Regolamento Organico

TITOLO I

Compiti
Articolo 1
Gli scopi statutari della Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS (FOI-ONLUS) sono lo svolgimento di attività nella tutela e nella valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’esercizio abituale dell’attività di raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui già al l’art. 7 del D. Lgs. 6 febbraio 1997 n. 22 ed ora al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
In particolare, la FOI-ONLUS si prefigge la propaganda, la conservazione e lo sviluppo dell’ornitologia italiana, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolgendo esclusivamente le predette finalità e quelle ad esse direttamente connesse.
Per il conseguimento di tali scopi, la FOI-ONLUS:
-    riunisce in un unico Ente le Associazioni di Ornicoltori Italiani federate, coordinandone le iniziative e controllandone l’operato, affinché possano svolgere la migliore e più proficua attività;
-    partecipa ed aderisce ad organizzazioni nazionali ed internazionali aventi per oggetto la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente;
-    promuove e sostiene la ricerca scientifica, sostenendo l’azione dei propri Organi tecnici e di altri Istituti specializzati;
-    sostiene le iniziative di divulgazione tecnica adottate dagli Organi periferici e dalle Associazioni federate per la formazione dei propri tesserati;
-    promuove la tutela delle specie e il miglioramento delle razze e delle varietà, disponendo l’anellamento obbligatorio e la tenuta dei registri ufficiali di allevamento ove previsti;
-    favorisce l’eventuale riconoscimento internazionale di nuove razze e varietà italiane;
-    facilita lo scambio con l’estero di uccelli in genere, in ottemperanza alle regole CITES ed in generale alla normativa nazionale, dell’Unione Europea ed internazionale;
-    coopera con altri Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attiva opera di propaganda per la conservazione degli uccelli stanziali, specialmente quelli in via di estinzione e quelli utili alla agricoltura, collaborando alle iniziative intese a difendere l’ambiente naturale;
-    collabora con lo Stato, con le Regioni e con altri Enti Locali e con gli Enti pubblici per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ornitologico nazionale;
-    promuove l’istituzione e si occupa della gestione di oasi naturalistiche, centri di protezione ambientale e parchi naturali, sia direttamente, anche mediante acquisizione e/o amministrazione di terreni, sia indirettamente sollecitando l’intervento dello Stato e degli altri Enti locali;
-    propone allo Stato, alle Regioni ed agli Enti locali l’emanazione di norme tendenti alla tutela e corretta gestione naturalistica del patrimonio faunistico e ambientale, partecipando ai lavori preparatori;
-    attua l’istruzione ecologica e biologica ed in particolare la conoscenza in campo ornitologico, attraverso corsi, iniziative didattiche, corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento rivolti anche ai docenti, conferenze, dibattiti, mostre anche di carattere didattico, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere la conoscenza dei problemi connessi alla conservazione del patrimonio naturale ed ornitologico;
-    svolge attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie maggiormente minacciate di estinzione;
-    contribuisce alla tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell’habitat naturale mediante proprie Guardie particolari giurate volontarie, nominate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la vigilanza venatoria e per la protezione degli animali;
-    interviene direttamente alla difesa della natura attraverso il Servizio Nazionale di Vigilanza Ambientale-Ittico-Venatoria, con Guardie Giurate Volontarie addette, a norma dell’art. 27 della legge n. 157 dell’11/2/1992 e delle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla tutela e salvaguardia degli ambienti naturali, del patrimonio faunistico e alla protezione degli animali;
-    incentiva la creazione di figure professionali e la formazione dei giovani nel settore della protezione dell’ambiente;
-    presenta - in proprio o in collaborazione con altre Associazioni ambientaliste, con Enti pubblici o con privati - progetti di formazione professionale finanziati dall’Unione Europea, dallo Stato o da altri soggetti, ovvero progetti finanziati aventi per oggetto la tutela dell’ambiente e del patrimonio faunistico, sia in Italia sia all’estero;
 -    la FOI – ONLUS, per il tramite delle sue Associazioni federate, rilascia ai soci allevatori ed ai soci allevatori allievi, nonché agli Enti che ne facciano richiesta, i propri anelli istituzionali, individuali, inestensibili e inamovibili, indispensabili a identificare i volatili e a ricondurli al loro allevatore; gli anelli sono personali ed inalienabili;
-    organizza il Campionato Mondiale,promuove ed organizza il Campionato Italiano;
-    promuove, sotto la propria egida, l’organizzazione di Mostre internazionali e stabilisce il calendario delle Manifestazioni Ornitologiche ufficiali, ratificando le richieste dei Raggruppamenti Regionali;
-    assicura e controlla la funzionalità degli Organi periferici;
-    interviene presso gli Organi ministeriali, regionali, provinciali e comunali, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici a tutela di diritti ed interessi degli allevatori, delle Associazioni federate e della Federazione stessa;
-    esercita, infine, tutte quelle funzioni che ad essa sono demandate dallo Statuto, dal presente Regolamento Organico, dai Regolamenti interni o che le fossero attribuite da leggi o da disposizioni dei competenti Organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici.

