Regolamento Club di Specializzazione
Premessa
È riconosciuto come Club quel gruppo di allevatori che, specializzato nell’allevare una Razza, si prefigge di:
- diffondere la passione per gli uccelli e contribuire, mediante consigli e suggerimenti, al loro corretto mantenimento in ambiente domestico;
- promuovere e spronare la specializzazione dell’allevamento e il progresso dell’ornitologia amatoriale e sportiva;
- favorire lo scambio d’esperienze tra appassionati e promuovere la collaborazione tra i medesimi;
- contribuire alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, allo studio e al miglioramento nella riproduzione, promuovendo riunioni tecnico– scientifiche, dibattiti, esposizioni ornitologiche sportive, dimostrative, divulgative e pubblicando periodicamente articoli sulla Rivista Federale per favorire la conoscenza e l’amore per gli uccelli oggetto di studio.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
La Federazione Ornicoltori Italiani ETS (in seguito FOI-ETS) riconosce unicamente quel Club che presenta all’atto del riconoscimento una costituzione legale e una struttura stabile che risponda ai seguenti requisiti:
1.1) atto costitutivo registrato con proprio statuto e regolamento, approvati dai soci di appartenenza, le cui norme non possono essere in contrasto con lo statuto e con i regolamenti FOI-ETS;
1.2) presenza di un Organo Direttivo formato da almeno tre membri, eletti in base alle norme statutarie e regolamentari del Club, la cui durata è fissata in tre anni, con possibilità di rielezione anche per più mandati: tutti i membri dell’Organo Direttivo devono essere, necessariamente, soci allevatori tesserati FOI-ETS.
I Presidenti dei Club non possono rivestire le seguenti cariche tecniche ed amministrative in ambito FOI-ETS e COM:
- Presidente o Consigliere Federale FOI-ETS;
- Presidente o Consigliere COM;
- Presidente dell’Ordine dei Giudici;
- Giudice in ruolo effettivo, Giudice mentore o benemerito;
- Presidente o membro dell’OMJ;
- Presidente o membro di Commissione Tecnica Nazionale;
- Presidente o membro del Consiglio Direttivo di Raggruppamento Regionale;
- Organo di controllo monocratico della FOI-ETS;
- Presidente o membro del Collegio dei Probiviri della FOI-ETS;
- Presidente di Associazione.
La rappresentanza dei Club deve essere espressione esclusiva degli Allevatori, pertanto, il Giudice in ruolo effettivo, mentore o benemerito, non può essere Presidente o Vicepresidente del Consiglio Direttivo di un Club; inoltre il Club, non può fissare la sede sociale, il proprio indirizzo, il recapito postale e la segreteria presso il domicilio di un Giudice.
I membri del Consiglio Direttivo di un Club possono contestualmente far parte di altro Consiglio Direttivo in altro Club, nel numero massimo di complessivi due Club, a condizione che non ricoprano le cariche di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario.
Nel Consiglio Direttivo di un Club può esservi un solo Consigliere che fa parte di altro Consiglio Direttivo in altro Club.
1.3) presenza di un numero di tesserati iscritti ad Associazioni affiliate alla FOI-ETS non inferiore alle 15 unità (l’elenco degli iscritti e dei componenti del Consiglio Direttivo deve riportare il numero di iscrizione RNA, va aggiornato annualmente e, per il mantenimento del riconoscimento da parte della FOI-ETS, deve essere inviato alla Segreteria FOI-ETS entro il 20 febbraio di ogni anno, unitamente alla quota annuale).
Qualora il Club fosse inadempiente rispetto a tali ultimi due requisiti, allo stesso non verrà consentita la partecipazione all’Assemblea annuale e verranno disattivate le funzioni intranet per l’inserimento a calendario delle mostre specialistiche, sia in via autonoma, sia in collaborazione con le Associazioni Ornitologiche.
1.4) organizzazione, almeno una volta l’anno, dell’assemblea dei soci: il relativo verbale deve essere inviato via mail presso la Segreteria FOI ([email protected]) entro 30 giorni dalla data di svolgimento.
1.5) organizzazione, almeno una volta ogni due anni, di un Congresso o Simposio sulla Razza allevata per promuovere attività didattiche, di formazione e di aggiornamento; realizzazione almeno ogni due anni di una mostra specialistica, anche in collaborazione con altri Club o Associazioni FOI-ETS.
