Verbale OdG - 29 settembre 2020

Verbale Consiglio Ordine dei Giudici del 29 settembre 2020

Il giorno 29 settembre 2020 alle ore 17.30 in video conferenza su Skype, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Giudici per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Procedura nei confronti del Giudice Roberto Rossi – determinazioni;
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti tutti i Presidenti di Collegio di Specializzazione. È presente alla riunione il Consigliere Federale Diego Crovace.

1. Esame documentazione ricevuta dalla COM Italia - determinazione

Il Consiglio dell’Ordine esamina le controdeduzioni pervenute via mail in data 18 settembre 2020 dal Giudice Roberto Rossi, che si riportano in coda al presente verbale diventandone parte integrante, in merito all’avvio della procedura atta a verificare la sussistenza della violazione degli artt. 10 e 11 del Codice Deontologico, giusta missiva del 19 agosto 2020, prot. n. 37-ab-2020, che per maggior chiarezza si riportano di seguito: art. 10 “omissis……. Il Giudice è tenuto alla massima riservatezza sui risultati conseguiti dagli animali esposti, sino a che i risultati non vengano resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti.” ed art. 11 “omissis……Il Giudice, pertanto, non dovrà mai essere influenzato o condizionato da rapporti di amicizia od inimicizia. …omissis……..Il Giudice deve sempre mantenere una condotta tale da non cagionare critiche. omissis….”.
Dopo attenta disamina di tutta la documentazione e lettura di quanto inviato dal Giudice Roberto Rossi che cita testualmente nelle conclusioni: “Carissimo Presidente, è palese che la mia richiesta di informazioni al giudice Hungenberg è stato un gesto inopportuno e, probabilmente, sconveniente anche se motivato da una delicata vicenda umana. Ma, come si ritiene di aver dimostrato, non si è agito in alcun modo per condizionare il giudizio del collega a favore di questo o di quell’allevatore.”, il Consiglio dell’Ordine verifica che sono state palesemente disattese le disposizioni previste dal Codice Deontologico del Giudice riportate agli artt. 10 ed 11, con l’aggravante che, l’azione sia stata compiuta dal Presidente dell’Ordine Mondiale dei Giudici investito in quel momento dell’incarico di Presidente della Giuria del Campionato mondiale di Matosinhos 2020 e che era suo dovere vigilare sulla regolare tenuta delle operazioni di giudizio e di conseguenza esigere il rispetto di tutti i regolamenti. Alla luce di tutto quanto sopra riportato e considerato, il Consiglio dell’Ordine dei Giudici, all’unanimità, delibera in base all’art. 16 del Regolamento Organico di sanzionare Roberto Rossi con la sospensione dai ruoli di Giudice FOI per la durata di anni due.
Si trasmette al CDF per la ratifica.

2. Varie ed eventuali

  • Il Presidente dell’Ordine propone al Consiglio di inviare una richiesta al Consiglio Federale utile ad ottenere un raddoppio della Giuria del Campionato Italiano di Cesena 2020, naturalmente senza ulteriori costi rispetto a quelli previsti dal Comitato Organizzatore. Tale proposta, qualora venisse condivisa da parte del CDF, permetterebbe a un maggior numero di colleghi di giudicare al Campionato Italiano, tenuto presente che, a causa del Covid, molte manifestazioni ornitologiche sono state La proposta viene accettata all’unanimità e inoltrata al Consiglio Federale.
  • Il Presidente di Collegio EFI, Gianni Ficeti, propone al Consiglio di sospendere per l’anno 2020, l’art. 46 punto G del Regolamento Ordine dei Giudice, poiché diventa difficile, causa Covid, per molti Giudici partecipare alle pochissime manifestazioni programmate per l’anno in corso.

La proposta viene accettata all’unanimità e inoltrata al Consiglio Federale per la ratifica.
Non essendoci altri argomenti posti all’attenzione, il Consiglio scioglie la riunione alle 19.30 del 29 settembre 2020.

Il Segretario
Alfredo Gambardella
(Firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo. n°39/1993)

Andrea Benagiano
Il Presidente
(Firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo. n°39/1993)

 

ALLEGATO “A”

Oggetto: memorie difensive

Al Presidente ODG FOI

Stimabile Presidente,

PREMESSO CHE

a) Nei confronti del sottoscritto Roberto Rossi, nella sua qualità di Presidente del Comitato Esecutivo dell’OMJ, è stato instaurato il procedimento disciplinare che ha portato all’emanazione del provvedimento in oggetto, con applicazione della sanzione della sospensione dello scrivente, per la durata di quattro anni, dall’esercizio di tutte le attività ornitologiche COM;

b) Tale provvedimento, comunicato allo scrivente in data 13 agosto 2020 con missiva del 07 agosto 2020 a firma del Presidente Generale del COM Sig. Carlos Fernando Ramoa, si ritiene del tutto ingiustificato in quanto assunto in mancanza dei più basilari elementi comprovanti la fondatezza dei fatti contestati, nonché in spregio alle norme previste dal Regolamento disciplinare del COM in materia, in particolare relativamente al diritto di difesa dell’accusato.