TITOLO II

Affiliazione - Tesseramento
Articolo 2
La richiesta di affiliazione alla FOI-ONLUS va presentata al Consiglio Direttivo Federale, con domanda dalla quale risultino:
a)    la denominazione sociale;
b)    la sede sociale;
c)    le generalità del legale rappresentante e dei componenti del Consiglio Direttivo.
La domanda deve essere corredata da:
a)    copia registrata dell’atto di costituzione e copia dello Statuto sociale;
b)    deliberazione del Consiglio Direttivo o di altro Organo competente dell’Associazione, dalla quale risulti la richiesta di adesione alla FOI-ONLUS con l’impegno all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle disposizioni federali;
c)    richiesta di tesseramento dei soci allevatori e dei soci allevatori allievi ed elenco nominativo degli stessi;
d)    ricevuta del versamento della quota una tantum di affiliazione e della quota federale annuale.
Il CDF inoltra la domanda di affiliazione al Consiglio Direttivo del Raggruppamento Regionale, territorialmente competente, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento, esaminata la documentazione esprime il proprio parere consultivo che trasmette al CDF.
Il CDF esamina la domanda e delibera sull’accoglimento o meno della stessa.
L’affiliazione decorre dal giorno della deliberazione di ammissione.
Le Associazioni federate vigilano affinché i propri iscritti rispettino lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dalla FOI-ONLUS e non pongano in essere condotte lesive dell’onore e della reputazione della FOI –ONLUS e dei suoi organi, adottando ogni tempestiva consequenziale misura.

Articolo 3
Le Associazioni federate debbono tempestivamente trasmettere alla Segreteria della FOI-ONLUS ed alla Segreteria del Raggruppamento Regionale di appartenenza le eventuali modifiche delle cariche associative e dell’indirizzo della Sede sociale.
Le Associazioni federate inoltrano alla Segreteria della FOI-ONLUS gli ordini degli anelli per i propri associati e curano quindi la distribuzione degli stessi ai soci richiedenti.
Le Associazioni federate promuovono la formazione e l’informazione degli associati sulle normative vigenti che interessano il settore dell’allevamento amatoriale di uccelli; curano e promuovono la conoscenza e la diffusione delle disposizioni federali relative all’anellamento delle singole specie, anche mediante pubblicazione delle relative deliberazioni ed annessi elenchi-anelli sui propri siti Internet.
Le Associazioni federate inoltrano alla Segreteria del Raggruppamento Regionale territorialmente competente le richieste per lo svolgimento, sotto l’egida della FOI-ONLUS, delle mostre ornitologiche.
Le Associazioni federate rendono pubbliche le classifiche ufficiali delle proprie manifestazioni, anche attraverso i propri siti Internet; trasmettono tempestivamente alla Segreteria FOI-ONLUS – che provvederà alla pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione – le categorie a concorso e le classifiche ufficiali.
Le Associazioni federate trasmettono al Raggruppamento Regionale ed alla Segreteria della FOI-ONLUS il proprio programma ed il resoconto delle attività di promozione sociale, ornitologica, naturalistica ed ambientale.
Le Associazioni federate si impegnano alla massima promozione della partecipazione dei propri associati a tutte le mostre e manifestazioni ornitologiche FOI-ONLUS, coordinando il convogliamento degli animali a livello regionale o per il tramite di singole associazioni, singolarmente o congiuntamente.
Le Associazioni federate promuovono convegni, conferenze ed altre attività di carattere divulgativo sull’allevamento amatoriale e sul benessere animale, la FOI-ONLUS potrà concedere il proprio patrocinio a tali attività.