1.6) delle attività svolte dal Club deve essere inviata relazione annuale al CDF.
1.7) per ogni mostra specialistica internazionale o mostra specialistica di associazione o di club deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente di Giuria e dal Rappresentante del Club: il Presidente di Giuria curerà la trasmissione dello stesso alla Segreteria FOI.
Articolo 2
La FOI-ETS riconosce l’unicità nazionale del Club per Razza, fatta salva la situazione preesistente all’entrata in vigore del presente regolamento. La FOI-ETS riconosce la costituzione di un Club specialistico derivante da un attuale Club generico.
COMPETENZE RICONOSCIUTE AI CLUB
Articolo 3
La FOI-ETS riconosce e promuove il ruolo tecnico specialistico espresso e rappresentato dal Club, come delineato dai soci allevatori e studiosi delle diverse specializzazioni, nel contesto ornitologico Nazionale e Mondiale.
Articolo 4
Il Club deve, anche tramite idonee iniziative programmate di comune accordo con le competenti CC.TT.NN., esercitare quel ruolo trainante specialistico a favore dell’ornitologia amatoriale italiana.
A tal fine potrà essere organizzata annualmente una sessione di incontri tra Commissioni Tecniche Nazionali e rispettivi Club di Specializzazione per discutere su tematiche tecniche inerenti le razze e gli standard oltre che per la definizione di comuni piani di lavoro da attuare durante l’anno.
Articolo 5
La FOI-ETS potrà assegnare contributi straordinari per le iniziative promosse dai Club e riconosciute propositive, sperimentali e divulgative, indirizzate verso il miglioramento selettivo, la tutela e l’immagine delle razze allevate. Tale contribuzione è deliberata dal Consiglio Direttivo Federale, su richiesta circostanziata del singolo Club, indirizzata alla Segreteria FOI. Entro il 20 febbraio d’ogni anno il Club deve far pervenire al Consiglio Direttivo Federale la programmazione dell’attività di cui richiede il contributo.
RAPPORTI FOI-ETS E CLUB
Articolo 6
Il Club può essere costituito dalle seguenti categorie di soci:
- soci allevatori tesserati FOI-ETS nel numero minimo di 15 unità;
- soci allevatori tesserati ad altre federazioni purché riconosciute dalla COM;
- soci sostenitori, purché non tesserati ad altre Federazioni insistenti e operanti sul territorio nazionale con scopi congruenti o similari a quelli della FOI e, comunque, interagenti nel medesimo ambito.
La presenza del numero minimo di quindici soci appartenenti alla categoria degli allevatori tesserati FOI-ETS nonché l’iscrizione obbligatoria nel R.N.A. di tutti i membri dell’Organo Direttivo sono condizioni imprescindibili per il mantenimento del riconoscimento da parte della FOI.
I diritti e i doveri dei Soci del Club sono regolamentati nei singoli statuti e regolamenti dei Club stessi.
Tutti i Club riconoscono e accettano lo Statuto e i Regolamenti della FOI- ETS e della COM, quali prevalenti rispetto allo statuto e al regolamento del Club stesso.
RICONOSCIMENTO FOI-ETS
Articolo 7
Il Consiglio Direttivo Federale della FOI-ETS si riserva di accettare e di riconoscere il Club, previa presentazione e relativo esame favorevole dei documenti necessari nonché sentito il parere del Direttivo dei Club.
Articolo 8
Il riconoscimento del Club vincola lo stesso al versamento alla FOI-ETS della quota annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo Federale (sentito il parere del Direttivo dei Club), e che comunque non potrà essere superiore alla quota versata dalle Associazioni.
Il mancato versamento della quota annuale comporta la automatica revoca del riconoscimento del Club.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo Federale della FOI-ETS può procedere alla revoca del riconoscimento di uno o più Club, per motivazioni di carattere disciplinare ovvero per il mancato rispetto del presente Regolamento, dello Statuto FOI-ETS e degli altri Regolamenti.
