Cosa bisogna fare?

In questa sezione riportiamo i principali adempimenti in materia, secondo il seguente schema che ne faciliterà la comprensione:

  • COME: riporta la modalità di compilazione e di inoltro del documento
  • QUANDO: contiene le scadenze da rispettare
  • PERCHE': vengono citati i riferimenti legislativi che impongono il documento.

DICHIARAZIONE DI NASCITA

COME
Questa dichiarazione va obbligatoriamente fatta ogni volta che ci sono nascite nel nostro allevamento.
Oltre ai dati del dichiarante, il documento deve contenere la data di nascita dei soggetti, il numero dei nati, l'indicazione della specie, sia con il nome scientifico che con quello comune e il numero dell'eventuale anellino di identificazione che per le specie appartenenti a questo allegato NON E' OBBLIGATORIO.
La dichiarazione deve essere inoltrata al Servizio Certificazione CITES territorialmente competente:
- per consegna diretta (è bene farsi rilasciare una ricevuta);
- a mezzo del servizio postale (meglio se mediante raccomandata);
- per fax (conservare il rapporto di trasmissione).

QUANDO
Poiché in alcune specie i pulli non nascono tutti lo stesso giorno, pur apparendo gravoso inviare più di una dichiarazione per una stessa covata, sarà comunque indispensabile rispettare il termine dei dieci giorni di cui all'art. 8-bis, comma primo della L. 150/1992 da ciascuna nascita. È evidente che laddove tutte le nascite si verifichino nell'arco temporale di dieci giorni, basterà una unica dichiarazione (purché inviata entro il decimo giorno dalla prima nascita), ma ove siano dilazionate nel tempo, bisognerà porre particolare attenzione a non lasciare decorrere il termine suddetto, sotto comminatoria della sanzione di cui al comma secondo dell'articolo (da 500 a 2000 euro) anche a costo di inoltrare due o più distinte dichiarazioni.

PERCHE'
La dichiarazione di nascita è stata resa obbligatoria dalla Legge n. 150 del 07/02/1992, modificata con Legge n. 59 del 13/02/1993, che all'art. 8 bis, par. 1, reca testualmente: "tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nelle appendici I e II della C.I.T.E.S. devono essere denunciate al Servizio Certificazione C.I.T.E.S."

NOTE
La dichiarazione deve essere sempre effettuata anche se il dichiarante decide di tenere per sé, per proprio diletto, i soggetti e anche se li cede a titolo gratuito.
La mancata effettuazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra € 3.098,74 e € 6.197,48.

Il Servizio Certificazione CITES, una volta ricevuto quanto sopra, invia al dichiarante una lettera debitamente protocollata con la quale prende atto di quanto dichiarato. Il numero di protocollo riportato in questa lettera dovrà sempre essere utilizzato in tutti i passaggi dei soggetti dichiarati.

DOCUMENTO DI CESSIONE

COME
Il modulo deve essere compilato in caso di cessione, anche gratuita, di soggetti appartenenti a questo allegato. Va compilato in duplice copia, di cui una da consegnarsi al ricevente e una conservata.
Questo documento NON deve essere inviato al Servizio Certificazione CITES. Nel modulo, oltre ad indicare i dati del cedente e del ricevente, dovrà essere indicato l'Ufficio CITES, al quale era stata inviata, a suo tempo, la dichiarazione di nascita relativa agli esemplari oggetto della cessione e il numero di protocollo da questi attribuito. Se i soggetti che stiamo cedendo non sono nati presso di noi, occorre indicare il Servizio CITES (e il numero di protocollo) al quale l'allevatore presso cui sono nati aveva inoltrato la dichiarazione di nascita.

QUANDO
Questo documento deve essere compilato all'atto della cessione e deve essere firmato da entrambe le parti (cedente e ricevente).

PERCHE'
Regolamento (CE) del Consiglio della Comunità Europea 338/97 recante: "Protezione di specie di fauna e flora selvatiche mediante controllo del loro commercio" e successive modifiche.

IL REGISTRO DI DETENZIONE

Premettiamo che il registro in parola è obbligatorio solo se si intende cedere, permutare o esporre i propri soggetti. Il registro viene gratuitamente consegnato all'allevatore previa richiesta inoltrata al Servizio Certificazione CITES competente territorialmente specificandone la tipologia, vale a dire:
- EA: soggetti di allegato "A"
- EB: soggetti di allegato "B"
Visto che stiamo parlando di soggetti inclusi nell'Allegato "B" dovremo barrare la casella "EB".

COME
Prima di procedere alla compilazione del registro è bene leggere e capire le apposite istruzioni stampate nel frontespizio del Registro, che non presentano particolari difficoltà.
Il Registro si compone di due sezioni, una per pagina, denominate CARICO e SCARICO.
Quando se ne entra in possesso occorre, per prima cosa, riportare nella pagina CARICO tutti gli esemplari che deteniamo, assegnando un numero progressivo ad ogni riga.
Terminata la compilazione, vanno barrate, nella pagina SCARICO, le righe già compilate nella sezione CARICO.
Alla prima cessione, dobbiamo compilare il primo scarico, che andrà registrato nella corrispondente sezione, subito sotto la linea di barratura.
Da quanto detto si evince che il numero d'ordine è sempre progressivo, indipendentemente che sia un carico o uno scarico.

QUANDO
Le registrazioni devono essere effettuate entro quindici giorni dalla manifestazione dell'evento che le rende obbligatorie (nascite, cessioni, morti, fughe, ecc.).

PERCHE'
Il registro di detenzione è stato istituito dal Decreto interministeriale 8 gennaio 2002 emanato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18/01/2002.
Il Decreto in parola ha annullato e sostituito quelli emanati in precedenza, mantenendo vigenti, peraltro, gli Allegati al Decreto 3 maggio 2001 (approvazione e fac-simile del Registro di detenzione)

NOTE
La mancata o irregolare compilazione del Registro, se constatata, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 3.098,74 a € 9.296,22.

Documentazione

I modelli in formato .pdf (editabili) relativi alla dichiarazione di nascita, alla dichiarazione di cessione ed alla richiesta del registro di detenzione sono scaricabili dal sito del Corpo Forestale dello Stato al seguente link:

http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/370