Articolo 4
Qualora due o più Associazioni federate si fondano, il Presidente dell’Associazione risultante dalla fusione dovrà presentare al Consiglio Direttivo Federale, tramite il competente Raggruppamento Regionale, gli atti costitutivi e gli Statuti delle Associazioni che hanno proposto la fusione e di quella derivata dalla fusione. La nuova Associazione, a condizione che presenti i requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento, subentra d’ufficio a quelle da cui deriva.
Non è ammessa la fusione tra Associazioni aventi sede in province diverse.

Articolo 5
In caso di recesso dalla FOI-ONLUS, l’Associazione federata è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo Federale a mezzo lettera raccomandata, allegando copia della delibera dell’Assemblea straordinaria dell’Associazione che ha deliberato il recesso.

Articolo 6
Lo scioglimento di un’Associazione federata porta all’automatica cessazione del vincolo di affiliazione.
La deliberazione assembleare di scioglimento deve indicare il soggetto delegato a farne pervenire copia alla FOI-ONLUS.
I membri dell’ultimo Consiglio Direttivo dell’Associazione disciolta sono solidalmente responsabili dell’assolvimento degli obblighi dell’Associazione stessa verso la FOI-ONLUS.
Fino al totale adempimento di tali obblighi, ai membri di detto Consiglio Direttivo non sarà concesso di far parte quali soci allevatori di altra Associazione federata.

Articolo 7
Il tesseramento quale socio FOI-ONLUS può essere richiesto ed ottenuto solo tramite una Associazione Federata e solo dai soci allevatori e soci allevatori allievi ad essa regolarmente iscritti.

Articolo 8
Il socio che richiede il trasferimento da un’Associazione federata ad altra Associazione federata, deve preventivamente informarne l’Associazione di provenienza e presentare alla nuova Associazione una autocertificazione, dalla quale risulti che non sono in corso procedimenti disciplinari nei suoi confronti e non esistono altre eventuali cause ostative al trasferimento.
Il socio colpito dal provvedimento disciplinare della sospensione di cui al successivo art. 16 non può ottenere l’iscrizione quale socio allevatore o socio allevatore allievo ad altra Associazione federata per tutta la durata degli effetti del provvedimento disciplinare medesimo.

TITOLO III
Doveri e diritti delle Associazioni
e dei tesserati
Articolo 9
Le Associazioni federate hanno l’obbligo di:
a)    osservare lo Statuto, il presente Regolamento Organico, gli altri Regolamenti e le disposizioni federali;
b)    iscrivere alla FOI-ONLUS i propri soci allevatori e soci allevatori allievi;
c)    accettare le deliberazioni organizzative ed i provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi Federali.             Eventuali ricorsi contro tali provvedimenti non dovranno essere proposti ad Organi diversi da quelli contemplati dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti;
d)    comunicare tempestivamente alla FOI-ONLUS le variazioni dei propri Organi sociali ed allo Statuto sociale e della Sede sociale;
e)    corrispondere annualmente, entro il 31 gennaio, la quota federale di affiliazione e presentare contemporaneamente la richiesta di tesseramento dei propri Soci allevatori e soci allevatori allievi, versando le quote relative prescritte;
f)    far seguire alla denominazione sociale l’espressione: “affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS (FOI-ONLUS)”.

Articolo 10
Le Associazioni federate, in regola con gli obblighi stabiliti dallo Statuto, dal presente Regolamento, dagli altri Regolamenti e dalle disposizioni federali, svolgono attività ornitologica nella FOI-ONLUS secondo le proprie finalità e secondo le norme prescritte. Esse hanno diritto a:
a)    organizzare le manifestazioni ornitologiche;
b)    richiedere il tesseramento dei propri Soci allevatori e soci allevatori allievi alla FOI-ONLUS;
c)    partecipare all’attività degli Organi Federali e Regionali secondo le norme Statutarie;
d)    ricevere gli anelli federali richiesti per i propri Soci allevatori soci allevatori allievi;
e)    ricevere dalla FOI-ONLUS le circolari rivolte all’informazione organizzativa ed alla formazione tecnico - scientifica.

