Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014
Il D.M. 5 febbraio 2014, l'allegato B al Reg. (CE) n. 338/97 e la tenuta del Registro
Riportiamo di seguito quanto pubblicato sul numero di Italia Ornitologica di marzo 2014 a cura dell'avvocato Francessco Saverio Dalba
Il Decreto 5 febbraio 2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante Rettifica al decreto 16 dicembre 2013, relativo a specie di uccelli incluse nell’allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili non significativo esplicato ai profani.
[Tralasciabili prolegomeni. Ancora non si era rappreso l’atramento impresso dai torchi della Zecca di Stato, che già si udiva levarsi un coro schönberghiano di discordanti esegeti e di pii interroganti, tutti discettanti intorno alla latitudine applicativa del D.M. all’oggetto emarginato. Ma poiché l’errata interpretazione ed applicazione della disciplina possono condurre a perniciosissime condotte, donde procedono assai nocumentose conseguenze, fa qui d’uopo esplicare – con un sermo cotidianus che sia dato a tutti intendere – ciò che lice e ciò che non lice con riferimento al recentissimo atto].
Finalità del Decreto Ministeriale e suoi precedenti storici
Il Decreto ministeriale 5 febbraio 2014 contiene, principalmente, un’elencazione di specie. Detta elencazione corrisponde all’allegato 1 previsto da un altro Decreto Ministeriale: il D.M. 8 gennaio 2002, istitutivo del Registro [di detenzione degli esemplari animali e vegetali preveduto dall’art. 5, comma 5-bis, della L. 7 febbraio 1992, n. 150].
L’allegato 1 al D.M. 8 gennaio 2002 contiene dunque le specie di uccelli incluse nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo (D.M. 8 gennaio 2002, art. 3, lett. e).
Il D.M. 5 febbraio 2014 ha integrato (1) l’allegato 1, inserendo nuove specie.
A volere essere precisi: vi è stata un’integrazione operata con il D.M. 16 dicembre 2013, tuttavia, contendendo quest’ultimo degli errori materiali, il D.M. 5 febbraio 2014 è intervenuto a correggere siffatti errori, di talché l’esatta e compiuta elencazione attuale discende dal combinato disposto dei due decreti: il primo integra, il secondo rettifica.
Quale è il trattamento giuridico al quale vanno soggetti i detentori di esemplari delle specie di cui all’allegato 1 al D.M. 8 gennaio 2002?
TAV. I
Regime giuridico riconosciuto dal D.M. 8 gennaio 2002 a favore dei soggetti detentori di esemplari appartenenti alle specie di cui all’allegato 1 del D.M. 8 gennaio 2002 (che presentino altresì i requisiti di cui alla TAV. II)
“Sono esclusi dall’obbligo di tenuta del registro” (2)
Bisogna specificare, con caratteri di ignea perentorietà, che le specie di cui all’allegato 1 al D.M. 8 gennaio 2002, per potere godere dello speciale trattamento (oltre ad essere all’evidenza incluse nella lista) debbono soddisfare due ulteriori imprescindibili requisiti: (1) ne deve essere stata denunziata la nascita ai sensi e con le modalità di cui all’art. 8-bis della L. 7 febbraio 1992, n. 150 e (2) debbono essere stati marcati secondo modalità conformi alle disposizioni di cui all’art. 66, comma secondo, del regolamento (CE) n. 865/2006.
TAV. II
Requisiti concorrenti che gli esemplari di cui all’allegato 1 debbono presentare affinché i loro detentori possano godere del trattamento beneficiario di cui al D.M. 8 gennaio 2002, art. 3
1) Essere (ovviamente) inclusi nell’allegato 1 D.M. 8.1.2002
2) Essere stati denunziati ai sensi e con le modalità di cui all’art. 8-bis della L. 7 febbraio 1992, n. 150
3) Essere marcati secondo modalità conformi alle disposizioni di cui all’art. 66, comma secondo (3), del Regolamento (CE) n. 865/2006
L’obbligo di denunzia di nascita non viene assolutamente meno: sotto comminatoria di pesanti sanzioni, entro dieci giorni dall’evento le nascite vanno denunciate all’autorità competente. L’inclusione di una specie nell’allegato 1 del D.M. 8.1.2002 è assolutamente priva di rilievo quanto all’assolvimento di tale obbligo. Il motivo è peraltro assai semplice da intendere: il D.M. è sottordinato alla legge e dunque non può derogarvi, così l’art. 8-bis della L. 150/1992 (4) rimane inconcusso.
