va a
commercializzare per proprio conto, in qualunque luogo e
modo, rischia di non rientrare più nell’ambito sportivo,
con tutto ciò che ne segue sul piano non solo del
trasporto ma anche fiscale.
3°-Viene
riconosciuta la figura , il ruolo e l’attività dei
“convogliatori”, come utile per lo svolgimento delle
finalità statutarie non lucrative di FOI e degli
associati. Pertanto, chi “convoglia” soggetti di altri
allevatori ed indipendentemente dalla quantità svolge
attività non commerciale ed il trasporto così effettuato
non ricade sotto le prescrizioni del Regolamento (CE) n.°
1/2005. E’ appena il caso di dire quanto sia
importante per il Movimento ornitologico nazionale ed
internazionale questo riconoscimento.Ricordo che c’era chi
teorizzava, interpretando un Regolamento (998/2003 del
26/5/03, punto 11) relativo a cani, gatti e furetti, che
era applicabile anche agli uccelli, e quindi il trasporto
al seguito del viaggiatore di oltre 4 uccelli implicava
automaticamente l’applicazione di tutte le norme previste
per il commercio.Sarebbe stata la fine del nostro hobby!
4°-L’ultimo
capoverso è chiaro ed invita gli allevatori, gli amatori e
la Federazione nella quale sono federati a dare un
concreto contributo a tutelare il benessere degli animali,
al fine di attuare quanto predisposto dal Consiglio
Europeo con il Regolamento più volte citato.E’
stato predisposto da FOI e SOR un apposito disciplinare
che stabilisce norme a tutela del benessere degli uccelli
nelle varie fasi delle nostre attività:
-Allevamento e detenzione;
-Esposizioni
sportive, secondo normative COM;
-Trasporto;
-Mostre-scambio (proposta limitata, per ora, alla sola
manifestazione di Reggio Emilia).
Il
disciplinare prevede i vincoli e le norme a cui gli
allevatori devono attenersi.
5°-Non
sono necessari né corsi né autoveicoli speciali per il
trasporto dei nostri uccelli effettuati nell’ambito
amatoriale.
A
completare il quadro, ricordo che con la delibera
regionale Emilia Romagna (PG 2008 182569 del 28/07/2008 )
si introduce un documento d’accompagnamento
(“Autocertificazione di Trasporto”) SOSTITUTIVO DEL MOD.
4, DOCUMENTO CHE NELLA FORMA PREDISPOSTA GIA’ CONTIENE
ELEMENTI DI RICHIAMO AL DISCIPLINARE di
autoregolamentazione sul benessere.
Infine
si ricorda che è già stato predisposto il modello secondo
il quale il Presidente FOI o il Presidente d’Associazione
incarica i convogliatori.
Questi
documenti saranno pubblicati sul sito SOR, essendo
indispensabili per partecipare all’Esposizione
Internazionale del prossimo novembre.
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settembre 2008 –Il Presidente SOR: Enrico Banfi
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