Articolo 11
Gli iscritti alle Associazioni federate, oltre all’osservanza degli obblighi di carattere generale prescritti dall’articolo 13 dello Statuto, sono tenuti ad attenersi alle norme di cui al precedente articolo 9, lettere a) e c). Nel rispettoso ossequio dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana in ordine alla libertà di associazionismo, i Soci allevatori, i Soci allevatori allievi ed i Soci di ogni altra tipologia delle Associazioni federate che richiedono liberamente di essere tesserati alla FOI hanno l’obbligo di esclusività e, pertanto, non possono tesserarsi ad altre Federazioni insistenti ed operanti sul territorio nazionale con scopi congruenti o similari a quelli della FOI e, comunque, interagenti nel medesimo ambito di quest’ultima. Per converso il tesserato ad altre Federazioni insistenti ed operanti sul territorio nazionale con scopi congruenti o similari a quelli della FOI e, comunque, interagenti nel medesimo ambito di quest’ultima non potrà essere tesserato alla FOI per il tramite di una delle Associazioni alla stessa federate. Il medesimo principio si applica anche alle Associazioni con riferimento alla libera scelta dell’affiliazione. La violazione di tale principio determinerà la decadenza dal tesseramento con effetto immediato. I Soci allevatori, i Soci allevatori allievi ed i Soci di ogni altra tipologia delle Associazioni federate devono inoltre astenersi dal partecipare a manifestazioni ornitologiche organizzate in contrasto con i Regolamenti della FOI.

Articolo 12
l Soci allevatori ed i soci allevatori allievi, iscritti al Registro Nazionale Allevatori (RNA) sono tenuti, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 9 dello Statuto, ad anellare i soggetti allevati a fini espositivi con anelli istituzionali inestensibili ed inamovibili distribuiti a cura della FOI-ONLUS, per il tramite delle Associazioni federate, nella misura prescritta per le diverse specie, razze e varietà, con impresso il proprio codice alfanumerico identificativo.
Gli anelli sono personali e pertanto non possono essere alienati ad alcuno, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

TITOLO IV

Sanzioni
Articolo 13
Le sanzioni sono adeguate e proporzionate alla violazione commessa, esse devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
Le sanzioni, da applicarsi ai soci ed ai soci allevatori tesserati, secondo i casi, sono le seguenti:
-    l’avvertimento, che consiste nel richiamare chi abbia commesso un’infrazione e nell’esortarlo a non ricadere nella mancanza; esso è dato, giusta le rispettive competenze, dal Presidente della Commissione Disciplinare o dal Presidente dell’Ordine dei Giudici;
-    la censura, che consiste nella formalizzazione della mancanza commessa e del conseguente biasimo;
-    la sospensione;
-    l’espulsione.

Articolo 14
L’avvertimento è il provvedimento adottato nei confronti di chi si sia reso autore di mancanze lievi che non abbiano recato nocumento o danno alla FOI-ONLUS.

Articolo 15
La censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si renda autore di mancanze che rechino lieve nocumento alla FOI-ONLUS e ai Soci, sia direttamente sia indirettamente.

Articolo 16
La sospensione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola norme statutarie e regolamentari e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi, ponendo in essere condotte lesive dell’onore e della reputazione della FOI-ONLUS e dei suoi organi, oppure rende necessario il commissariamento dell’entità da lui amministrata.
La sospensione ha l’effetto di privare temporaneamente il socio ordinario o il socio allevatore o il socio allevatore allievo tesserato dei diritti derivanti dall’affiliazione o dal tesseramento.
La sospensione può estendersi da un minimo di un mese ad un massimo di due anni.

Articolo 17
L’espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola le norme statutarie e regolamentari e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini o dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento della sospensione.
L’espulsione ha l’effetto di privare definitivamente il socio ordinario o il socio allevatore o il socio allevatore allievo tesserato dei diritti derivanti dall’affiliazione o dal tesseramento.
L’espulsione consegue di diritto alla condanna definitiva del socio tesserato per delitti contro il sentimento per gli animali e delle contravvenzioni di cui agli articoli 727 e 727-bis del codice penale.

Articolo 18
Gli associati ordinari, i soci allevatori ed i soci allevatori allievi tesserati sospesi perdono il diritto di partecipare a manifestazioni ornitologiche ufficiali organizzate dalle Associazioni federate e dalla FOI-ONLUS per tutto il periodo della sospensione.
Il provvedimento medesimo comporta inoltre la decadenza dalle cariche federali e sociali eventualmente ricoperte e l’inibizione a ricoprire tali cariche per tutto il periodo della sospensione, nonché l’inibizione all’esercizio dell’attività di giudice per il medesimo periodo.