ASSEMBLEA DEI CLUB
Articolo 10
I Club riconosciuti dalla FOI-ETS si riuniscono in Assemblea ordinaria almeno una volta l’anno. L’Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consigliere FOI delegato o su richiesta dei due terzi dei Club riconosciuti, dandone comunicazione al Presidente FOI-ETS. L’Assemblea deve essere convocata con preavviso, a mezzo e-mail, di almeno quindici giorni.
All’Assemblea o ad altra riunione FOI, ogni Club è rappresentato dal Presidente o da un delegato socio del Club. Il delegato dovrà necessariamente essere socio allevatore, tesserato FOI-ETS. La delega non potrà essere conferita a un socio Giudice. Il socio delegato dovrà risultare nell’elenco soci al 31 dicembre dell’anno precedente, da inviarsi alla Segreteria FOI entro il 20 febbraio.
Ogni Club ha diritto ad un voto, non sono ammesse le deleghe ad altri Club. Un socio iscritto contemporaneamente a due o più Club, potrà rappresentare in Assemblea, o in altre riunioni FOI, un solo Club.
Articolo 11
L’Assemblea dei Club ha funzione di coordinamento e di proposta che si esplicita nelle seguenti attività:
- programmare, promuovere e proporre al CDF e alle CC.TT.NN. iniziative in merito alla diffusione e ai miglioramenti degli standard tecnici, alla formazione dei Giudici oltre che al miglioramento delle attività dei Club;
- supportare le CC.TT.NN. in ordine alla individuazione, alla indicazione e all’aggiornamento delle categorie a concorso da sottoporre all’annuale approvazione del CDF;
- studiare e proporre risoluzioni di problematiche che riguardano lo sviluppo dell’attività del Club.
DIRETTIVO DEI CLUB
Articolo 12
I Club riconosciuti dalla FOI-ETS, riuniti in Assemblea, eleggono il Direttivo dei Club che ha compiti di coordinamento e di rappresentanza presso la FOI.
Il Direttivo dei Club è composto da tre membri (Presidente, Segretario e Consigliere).
La Presidenza rimane di diritto attribuita al Presidente FOI-ETS, che ne condivide la funzione con il Consigliere FOI delegato; Segretario e Consigliere sono eletti dall’Assemblea dei Club con votazione a scrutinio segreto.
Il Direttivo dei Club rimane in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
I Soci dei Club di Specializzazione, allevatori tesserati FOI, possono avanzare la propria candidatura per l'elezione o per la carica di Segretario o per quella di Consigliere, non è possibile candidarsi per entrambe.
Non possono candidarsi i Giudici in ruolo effettivo, mentore o benemerito e chi riveste le cariche tecniche e amministrative indicate all’art.1), comma 1.2) del presente Regolamento.
Chi intende candidarsi dovrà darne comunicazione scritta, spedita via e-mail presso la Segreteria FOI ([email protected]) entro 10 giorni antecedenti lo svolgimento dell’Assemblea.
La candidatura deve essere espressa tramite nulla osta del Club di appartenenza del candidato (ciascun Club potrà esprimere una sola candidatura) e dovrà contenere dichiarazione di essere in regola con il tesseramento FOI e di non essere incorso in sanzioni disciplinari. Non saranno ammesse le candidature di Soci appartenenti a Club non in regola con il versamento delle quote annuali FOI.
Sono eletti rispettivamente Segretario e Consigliere i candidati che ricevono il maggior numero di voti.
In caso di parità sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di tesseramento FOI. Nel caso di dimissioni ovvero di decadenza di uno dei membri, si procederà alla loro sostituzione con i candidati rimasti eventualmente esclusi, rispettando le relative graduatorie per le cariche di Segretario e di Consigliere.
ATTIVITÁ DEL CLUB
Articolo 13
Il Club, al fine di ottemperare ai propri scopi istituzionali volti a una sempre più spiccata specializzazione nei diversi specifici settori ornitologici, deve organizzare un’Esposizione Ornitologica Specialistica almeno ogni due anni.
In considerazione del contenuto prettamente tecnico di tali esposizioni, il Club può adottare, sentito il parere non vincolante delle CC.TT.NN., tutti gli accorgimenti e le soluzioni tecniche che si ritengano più idonee al raggiungimento del massimo risultato espositivo.
