Ibridazione

Pubblichiamo di seguito la risposta dell'avv. Francesco Saverio Dalba ad un interessante quesito, posto da un Socio, in merito a C.I.T.E.S. ed ibridazione

Buonasera,
sul forum del sito passerodelgiappone.it stiamo discutendo se sia obbligatorio o meno seguire le regole CITES nel caso di ibridazione nella quale uno dei due parentali sia soggetto a CITES http://passerodelgiappone.forumfree.it/?t=66464971&st=15
Come potra' anche vedere dal link, ho gia' telefonato in FOI, e mi hanno confermato che la risposta e' SI. Mi hanno consigliato di sentire Lei per sapere se questa prassi sia un atteggiamento prudenziale che la Federazione ritiene opportuna per una maggior tutela di noi allevatori, oppure se invece tra le righe della Convenzione sia proprio citata anche questa fattispecie.
La ringrazio per l'attenzione e Le chiedo sin da ora l'autorizzazione a pubblicare una Sua risposta sul forum sopracitato in modo da agevolare gli amici allevatori.
Stefano Tirelli
RNA V011

Con riferimento alla nota all'oggetto emarginata, si significa quanto segue in ordine agli ibridi tra le specie elencate negli allegati al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e le specie ivi non contemplate, con particolare attenzione alla disciplina ad essi applicabile:

§1 Si premette che la L. 7 febbraio 1992, n. 150, recante disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica contiene plurimi cc.dd. rinvii formali alle Appendici del Regolamento (CEE) n. 3626/82, oggi sostituito dal summenzionato Regolamento (CE) 338/97.

§2 Si premette altresì che i Regolamenti comunitari e quelli dell'Unione Europea sono atti obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri (art. 288, comma secondo, TFUE) ed esplicano efficacia diretta tanto nei confronti degli Stati membri, quanto nei confronti dei singoli. Il regolamento in parola [(CE)338/97] soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella nota sentenza Van Gend en Loos ed è dunque integralmente applicabile in Italia. A tale Regolamento andrà dunque fatto riferimento per potere fornire risposta alla questione sollevata.

§3 L'art. 2, paragrafo primo, lett. t) del Regolamento CE 338/97 espressamente dispone che "Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un "genitore" appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i "genitori" di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei "genitori" di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato". Dunque l'ibrido, generato da un animale che si rinvenga in uno degli allegati al Regolamento ed altro che non vi rientri è equiparato - ad ogni effetto di legge - ad un animale inserito nelle appendici, eppertanto pienamente soggetto a tutte le conseguenze discendenti da una tale inclusione.

§4 Si pone all'evidenza che laddove il legislatore abbia inteso consentire a specifiche deroghe quanto agli esemplari ibridi, lo ha indicato per espresso: così all'art. 7, paragrafo primo, lett. b) n. iii) per cui "Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti [...] b) [...] iii) il commercio di ibridi". Ad analoghe conclusioni non può che condurre il paragrafo decimottavo (della prima approvazione del Regolamento - ora abrogato) dell'Allegato recante Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D, sempre relativo agli ibridi di piante.

§5 A corollario di quanto sopra, fa d'uopo considerare anche la questione della progenie dell'ibrido (e segnatamente degli esemplari generati da un ibrido avente un parentale indicato nelle appendici ed un animale non ricompreso in tali allegati). Invero l'ibrido viene equiparato -ad ogni effetto- alle specie elencate negli allegati, senza ovviamente esservi direttamente ricompreso, pur non appartenendo - quale genitore - ad alcuna delle specie stesse. La disciplina normativa sul punto è chiara e dirimente: il paragrafo decimo del menzionato Allegato contenente Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D prevede che gli ibridi possano "specificamente essere inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza, hanno uno o più esemplari di specie inclusi negli allegati A o B, sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati". In disparte l'imprecisione dell'espressione specie completa, il senso è assai chiaro: solo alla quinta generazione gli animali che abbiano avuto un genitore inserito negli allegati al Regolamento andranno esenti dalla disciplina ivi prevista. 

Quale esempio dell'applicazione della citata disciplina, si rammenta un intervento del Corpo Forestale dello Stato, riposante sopra il menzionato paragrafo, consistito nella sanzione di allevatori di ibridi tra cani domestici e lupi (Amplius qui: http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8526).

§6 Speciale è il regime previsto per gli animali elencati all'allegato X (già all. VIII) del Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Per essi l'art. 62 del Regolamento (CE) 865/2006, rubricato Esenzioni generali dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3 del Regolamento (CE) n. 338/97 introduce una deroga alle previsioni ordinarie: "Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, ai fini della concessione delle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, mediante il rilascio di un certificato caso per caso, non si applica nei casi seguenti, per i quali non è richiesto alcun certificato: 1) esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato X del presente regolamento, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie annotate siano marcati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento". Attenzione: l' allegato X del Regolamento (CE) n. 865/2006 non ha nulla a che vedere con il D.M. 5 febbraio 2014, le specie indicate in quest'ultimo sono completamente differenti e, come già specificato dallo scrivente nell'articolo pubblicato su Italia Ornitologica e titolato D.M. 5 febbraio 2014, l'allegato B al Reg (CE) n. 338/97 (che può liberamente scaricarsi qui http://www.foi.it/c.i.t.e.s.-928/decreto-ministeriale-5-febbraio-2014.html) gli ibridi che ne derivino vanno regolarmente anellati. Per fini di chiarezza si riporta in calce l'elenco delle specie dell'allegato X al Regolamento (CE) n. 865/2006. Vorrà comunque prestarsi particolare attenzione al testo della norma: gli esemplari delle specie annotate (e per annotate va inteso: ricomprese negli allegati al Regolamento (CE) n. 338/97) debbono essere marcati in conformità all'art. 66, paragrafo primo del regolamento stesso. In forza della sopra ricordata equiparazione normativa di cui all'art. 2, paragrafo primo, lett. t) del Regolamento CE 338/97, anche gli ibridi si considerano inclusi negli allegati, con la conseguenza che anche essi e la loro discendenza andranno regolarmente anellati, nelle forme e modalità previste dall'art. 66, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 865/2006.

§7 La Federazione Ornicoltori Italiani invita i propri allevatori ad attenersi scrupolosamente alle sopra esplicate deduzioni ed argomentazioni ed a diffidare di opinioni di contrario tenore, specie se non risposanti sopra chiari ed univoci riferimenti normativi, anche al fine di non incorrere nell'applicazione del severo regime sanzionatorio.

Nei sopra estesi termini il parere è reso
avv. Francesco Saverio Dalba

_____________________________________

(Elenco degli uccelli di cui all'all. X del Regolamento (CE) n. 865/2006)

ANSERIFORMES
Anatidae
AnatidaeAnas laysanensis
Anas querquedula
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Oxyura leucocephala

GALLIFORMI
Phasianidae
Catreus wallichi
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon mantchuricum
Lophophurus impejanus
Lophura edwardsi
Lophura swinhoii
Polyplectron emphanum
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMI
Columbidae
Columba livia

PSITTACIFORMI
Psittacidae
Cyanoramphus novaezelandiae
Psephotus dissimilis

PASSERIFORMI
Fringillidae
Carduelis cucullata