Articolo 19
I soci allevatori tesserati espulsi dalla FOI-ONLUS perdono la qualifica di giudice FOI-ONLUS e non possono giudicare in manifestazioni FOI-ONLUS, neppure in qualità di giudice di altro paese o di altra Organizzazione, perdono qualsiasi diritto e titolo a giudicare e non possono ottenere la qualità di tesserato, neppure con l’iscrizione ad altra Associazione federata.

Articolo 20
Il Consiglio Direttivo Federale è competente a giudicare le mancanze, le infrazioni e le violazioni delle norme dello Statuto e dei Regolamenti federali commesse dalle Associazioni federate e dai loro tesserati.
Il Consiglio Direttivo Federale non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei tesserati senza aver loro preventivamente contestato l’addebito e senza aver sentito la loro difesa.
Contro il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo Federale, da notificarsi (a mezzo raccomandata A/R o Ufficiale Giudiziario) all’interessato entro 20 giorni dalla sua adozione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere inviato al Collegio dei Probiviri presso la Segreteria FOI-ONLUS a mezzo raccomandata A/R senza busta o Ufficiale Giudiziario entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento e deve contenere, sempre a pena di inammissibilità:
-    l’indicazione dell’organo giudicante al quale è destinato;
-    il nome, il cognome e la residenza ed il domicilio eletto del ricorrente ed eventualmente della persona che lo rappresenta o lo assiste, a mezzo di delega scritta a margine o in calce all’atto di ricorso, sottoscritta dal ricorrente ed autenticata;
-    l’oggetto, le ragioni della domanda e le relative conclusioni;
-    l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorrente deve inviare il ricorso in originale più sei copie; il ricorso, ancora a pena di inammissibilità, tanto nell’originale quanto nelle copie, deve essere sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.
Il ricorrente, unitamente al ricorso, deve far pervenire presso la Segreteria FOI la somma equivalente ai costi di giudizio, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla FOI-ONLUS, che ne rilascia quietanza a mezzo della Segreteria. In caso di accoglimento del ricorso, la FOI-ONLUS restituirà detta somma al ricorrente, senza interessi né rivalutazione di alcun tipo.
L’importo della somma da versare viene determinato dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo Federale.
Nel caso il ricorso venga respinto, i costi del giudizio anticipati dal ricorrente rimangono definitivamente a suo carico.
Il deposito della somma, così come gli altri requisiti formali prescritti dal presente articolo, rappresentano condizioni di ammissibilità; l’inosservanza anche di un solo requisito determina la nullità insanabile e la reiezione definitiva del ricorso.

Articolo 21
Le mancanze, le violazioni e le infrazioni al Regolamento Generale Mostre, commesse dagli allevatori espositori, vengono contestate:
-    direttamente dal Giudice con apposito verbale, della cui esistenza viene data notizia al Comitato Organizzatore e mediante affissione di avviso sulla gabbia;
-    o dal Comitato Organizzatore con notificazione presso la segreteria della Mostra.
L’interessato ha l’obbligo di presentare le sue dichiarazioni a discolpa al Comitato Organizzatore entro il termine della manifestazione a pena di decadenza.
Quanto sopra esime il CDF dal rispetto del secondo comma dell’art. 20.

Articolo 22
l provvedimenti disciplinari adottati da un’Associazione federata nei confronti di un proprio Socio devono essere notificati a cura del Presidente dell’Associazione e a mezzo raccomandata A/R alla FOI-ONLUS, entro trenta giorni dalla data in cui detti provvedimenti sono divenuti definitivi.

TITOLO V

Assemblee
Articolo 23
L’Assemblea Generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo Federale. La convocazione viene effettuata con lettera raccomandata alle Associazioni federate e agli Organi Federali, che hanno diritto di partecipare all’Assemblea, inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione ed accompagnata dal relativo ordine del giorno.
Se la convocazione presenta all’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci, la lettera di convocazione deve essere corredata da copia degli stessi e dei loro allegati, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti.
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie hanno luogo nelle località prescelte dal Consiglio Direttivo Federale.