Per giudizi espressi su scheda di giudizio non conforme a quella FOI- ETS, il Club dovrà inviare, il relativo facsimile al Presidente della CTN competente, per la conseguente asseverazione.
Articolo 14
È fatto obbligo ai Club di inserire tutte le esposizioni ornitologiche specialistiche organizzate sul territorio nazionale, nel calendario delle mostre ornitologiche annualmente predisposto e approvato dalla FOI- ETS. Non potranno, pertanto, essere organizzate mostre di Club non iscritte a calendario FOI, qualora questo avvenga, il CDF determinerà la decadenza del riconoscimento del Club con effetto immediato.
Le richieste delle mostre effettuate con la collaborazione di un’Associazione saranno presentate, tramite l’Associazione, nelle Assemblee di Raggruppamento territorialmente competente.
Le richieste di organizzazione per mostre di Club - senza ausilio di Associazioni - devono essere inserite nella piattaforma intranet Mostre FOI entro il 31 marzo di ogni anno per la ratifica da parte del CDF.
L’eventuale non accettazione sarà comunicata al Club entro quindici giorni dalla data di prima riunione successiva del CDF.
Il numero massimo delle mostre specialistiche da potersi richiedere da parte del Club, sia in proprio che con l’ausilio di Associazioni, è pari a 4 (quattro). È facoltà dei Club richiedere l’inserimento nel calendario FOI- ETS di una o più mostre solo in proprio e in deroga alle disposizioni di cui al successivo articolo 16 (in rapporto di una ai sensi del Regolamento ed una in deroga al Regolamento).
Articolo 15
I Club riconosciuti dalla FOI-ETS non potranno partecipare o organizzare esposizioni ornitologiche specialistiche di concerto con altre Federazioni insistenti e operanti sul territorio nazionale con scopi congruenti o similari a quelli della FOI-ETS e, comunque, interagenti nel medesimo ambito di quest’ultima. Tale principio deve essere considerato applicabile anche con riferimento ad organismi sovranazionali diversi dalla COM.
Parimenti i Club riconosciuti dalla FOI-ETS non potranno consentire la partecipazione alle mostre dagli stessi organizzate di tesserati appartenenti ad altre federazioni insistenti e operanti sul territorio nazionale con scopi congruenti o similari a quelli della FOI-ETS e, comunque, interagenti nel medesimo ambito di quest’ultima, nonché a tesserati a federazioni appartenenti a organismi sovranazionali diversi dalla COM.
La violazione di tale principio determinerà la decadenza del riconoscimento del Club con effetto immediato.
Articolo 16
Il Club può utilizzare nelle mostre specialistiche inserite – in via autonoma o mediante l’ausilio di una o più Associazioni – in calendario FOI-ETS, Giudici non appartenenti all’Ordine dei Giudici FOI-ETS sempre che, pur provenendo da altre Federazioni riconosciute dalla COM, abbiano frequentato un corso ovvero una scuola e abbiano conseguito presso la Federazione di appartenenza l’abilitazione al giudizio di tutte le razze rientranti nella sezione di specializzazione di riferimento. La scelta di Giudici stranieri appartenenti alle altre Federazioni riconosciute dalla COM andrà comunicata in forma scritta (anche via e-mail) entro il 31 marzo alla Segreteria della Federazione e al Presidente dell’Ordine dei Giudici, al quale ultimo spetterà il compito di convalidarla a condizione che siano rispettati i requisiti come innanzi richiesti. Anche qualora il Club richieda l’utilizzo di Giudici appartenenti all’Ordine FOI-ETS dovrà comunicarlo in forma scritta (anche via e-mail) entro il 31 marzo alla Segreteria della Federazione e al Presidente dell’Ordine dei Giudici, assolvendo al pari delle Associazioni affiliate tutti gli oneri amministrativi connessi all’assegnazione. In tale ultimo caso la richiesta potrà essere anche nominativa. Costituisce principio istituzionale e non derogabile quello secondo il quale in ogni mostra specialistica vi sia la presenza di un Giudice in carica effettiva presso la Federazione di appartenenza e dotato dei requisiti innanzi richiesti. Coloro che non posseggono tali requisiti saranno considerati specialisti della razza ovvero allevatori esperti della stessa anche se la loro Federazione di appartenenza dovesse appellarli con il titolo di Giudice.