Poiché si è udito ripetutamente in luoghi e circostanze diverse che alcuni animali di cui all’allegato 1 D.M. 8.1.2002 non abbisognerebbero di denunzia di nascita, ma del mero anellamento, occorre invece ribadire con ogni possibile vigore che una siffatta affermazione è totalmente priva di giuridico fondamento ed espone il cedente di tali esemplari ed il cessionario a pesanti sanzioni. Anche chi compra un Padda (Lonchura oryzivora) deve acquistarlo solo se ne è stata denunciata la nascita, (abbia o non abbia l’anello).
La marcatura deve essere quella di cui all’art. 66, comma secondo del Regolamento (CE) n. 865/2006 (5), ossia deve avvenire nei modi previsti dal paragrafo ottavo dell’articolo citato [oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non possa applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali della specie, con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E)].
Per quanto attiene agli uccelli da noi comunemente allevati, occorre riferirsi esclusivamente al paragrafo ottavo; in altri termini il microchip non sostituisce la marcatura di cui all’art. 66, paragrafo ottavo: la c.d. microchippatura ha carattere residuale e si applica solo quando il Ministero abbia ritenuto che le modalità del paragrafo ottavo non siano applicabili. Ci si volge dunque a tale paragrafo.
Il paragrafo ottavo dell’art. 66 prevede che la marcatura debba avvenire “mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale. Tale inanellatura della zampa avviene mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell’animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell’uccello quando questa sia pienamente sviluppata”.
Si noterà che dal combinato disposto tra disposizione del D.M. 8 gennaio 2002 e Regolamento (CE) 865/2006 non è dato desumere il materiale del quale debba essere costituito l’anello o nastro; si forniranno tuttavia infra valide ragioni per cui è conveniente anellare gli animali con anello metallico.
TAV. III
Caratteri dell’anello o nastro ai sensi dell’art. 66 del Regolamento (CE) 865/2006
1) deve costituire un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni;
2) non deve avere subito alcun tipo di manomissione;
3) deve recare una marcatura individuale;
4) deve essere stato fabbricato industrialmente al fine dell’inanellatura degli uccelli;
5) deve essere applicato nei primi giorni di vita dell’animale;
6) deve essere inamovibile quando la zampa dell’uccello abbia raggiunto il suo pieno sviluppo.
Non sono idonei gli anelli o i nastri aperti o spezzati (similmente a quelli che in Roma indossava il Flamen Dialis, come si legge in A. Gellio, Noctes Atticae, X, 15, 6 item anulo uti nisi pervio cassoque fas non est), né quelli saldati od incollati o comunque giunti.
Non sono idonei gli anelli manomessi (quelli allargati ed indi ristretti sulla zampa dell’animale, quelli dilatati con il calore o con mezzi chimici ed indi ricondotti all’originale diametro, quelli limati dall’interno et sim.); non sono idonei gli anelli privi di una marcatura individuale: la marcatura deve essere differente da esemplare ad esemplare (basterà che ogni anello rechi un numero successivo e l’indicazione dell’anno di afferenza, qualora la numerazione riprendesse di anno in anno), mentre un anello recante il solo nome dell’allevatore od una numerazione non univoca non è idoneo. Non sono idonei gli anelli da sé fabbricati (ad esempio tagliati con un tornio o recanti incisure di mano del detentore che per rendere onore alla famosissima Compagnia utilizzi una lesina, o di altro soggetto che non sia il produttore industriale; non sono idonei gli anelli recanti solo taglie o tacche di contrassegno fatte a mano – come ad esempio sulle tavolette sumeriche o accadiche). Ecco dunque: se si detiene un animale appartenente ad una delle specie di cui all’all. 1 al D.M. 8 gennaio 2003, come integrato dai D.M. 16 dicembre 2013 e D.M. 5 febbraio 2014 e si sono rispettate le ulteriori prescrizioni sopra riportate, per tale specie si è esentati dall’obbligo di tenuta del registro.
Riassuntivamente si fornisce una sorta di lista di controllo:
TAV. IV
- l’animale è compreso nelle specie di cui all’all. 1 al D.M. 8 gennaio 2002?
- ho proceduto alla sua denunzia di nascita (e da questo obbligo non posso sottrarmi in alcun caso)?
- ho munito l’animale della marcatura, conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 66, paragrafo secondo (ed ottavo) del Regolamento (CE) 865/2006?
Se si risponde positivamente a tutte e tre i quesiti, allora per quella specie si è esentati dall’obbligo di tenuta del registro: potrò cedere l’animale a titolo oneroso ma non dovrò registrarne il passaggio nel registro, così come non dovrò inserirlo nel registro una volta che sia nato. Finalmente si riporta la lista di cui all’allegato 1 D.M. 8.1.2002 per esteso. Talune denominazioni non sono corrette, le si trascrive tuttavia così come indicate nel decreto, affiancate dalla denominazione corretta tra parentesi quadra; se preceduta da asterisco (*) sta a significare che l’elenco contiene una sinonimia o una denominazione obsoleta.