Articolo 24
Gli Organi Federali e le Associazioni federate possono chiedere l’inclusione di argomenti di interesse generale all’ordine del giorno dell’Assemblea, purché le richieste relative giungano alla Segreteria della Federazione almeno 40 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Articolo 25
La richiesta di Assemblea Straordinaria proveniente  dalle Associazioni federate, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, deve contenere l’argomento all’ordine del giorno; l’Assemblea Straordinaria non può essere convocata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta stessa.

Articolo 26
L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, della maggioranza assoluta delle Associazioni federate. In seconda convocazione, che non potrà aver luogo lo stesso giorno nel quale è fissata la prima, l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria si intende validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo delle Associazioni federate.
Fanno eccezione le Assemblee Straordinarie convocate per l’approvazione di modifiche statutarie o per deliberare lo scioglimento della Federazione; in tali casi sono richieste le maggioranze qualificate previste rispettivamente dagli articoli 45, comma 1, e 47 dello Statuto.

Articolo 27
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Federale, il quale nomina il Segretario dell’Assemblea.
Per le Assemblee Straordinarie il verbale è redatto da Notaio.
Quando l’Assemblea deve eleggere le nuove cariche federali procede inoltre alla nomina di una Commissione composta da tre scrutinatori.

Articolo 28
Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, per appello nominale o per acclamazione.
Le votazioni per le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo Federale e quelle del Collegio dei Revisori dei Conti vanno effettuate a scrutino segreto; l’Assemblea procede alla nomina di una commissione elettorale composta da tre scrutinatori.
La votazione per acclamazione è ammessa solo per l’elezione dei Probiviri e per il conferimento delle cariche “ad honorem’.

Articolo 29
l componenti il Consiglio Direttivo Federale non possono partecipare alle votazioni dell’Assemblea.

Articolo 30
Dei lavori dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea medesima.
Il verbale deve essere trascritto su apposito registro, tenuto nelle forme di legge e conservato presso la Segreteria FOI-ONLUS.

TITOLO VI

Consiglio Direttivo Federale
Articolo 31
Chi intende candidarsi a Presidente del Consiglio Direttivo Federale deve darne comunicazione scritta, contenente la lista collegata dei candidati a Consigliere federale ed il programma elettorale; la comunicazione deve essere sottoscritta dal candidato Presidente e da tutti i candidati Consiglieri.
La comunicazione della candidatura a Presidente del Consiglio Direttivo Federale deve essere spedita a mezzo raccomandata in busta chiusa con avviso di ricevimento presso il domicilio del Presidente del Collegio dei Probiviri, ove deve pervenire entro il 31 gennaio dell’anno in cui si svolgono le elezioni.
La busta, esternamente, deve riportare la dicitura: “LISTA CANDIDATURE E PROGRAMMA ELETTORALE”.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede a trasmettere tutte le buste ricevute alla Segreteria della FOI-ONLUS entro il successivo 10 febbraio.
Nel periodo intercorrente fra l’invio della comunicazione e lo svolgimento delle elezioni, non possono venire modificate le candidature a Consigliere Federale, indicate nella lista collegata, fatta eccezione per i casi di decesso o grave impedimento dei soggetti stessi.
In tal caso, il nome del sostituto o dei sostituti deve essere comunicato dal candidato alla Presidenza del Consiglio Direttivo Federale per iscritto al Presidente del Collegio degli scrutinatori, prima dell’apertura delle votazioni; il Presidente deve far affiggere la comunicazione all’entrata del locale in cui si svolgono le votazioni prima dell’inizio delle votazioni stesse. La comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto indicato come sostituto.
l requisiti formali previsti da questo articolo sono prescritti a pena di inammissibilità della candidatura a Presidente. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti, in caso di parità si procede immediatamente ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 32
Qualora allo scadere del termine del 31 gennaio non siano pervenute candidature, il Presidente del Collegio dei Probiviri dichiara il commissariamento della Federazione, nominando il Commissario.

