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TRASPORTO E BENESSERE DEGLI UCCELLI D’AFFEZIONE

Un nuovo, chiaro ed argomentato caposaldo costruito dal Ministero Salute

 

Il documento dell’Uff.VI /Benessere animale del Dipart. per la Sanità pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute (Lettera 0017428-P-28/08/08) ha fornito una importante risposta ad un quesito posto dalla F.O.I ONLUS, in merito all’applicabilità del noto Regolamento (CE)N.1/2005 al trasporto degli uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera.

Riportiamo il documento integrale con un commento, considerata la particolare importanza del tema e l’efficacia della decisione assunta dal Ministero.

 

            In riferimento alla richiesta di chiarimenti di codesta Federazione relativa all’applicabilità del regolamento (CE) N.1/2005 al trasporto di uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera di allevatori amatoriali, si rappresenta quanto segue.

Il Regolamento (CE)N.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità europea in relazione ad una attività economica.

Sebbene il concetto di “finalità economica del trasporto” non abbia ancora trovato in ambito europeo una interpretazione univoca tale da poter chiaramente individuare tutte quelle circostanze pratiche del trasporto di animali vivi che potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del Regolamento in questione, si ritiene che il trasporto di animali effettuato per attività amatoriali hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non debba ricadere nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) N.1/2005. Infatti, secondo il parere dello scrivente Ufficio, l’obiettivo principale del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali durante il trasporto effettuato da persone od Enti come attività economicamente prevalente o comunque come attività accessoria dell’attività principale dell’impresa.

Pertanto, il trasporto di uccelli operato dagli allevatori amatoriali delle Associazioni che costituiscono la F.O.I (Federazione Ornicoltori Italiani), sia in maniera diretta che attraverso trasporti collettivi curati dalle singole Associazioni e/o dalla stessa Federazione mediante i così detti “convogliatori” per raggiungere i luoghi delle manifestazioni sportive, non ricade nell’ambito d’applicazione del Regolamento (CE) N.1/2005, ancorché nell’ambito delle stesse manifestazioni sportive possono realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti messi in esposizione.

La finalità non lucrativa della F.O.I. è statuita anche dall’iscrizione nel registro delle ONLUS per il perseguimento oltre che di finalità d’utilità sociale, che nel caso specifico riguardano la promozione dello studio, il miglioramento, la salvaguardia, lo sviluppo e la conservazione del patrimonio ornitologico, anche di finalità non speculative, di lucro e commerciali nel settore ornitologico amatoriale.

Tuttavia, fatte salve le norme sanitarie che disciplinano la movimentazione di animali vivi, è comunque necessario che la FOI si impegni a salvaguardare il principio generale del Regolamento (CE) N. 1/2005, dove viene sancito che “ nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili”, mediante un’adeguata formazione dei propri iscritti su aspetti inerenti il rispetto di regole basilari di benessere animale, elementi di fisiologia, di accadimento e cure di emergenza degli avicoli trasportati, onde evitare che gli animali trasportati subiscano disagi incompatibili con il benessere animale.

 

Si sottolineano i seguenti

 punti chiave:

1°-Si prende in considerazione l’applicazione del Regolamento (CE) n.1/2005 specificamente “al trasporto degli uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera di allevatori amatoriali”, cioè esattamente l’ambito degli associati a FOI. Non siamo più mescolati con le galline e le anatre.. E’ la prima volta che si entra in tale specificità ed ora non dovrebbero esserci più dubbi di alcun genere sulla non applicabilità ai nostri uccelli;la precedente interpretazione (DGV/X/45209 )del 14/12/06 non evidenziava gli uccelli d’affezione.

 

2°-La conclusione:”..si ritiene che il trasporto di animali effettuato per attività amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non debba ricadere nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n.° 1/2005…” è chiara, netta  e  non lascia adito a dubbi: chi svolge le tipiche attività sportive di allevamento amatoriale non è soggetto- per il trasporto- al Regolamento citato. E’ un primo riconoscimento “ufficiale” che crea un utile precedente anche a proposito delle ipotesi fiscali.

E’ però bene precisare che chi “va oltre”, ad es. raccoglie significative quantità d’uccelli da altri allevatori e li va a commercializzare per proprio conto, in qualunque luogo e modo, rischia di non rientrare più nell’ambito sportivo, con tutto ciò che ne segue sul piano non solo del trasporto ma anche fiscale.

 

3°-Viene riconosciuta la figura , il ruolo e l’attività dei “convogliatori”, come utile per lo svolgimento delle finalità statutarie non lucrative di FOI e degli associati. Pertanto, chi “convoglia” soggetti di altri allevatori ed indipendentemente dalla quantità svolge attività non commerciale ed il trasporto così effettuato non ricade sotto le prescrizioni del Regolamento (CE) n.° 1/2005. E’ appena il caso di dire quanto sia importante per il Movimento ornitologico nazionale ed internazionale questo riconoscimento.Ricordo che c’era chi teorizzava, interpretando un Regolamento (998/2003 del 26/5/03, punto 11) relativo a cani, gatti e furetti, che era applicabile anche agli uccelli, e quindi il trasporto al seguito del viaggiatore di oltre 4 uccelli implicava automaticamente l’applicazione di tutte le norme previste per il commercio.Sarebbe stata la fine del nostro hobby!

 

4°-L’ultimo capoverso è chiaro ed invita gli allevatori, gli amatori e la Federazione nella quale sono federati a dare un concreto contributo a tutelare il benessere degli animali, al fine di attuare quanto predisposto dal Consiglio Europeo con il Regolamento più volte citato.E’ stato predisposto da FOI e SOR un apposito disciplinare che stabilisce norme a tutela del benessere degli uccelli nelle varie fasi delle nostre attività:

-Allevamento e detenzione;

-Esposizioni sportive, secondo normative COM;

-Trasporto;

-Mostre-scambio (proposta limitata, per ora, alla sola manifestazione di Reggio Emilia).

Il disciplinare prevede i vincoli e le norme a cui gli allevatori devono attenersi.

 

5°-Non sono necessari né corsi né autoveicoli speciali per il trasporto dei nostri uccelli effettuati nell’ambito amatoriale.

 

A completare il quadro, ricordo che con la delibera regionale Emilia Romagna (PG 2008 182569 del 28/07/2008 ) si introduce un documento d’accompagnamento (“Autocertificazione di Trasporto”) SOSTITUTIVO DEL MOD. 4, DOCUMENTO CHE NELLA FORMA PREDISPOSTA GIA’ CONTIENE ELEMENTI DI RICHIAMO AL DISCIPLINARE di autoregolamentazione sul benessere.

Infine si ricorda che è già stato predisposto il modello secondo il quale il Presidente FOI o il Presidente d’Associazione incarica i convogliatori.

Questi documenti saranno pubblicati sul sito SOR, essendo indispensabili per partecipare all’Esposizione Internazionale del prossimo novembre.

 

2 settembre 2008 –Il Presidente SOR: Enrico Banfi

 

Casella di testo:    Timbro(2)
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