1) Agapornis fischeri
2) Agapornis lilianae
3) Agapornis nigrigenis
4) Agapornis personata
[recte: Agapornis personatus]
5) Agapornis taranta
6) Aratinga jandaya
7) Aratinga solstitialis
8) Bolborhyncus linicola linicola
[recte: Bolborhynchus lineola lineola]
9) Forpus celesti
[recte: Forpus coelestis]
10) Forpus conspicillatus
11) Forpus passerinus
12) Latamus discolor
[recte: Lathamus discolor]
13) Leiotrix lutea
[recte: Leiothrix lutea]
14) Myiopsitta monacus
[recte: Myiopsitta monachus]
15) Nandayus nenday
16) Neophema elegans
17) Neophema pulchella
18) Neophema splendida
19) Neopsephotus bourkji
[recte: Neopsephotus bourkii]
20) Padda oryzivora
[recte: *Lonchura oryzivora]
21) Platycercus elegans elegans
22) Platycercus eximius
23) Platycercus eximius caeciliae
[recte: *Platycercus eximius elecica]
24) Platicercus icterotis icterotis
[recte: Platycercus icterotis icterotis]
25) Poephila cincta
26) Polytelis alexandrae
27) Polytelis anthopeplus
28) Polytelis swainsonii
29) Psephotus haematonosus haematenosus
[recte: Psephotus haematonotus haematonotus]
30) Psittacula cyanocephala
31) Psittacula eupatria eupatria
32) Pyrrhura molinae hypoxanta
[recte: Pyrrhura molinae hypoxantha]
33) Pyrrhura molinae molinae
34) Trichoglossus haematodus haematodus
35) Trichoglossus haematodus moluccanus
Ulteriori questioni
Occorre prestare particolare attenzione alla denominazione scientifica degli animali: se è binomia indica la specie e quindi se la specie conta più sottospecie, tutte rientrano nell’elenco. In termini meno scientifici: se nell’elenco l’animale è indicato da due sole parole, allora non occorre porre mente alle eventuali sottospecie: se si detiene Myiopsitta monachus calita, M.monachus cotorra, M. monachus luchsi, M. monachus monachus non fa differenza.
[Il decreto però contiene una più che probabile svista: del Platycercus eximius viene indicata sia la nomenclatura binomia, sia quella trinomia riferita ad una delle tre sottospecie (P. eximius elecica, già noto come P. eximius ceciliae (6)). Quid iuris? La Federazione richiederà un chiarimento al Ministero competente, in attesa, per non saper né leggere né scrivere, ma soltanto far di conto, è assolutamente opportuno che chiunque allevi Platycercus eximius diemenensis (praticamente la terza sottospecie) non si ritenga ricompreso nell’elenco].
Sempre usando un lessico non scientifico ma empirico: se nell’elenco l’animale è invece indicato da tre parole, allora solo la sottospecie è ricompresa nell’elenco: ad esempio il Bolborhynchus lineola lineola è compreso, mentre il Bolborhynchus lineola tigrinus è escluso.
Veniamo ora alla questione degli ibridi: può esservi un ibrido intergenerico (per fare un esempio: Neopsephotus bourkii x Neophema pulchella) un ibrido interspecifico (Agapornis fisheri x Agapornis taranta) o un ibrido intraspecifico (Bolborhynchus lineola lineola x Bolborhynchus lineola tigrinus). Premesso che tra pappagalli l’ibridazione andrebbe radicalmente evitata (e dunque il problema non dovrebbe neppure porsi), nulla prevedendo il decreto a proposito degli ibridi, si ritiene che i medesimi, anche tra generi, specie o sottospecie ricompresi nell’elenco, debbano seguire il regime ordinario (7): infatti non sarebbe cosa semplice provare gli esatti parentali.
Anche su questo punto la Federazione chiederà chiarimenti. Ciò vale ancor più per gli animali indicati con la sola sottospecie: in altri termini, se la sottospecie non è pura, allora l’animale non beneficia delle misure del D.M. Un esempio: se si possiede un Bolborhynchus lineola che abbia un genitore tigrinus, l’animale segue il regime ordinario e non quello del D.M. Se non si è certi a quale sottospecie l’animale appartenga, allora (1) o lo si fa determinare con certezza o (2) non ci si avvale dell’esenzione di cui al D.M. 8.1.2002
Gli allevatori di Thricoglossus haematodus debbono prestare particolare attenzione, perché si tratta di uno dei pappagalli con il maggior numero di sottospecie.