Articolo 33
La convocazione del Consiglio Direttivo Federale è fatta con avviso, sottoscritto dal Presidente, che deve pervenire almeno dieci giorni prima della data di convocazione al domicilio di ciascun Consigliere, anche a mezzo di posta elettronica certificata, salvi i casi di urgenza nei quali si può prescindere dall’osservanza di detto termine. È consentita e valida la convocazione a mezzo telefono, fax, posta elettronica.
L’avviso deve contenere l’ordine dei giorno della riunione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: nei casi di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, da iscriversi nel libro relativo. Questo libro ed i suoi estratti, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 34
Spetta al Consiglio Direttivo Federale:
a)    deliberare la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, stabilendone data e luogo;
b)    deliberare la misura e le modalità di pagamento dei contributi a carico delle Associazioni federate e dei singoli tesserati; tali deliberazioni diverranno esecutive dopo la ratifica dell’Assemblea;
c)    redigere i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al voto dell’Assemblea nonché approvare tutte le iniziative che comportano l’assunzione di spese occorrenti al funzionamento della FOI-ONLUS, dei suoi Organi tecnici e dei Raggruppamenti regionali. Tutte le spese deliberate devono essere contenute entro i limiti fissati negli appositi titoli e articoli del bilancio preventivo. Con apposita deliberazione può essere, disposto l’assestamento del bilancio preventivo. Nel bilancio preventivo deve essere stanziato il finanziamento degli Organi Tecnici della FOI-ONLUS e quello dei Raggruppamenti Regionali;
d)    amministrare i fondi della Federazione, curandone ogni migliore evidenza;
e)    deliberare l’approvazione dei capitolati ed autorizzare la stipulazione dei contratti;
f)    deliberare l’accettazione delle domande di affiliazione delle Associazioni, accogliere le richieste di tessera- mento dei Soci, decretare l’espulsione delle Associazioni federate e non rinnovare la affiliazione nelle ipotesi previste al titolo IV del presente Regolamento Organico;
g)    stabilire i calendari annuali delle Mostre ornitologiche ufficiali;
h)    promuovere l’adesione della FOI-ONLUS agli Organismi Nazionali e Internazionali aventi scopi analoghi a quelli federali e designare i propri rappresentanti in seno ad essi;
i)    intervenire ufficialmente o promuovere l’intervento dei Raggruppamenti Regionali e delle singole Associazioni federate alle Manifestazioni ornitologiche internazionali, facendo curare l’invio degli uccelli da accompagnatori ufficiali secondo le vigenti norme internazionali;
l)    promuovere gli scambi culturali - scientifici con l’estero, mediante lo scambio di riviste e materiale ornitologico in genere;
m)    partecipare ai Congressi ornitologici nazionali ed internazionali;
n)    promuovere ed esplicare tutte le attività che possono valorizzare in campo nazionale e internazionale l’ornitologia e l’allevamento amatoriale italiani;
o)    trasmettere alle Associazioni le segnalazioni delle irregolarità commesse dai loro Soci, sollecitandole ad applicare i conseguenti provvedimenti disciplinari;
p)    approvare i Regolamenti degli Organi Tecnici Federali e ratificare la elezione delle persone chiamate, alle cariche di detti Organismi;
q)    controllare le attività delle Associazioni, dei Raggruppamenti regionali e degli Organi Tecnici affinché essa sia conforme allo Statuto e ai Regolamenti;
r)    su proposta dell’Ordine dei Giudici, ratificare la nomina dei nuovi Giudici nazionali e dei Giudici internazionali;
s)    deliberare la presentazione di progetti finanziati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici o privati, attinenti al campo della tutela dell’ornitologia, dell’allevamento amatoriali e dell’ambiente in generale;
t)    nominare propri rappresentanti o delegati in seno ad organi legiferanti, consultivi o deliberanti, istituiti presso l’Unione Europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali che operano nei campi della tutela dell’ornitologia e dell’ambiente in generale.
Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono inoltre riservate all’esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Federale le decisioni concernenti:
-    la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
-    l’assunzione e il licenziamento del personale dipendente;
-    l’approvazione e le modifiche dei Regolamenti;
-    la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede;
-    la devoluzione di controversie ad arbitri o amichevoli compositori;
-    l’istituzione e la regolamentazione di Comitati e Commissioni, con funzioni meramente consultive.
Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o al Consigliere Delegato, determinando i limiti della delega.

Articolo 35
Il Presidente del Consiglio Direttivo Federale ha la rappresentanza della FOI-ONLUS nel confronti dei terzi e in giudizio ed ha la firma sociale libera. La rappresentanza della FOI-ONLUS e la firma sociale libere possono inoltre essere conferite dal Presidente ai singoli Consiglieri in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Presidente stesso.
Il Consiglio può, ove necessario, nominare mandatari estranei alla Federazione per il compimento di determinati atti.
Il Presidente sovrintende al corretto andamento della Federazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo Federale e l’Assemblea delle Associazioni.
In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti che ritiene necessari e che spetterebbero al Consiglio, con l’obbligo di riferirne ad esso nella sua prima adunanza, per ottenerne la ratificazione.