È facoltà del Club la possibilità di affiancare nell’ambito delle mostre specialistiche, in rapporto di uno a uno, i Giudici con gli specialisti della razza ovvero con gli allevatori esperti dallo stesso individuati e prescelti. I Giudici rimangono i titolari del giudizio e redigono il verbale della mostra nel quale attesteranno anche le operazioni svolte dagli specialisti della razza ovvero dagli allevatori esperti a loro affiancati. Non saranno ammesse deroghe ai principi innanzi esposti e non saranno accettate certificazioni da qualunque entità provenienti volte ad attestare la qualità di Giudice. Ai Club che dovessero violare le disposizioni di cui innanzi verrà revocato il riconoscimento federale mentre alle Associazioni sarà applicato il sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento Organico. È facoltà del CDF inviare senza oneri aggiuntivi per il Club Giudici FOI- ETS in aggiunta ad eventuali Giudici stranieri al fine di incrementare lo scambio di conoscenze ornitologiche. Il Club non può indicare e/o utilizzare Giudici e/o tesserati FOI-ETS sanzionati con un provvedimento disciplinare. Tale condizione ostativa è ricorrente anche in caso di iscritti all’albo Giudici di altre Federazioni. Il Club non può utilizzare Giudici FOI- ETS durante il periodo di sospensione disciplinare.
I Club sono tenuti ad inviare - ad eccezione delle eventuali mostre organizzate con regolamentazione in deroga al presente articolo - al Presidente dell’Ordine dei Giudici, entro il 31 marzo, l’elenco dei Giudici di gradimento per la convocazione nelle Mostre specialistiche dagli stessi iscritte a calendario.
Articolo 17
Ogni Club aderente alla FOI-ETS può svolgere tutte quelle attività o iniziative che ritiene utili al conseguimento dei propri scopi istitutivi. Queste attività non devono portare pregiudizio ad altro o ad altri Club della FOI-ETS: qualora questo avvenga, il CDF può sospendere il riconoscimento del Club per un periodo non superiore a otto mesi e deliberare, in caso di recidiva, la revoca del riconoscimento, come da art. 9 del presente Regolamento.
I provvedimenti di sospensione e di revoca del riconoscimento possono essere assunti soltanto in seguito a comunicazione scritta al Club interessato, sentite le argomentazioni a sua giustificazione.
Articolo 18
Con riferimento alla situazione iniziale di presenza di più Club per la medesima razza, l’impegno dei rispettivi gruppi dirigenti deve indirizzarsi al massimo della collaborazione ed al superamento di tutte le controversie che possano sorgere.
Quanto innanzi perché l’interesse generale insito nel riconoscimento FOI-ETS sia quello dell’innalzamento del senso di partecipazione, del reciproco rispetto tra tutte le istituzioni federali e del raggiungimento dell’obiettivo di incentivare la conoscenza e l’amore per gli uccelli. Qualora dovessero insorgere o persistere situazioni di frizione tra Club, che possano recare danno all’immagine della FOI-ETS, il CDF avrà facoltà di tentare bonariamente di risolvere la controversia: se il tentativo fallisse, il CDF può applicare il disposto dell’articolo 17 del presente Regolamento.
Articolo 19
I Club riconosciuti FOI-ETS hanno il diritto di partecipare (tramite il loro Presidente o suo delegato, purché non Giudice) alle Assemblee Nazionali FOI-ETS ed alle Assemblee del Raggruppamento Regionale (ove ha sede il Club), con diritto di parola e non di voto.
I rappresentanti dei Club, purché tesserati FOI–ETS, potranno essere invitati a partecipare (nel numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Club) agli aggiornamenti tecnici nazionali previsti per i Giudici FOI-ETS, senza diritto di rimborso, salvo casi particolari specificatamente richiesti ed accettati dal CDF.
Articolo 20
Il presente Regolamento può essere modificato dal CDF per conformarlo alle variazioni dello Statuto, per aggiornarlo in merito alle nuove disposizioni legislative in materia, alle decisioni prese dall’Assemblea Generale, ai programmi istituzionali del CDF o su proposta qualificata deliberata dall’Assemblea, con la maggioranza dai tre quarti dei Club riconosciuti FOI-ETS.