Alcune domande ricorrenti
Come faccio a sapere se un animale che desidero acquistare ricade tra le specie protette dalla CITES?
Debbo consultare gli allegati del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, nella loro ultima versione. Attualmente è quella risultante dall’aggiornamento operato con Regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione del 29 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (8). Per chi alleva pappagalli la questione è semplice: non sono in CITES il Melopsittacus undulatus, il Nymphicus hollandicus, la Psittacula krameri e l’Agapornis roseicollis.
Perché la FOI non fa eliminare il Padda dal CITES?
Affinché una specie non compaia più nelle appendici CITES (e quindi di conseguenza negli atti che le recepiscono) la modifica deve avvenire a livello di conferenza internazionale. Tale conferenza si riunisce ogni anno, gli Stati membri debbono seguire una procedura indicata dal trattato istitutivo per potere apportare delle modifiche alle appendici. Quindi non è una questione che può risolversi a livello di colloqui con il Ministero competente.
Posso comprare senza ulteriori accertamenti un Padda o un altro uccello tra quelli indicati nella lista di cui sopra se è inanellato?
No. Debbo accertarmi che ne sia stata denunciata la nascita. L’anellino non fa assolutamente le veci della denuncia di nascita. Si possono sentire storie di ogni genere, ma dalla denuncia di nascita non è possibile prescindere, quindi: attenzione!
Ed infine, la questione lasciata in sospeso sopra: perché mi conviene inanellare con un anellino metallico?
Si è detto che l’art. 66 del Regolamento (CE) 865/2006 non impone una particolare composizione materiale dell’anellino. Tuttavia: (1) un anellino di materiale poco resistente – plastica et sim – andrà facilmente distrutto e pertanto non potrà venire considerato inamovibile; (2) molte leggi regionali, per specifici fini, ritengono l’anello FOI e di altre Associazioni affiliate alla COM equivalente a quello fornito dalle Province (ad esempio L.R. Veneto, 22 maggio 1997, n. 15, art. 5).
Dove posso trovare ulteriori informazioni relativamente alla Convenzione CITES ed agli obblighi incombenti sugli allevatori di uccelli?
Sul sito del Corpo Forestale dello Stato, del Ministero dell’Ambiente e sulla pagina dedicata della FOI, che conterrà anche un apposito indirizzo al quale inoltrare eventuali quesiti.
(1) Le modifiche o integrazioni all’elenco di cui all’all. 1 del D.M. 8 gennaio 2002 sono apportate con Provvedimento della Direzione generale per la Protezione della natura, previo parere della Commissione scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.
(2) Purtroppo la formulazione della disposizione non è conforme ai migliori dettami della tecnica legislativa. Infatti si sarebbe dovuto specificare che l’esenzione dalla tenuta del registro vale ‘limitatamente’ agli esemplari di cui all’allegato 1. Solo dall’insieme del testo normativo si desume – e ciò senza tentennamenti – che la detenzione di esemplari di cui all’allegato 1 non esime certo dalla tenuta del registro per qualsiasi altro esemplare di cui agli all. A e B del Regolamento (CE) n. 338/1997.
(3) A volere essere puntuali, il legislatore nazionale avrebbe dovuto scrivere “paragrafo secondo”.
(4) Alcuni lecitamente si chiederanno: perché dunque il registro e la disciplina della sua tenuta sono regolati per decreto ministeriale? Ciò è consentito dal comma 5-bis dell’art. 5 della L. 150/1992: “Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2”.
(5) Un’inquietante coincidenza numerica ci riporta ad un profetico passo dell’Apocalisse (Apoc. XIII, 17) “et ne quis possit emere aut vendere, nisi qui habet characterem, nomen bestiae aut numerum nominis eius”.
(6) Elecica è anagramma di ceciliae, cfr. Schodde & Short Camberra Bird notes dicembre 1988, pagina 120.
(7) Qualcuno potrà argomentare anche in senso contrario, tuttavia non essendo l’onere di registrazione soverchiamente oneroso o faticoso, è sempre meglio seguire tuzioristicamente e preventivamente la soluzione che fornisce l’assoluta certezza di evitare contestazioni: pur entro un quadro volto alla più assoluta obiettività valutativa, si sia sempre inclini ad abbracciare l’ipotesi maggiormente cautelativa, e ciò proprio ad evitare anche in potenza il sorgere di un contenzioso.
(8) Si può consultare qui:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:212:0001:0092:IT:PDF