Tanto premesso ed in virtù di quanto incontestabilmente accaduto, nella convinzione che il provvedimento come sopra assunto sia, si ribadisce, infondato ed irritualmente assunto, e la sanzione comminata abnorme, lo scrivente Roberto Rossi propone, ai sensi dell’articolo 26 comma 3/f e dell’articolo 35 comma 3 del “Regolamento disciplinare” della COM, a questo Onorevole Congresso, formale ricorso avverso quanto come sopra deciso dal Comitato Direttivo della COM.
Lo scrivente chiede di essere sottoposto alla saggia valutazione di codesto spettabile Congresso e di essere ascoltato in pubblico in occasione della, imminente, pubblica adunanza del “Congresso Statutario” prevista per GENNAIO 2021, al fine di consentire la più completa ed esaustiva esposizione dei motivi a sostegno del presente ricorso, che di seguito si vanno ad illustrare:

I

Questioni di merito

1. Vicenda Canarini Bianchi Dominanti.

Lo scrivente non ha MAI pensato, nè tantomeno provato, a condizionare le decisioni del Giudice Olaf Hungenberg, ma ha semplicemente richiesto a quest’ultimo (a giudizio concluso), circostanza che si sottolinea per la sua importanza in quanto decisiva per connotare la condotta del sottoscritto, di conoscere la posizione in classifica di due soggetti appartenenti ad una persona che si trovava in una grave, e nota, condizione di salute. La fondatezza di tale affermazione e la realtà dell’accaduto risultano provate, con tutta evidenza ed inequivocabilmente, dall’orario (ore 11,44) in cui lo scrivente ha inviato allo stesso giudice il messaggio contenente la richiesta di cui sopra. Tutto quanto affermato dal Sig. Hungenberg è il frutto di sue personali interpretazioni e non trova riscontro in alcun elemento probatorio. Tali affermazioni sono in assoluta contraddizione con quanto sostenuto dal sottoscritto, le cui asserzioni, nondimeno, devono essere in ogni caso oggetto della medesima considerazione! Le dichiarazioni dell’accusatore e dell’accusato, in mancanza di elementi di prova o di testimonianze dirette sui fatti oggetto di contestazione, devono infatti avere lo stesso peso e devono essere valutate con la stessa attenzione da parte della commissione inquirente.

2. Vicenda dei canarini “Agata Rosso Mosaico Maschi”.

Lo scrivente, in seno alla giuria nel campionato mondiale svolge (istituzionalmente) il ruolo di Presidente, e la sua specialità di competenza è quella del settore D “Colore”, del quale è stato il responsabile tecnico per ben nove anni.
Ciò posto, appare di tutta evidenza che è compito del responsabile della giuria, a fronte di un giudizio che tecnicamente non è reputato pienamente corretto, fare notare la questione al giudice che sta effettuando la valutazione.
Tale onere spetta al Presidente della Giuria in ossequio alle norme che disciplinano le operazioni di giudizio, ed alle consuetudini OMJ seguite nell’esecuzione di esse.
Lo scrivente, nella fattispecie, non ha fatto altro che attenersi a tali norme e consuetudini poiché, in “Scienza e Coscienza”, ha ritenuto corretto intervenire a tutela di un giusta assegnazione delle medaglie, senza tuttavia imporre il proprio pensiero e, soprattutto, previa consultazione con il responsabile del settore “D” Sig. Josè Fernandes.
Il sottoscritto non ha dunque fatto altro che assolvere così al proprio compito istituzionale, ed a quello al quale sono preposti i responsabili tecnici dell’OMJ, così come sempre accaduto in passato per chi ha ricoperto tale ruolo, e come avverrà in futuro per coloro che assumeranno la medesima carica.