TITOLO VII

Segreteria
Articolo 36
Il lavoro amministrativo in generale della FOI-ONLUS è svolto dalla Segreteria.
È compito del Segretario:
a)    curare la compilazione del libro protocollo, del libro degli inventari e del libro della contabilità, dei quali dovrà essere tenuto un costante aggiornamento;
b)    tenere aggiornati gli schedari delle Associazioni e dei tesserati;
c)    tenere i contatti con le singole Associazioni per il disbrigo degli affari correnti;
d)    predisporre lo schema del bilancio preventivo e presentare il conto consuntivo al Consiglio Direttivo Federale;
e)    redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Federale: i verbali sono trascritti su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario;
f)    presenziare alle aste e partecipare alla stipulazione dei contratti;
g)    controfirmare i mandati di pagamento e firmare le riversali, la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che non competono espressamente al Presidente;
h)    dirigere l’opera del personale incaricato di coadiuvarlo nell’espletamento delle sue funzioni.
La carica di Segretario può essere ricoperta anche da soggetto non facente parte del Consiglio Direttivo Federale.

TITOLO VIII

Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 37
l Candidati all’elezione a Revisore dei Conti:
a)    possono essere proposti dai Consigli Regionali e devono essere scelti fra gli iscritti agli albi dei Revisori Contabili.
b)    nel caso in cui non dovessero pervenire le candidature di cui al punto a), ovvero - pur pervenute - non avessero i requisiti richiesti ovvero dovessero pervenire in numero non sufficiente rispetto al disposto dell’articolo 28 dello Statuto, il Consiglio Direttivo Federale avrà facoltà di proporre la candidatura di professionisti esterni alla FOI-ONLUS, scelti dall’Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Saranno eletti i cinque candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti: i primi tre quali Revisori effettivi, gli altri due quali supplenti.

Articolo 38
È compito del Collegio dei Revisori dei Conti:
a)    esaminare le risultanze dei bilanci consuntivi annuali della FOI-ONLUS e degli Organi finanziati dalla medesima;
b)    verificare che ogni uscita sia autorizzata con formale deliberazione e sia giustificata con la corrispondente documentazione;
c)    presentare annualmente una relazione all’Assemblea ordinaria;
d)    procedere ad ispezioni contabili - amministrative di legge, per la verifica dell’osservanza delle norme statutarie e regolamentari in materia amministrativa.
I Revisori dei Conti predispongono una relazione degli atti di ispezione e dei controlli, mediante verbalizzazione su apposito registro.
I rilievi emersi in sede di ispezione saranno segnalati al Presidente della FOI-ONLUS. Nel caso vengano accertate irregolarità amministrative, queste saranno contestate sul verbale di verifica.
l Revisori dei Conti devono intervenire, salvo il caso di legittimo impedimento, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

TITOLO IX

Collegio dei Probiviri
Articolo 39
AI Collegio dei Probiviri viene demandata la soluzione:
a)    delle controversie sorte fra le Associazioni federate;
b)    delle controversie sorte fra la FOI-ONLUS e le Associazioni o i loro tesserati e fra gli Organi della FOI-ONLUS stessa ad eccezione di quelle di cui all’art. 20 del Regolamento Organico.
l Probiviri decidono quali arbitri compositori amichevoli; il loro giudizio è inappellabile.

TITOLO X
Patrimonio- Bilanci - Gestione amministrativa
Articolo 40
Il Segretario deve provvedere a tenere aggiornati, a norma di legge:
a)    un inventario dei beni immobili e mobili di proprietà della FOI-ONLUS;
b)    i libri contabili della FOI-ONLUS.

Articolo 41
Il Consiglio Direttivo Federale risponde alla FOI-ONLUS dell’operato del Segretario in ordine all’espletamento dell’incarico. AI Consiglio Direttivo Federale è demandato di impartire tutte le direttive e le disposizioni ritenute opportune per una corretta amministrazione.

Articolo 42
L’inizio e la chiusura della gestione amministrativa della FOI-ONLUS e degli Organi periferici sono fissate in relazione alle norme statutarie.