II

Questioni di Metodo

1. Sospensione dello scrivente dalla carica di Presidente dell’OMJ.

Con la lettera del 29 Giugno 2020 (che è stata, altresì, inviata a tutti i presidenti delle COM-Nazionali) il CD della COM “ha deciso di dichiarare, con effetto immediato, la sospensione preventiva del Sig. Roberto Rossi dall'esercizio delle funzioni di Presidente dell'OMJ e anche di Giudice OMJ”.
Tale decisione non ha alcuna validità, se non esclusivamente in riferimento al ruolo di Giudice svolto dallo scrivente, e dunque non può avere alcun valore giuridico in riferimento al ruolo di Presidente OMJ, poiché quest’ultima è una carica elettiva e istituzionalmente parificata a quello di Presidente della COM. L’atto di revoca dalla carica del Presidente dell’OMJ è infatti di competenza, per norma e consuetudine, esclusivamente dell’organo che lo ha eletto e, conseguentemente, soltanto il “Congresso Statutario della COM (composto dai Paesi-Membri) può emanare un atto di tal genere previa apposita votazione al riguardo.
Di conseguenza tale sospensione è giuridicamente, totalmente, ILLEGGITTIMA!

2. Nullità del procedimento disciplinare instaurato nei confronti dello scrivente.

L’articolo 21 del “Regolamento disciplinare” della COM prevede che la mancata audizione dell’accusato (AUDIZIONE si badi bene e non altro) determina la nullità del procedimento. Orbene lo scrivente ha inviato i propri scritti difensivi e si sarebbe aspettato, come previsto dalle norme in materia, la successiva convocazione in audizione (anche in collegamento audio-video) per essere ascoltato e spiegare le motivazioni di quanto accaduto. La disposizione in commento, che prevede l’audizione dell’accusato, è assolutamente, perentoria e non surrogabile da altro.
L’articolo 29 del richiamato “Regolamento disciplinare”, prevede peraltro che: “L’istruttore procede all'inchiesta, con l'audizione degli imputati e dei testimoni, compresi quelli indicati dagli imputati e prenderà tutte le azioni per scoprire la verità”. Non solo il sottoscritto non è stato chiamato in audizione, ma neppure alcuna delle persone da lui indicate nella propria comunicazione alla COM è stata interpellata secondo tale modalità.
Quanto sopra, in applicazione della norma prevista dal “Regolamento della COM” su menzionata, comporta la NULLITA’ del procedimento disciplinare instaurato nei confronti dello scrivente e della sanzione inflitta all’esito di esso.
Si sottolinea inoltre che l’art. 19 del medesimo Regolamento prevede che l’accusato deve essere posto nella condizione di potere presentare tutte le prove utili e necessarie per la sua difesa.
La mancata audizione dello scrivente, e delle persone da lui come sopra indicate, ha gravemente leso il diritto di difesa del primo, che non ha potuto evidentemente godere delle garanzie previste in suo favore dal Regolamento disciplinare del COM.
Si noti poi che l’art. 25 di quest’ultimo prevede che nel rapporto nel quale sono menzionate le circostanze ritenute costituenti un’infrazione punibile, devono essere indicati almeno due testimoni. Le contestazioni mosse al sottoscritto si fondano sulle dichiarazioni del solo Giudice Hungenberg, e pertanto anche la norma da ultimo citata risulta violata.
Il procedimento disciplinare azionato nei confronti dello scrivente è stato dunque condotto in spregio alle norme che ne regolano lo svolgimento, ed in assenza delle garanzie previste in favore dell’accusato atte a consentirgli l’esercizio del proprio fondamentale diritto di difesa.

CONCLUSIONI

Carissimo Presidente,

è palese che la mia richiesta di informazioni al giudice Hungenberg è stato un gesto inopportuno e, probabilmente, sconveniente anche se motivato da una delicata vicenda umana. Ma, come si ritiene di aver dimostrato, non si è agito in alcun modo per condizionare il giudizio del collega a favore di questo o di quell’allevatore. Cosi come è evidente che nella vicenda degli Agata Rosso Mosaico Maschi il sottoscritto ha semplicemente e doverosamente esercitato il ruolo di Presidente di giuria.
Viceversa lo scrivente ha subito, senza poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, una sanzione assunta all’esito di un procedimento svolto in modo del tutto irrituale, in spregio alle norme che avrebbero dovuto invece essere scrupolosamente seguite e rispettate nello svolgimento di esso. Non solo, ma la sospensione dello scrivente dal ruolo di Presidente dell’OMJ è misura non prevista da alcuna norma disciplinare e dunque è stata adottata in maniera del tutto ingiustificata, e rappresenta la ciliegina sulla torta di una vicenda in merito alla quale si riserva una riflessione in merito ad eventuali iniziative a tutela dell’onorabilità dello scrivente, da assumere eventualmente nelle sedi che saranno ritenute opportune.

TUTTO QUANTO PREMESSO

Lo scrivente Roberto Rossi chiede alla Signoria Vostra Illustrissima di pronunciarsi, scevro da qualsivoglia condizionamento e valutando esclusivamente i fatti accaduti.
Nella certezza di aver chiarito qualunque dubbio sugli accadimenti contestati, colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali saluti.

Roberto ROSSI