Regolamento Generale Mostre

CAPITOLO I

Scopi–Classificazione

ARTICOLO 1

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le manifestazioni orni­tologiche riconosciute ed autorizzate annualmente dai Raggruppamenti Regionali e dal Consiglio Direttivo Federale (CDF) della Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) in ragione delle rispettive competenze.

Esso si intende conosciuto ed accettato dalle Associazioni affiliate, dai tesserati della FOI e, in genere, da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengano alle mani­festazioni in questione.

Il regolamento-programma predisposto dalle associazioni organizzatrici di mostre, di cui al successivo art.14, non potrà conte­nere norme in contrasto con lo statuto della FOI, con il presente regolamento e con le disposizioni emanate dall’Ordine dei Giudici e dalle Commissioni Tecniche Nazionali (CCTTNN) approvate dal CDF.

Per quanto non espressamente previsto nei regolamenti-programmi delle singole mostre trovano applicazione le norme del presente regolamento.

 

ARTICOLO 2

Le manifestazioni ornitologiche hanno lo scopo di:

1)  favorire l’incontro fra tutti gli allevatori amatoriali interessati ai temi ornitologici e promuovere l’immagine della Federazione e dei suoi associati;

2)  consolidare il vincolo associativo tra gli allevatori;

3)  realizzare obiettivi competitivi di natura sportiva e diffondere la conoscenza delle tecniche di allevamento;

4)  diffondere tra il pubblico la conoscenza degli uccelli ed accrescere la sensibilità alla con­servazione, anche attraverso l’allevamento in ambiente domestico delle specie indigene ed esotiche;

5)  promuovere il miglioramento e l’ampliamento delle specie e razze allevate, anche mediante lo scambio dei riproduttori selezionati.

 

ARTICOLO 3

Sono manifestazioni ufficiali esclusivamente le mostre riconosciute ed autorizzate dal CDF della Federazione Ornicoltori Italiani.

I Raggruppamenti Regionali predispongono annualmente il calendario delle mostre (nel territorio di competenza) osservando quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento dei Raggruppamenti e del Regolamento Generale Mostre. In relazione alla loro prevalente finalità, le manifesta­zioni si suddividono nelle seguenti classificazioni:

 

A - CAMPIONATO MONDIALE

Aperto alla partecipazione di tutti i Soci iscritti alle Federazioni riconosciute dalla Confederazione Ornitologica Mondiale (COM), con tipologia di giudizio analitico, con Giuria nominata dall’Organizzazione Mondiale Giudici (OMJ) su indicazione dell’Ordine dei Giudici FOI e con obbligo di ammettere a concorso tutte le Sezioni previste e riconosciute dalla COM-OMJ, secondo le norme stabilite dalla COM.

 

B - CAMPIONATO ITALIANO

Aperto alla partecipazione di tutti i soci iscritti alle Associazioni affiliate alla FOI, con tipologia di giudizio analitico, con Giuria nominata dall’Ordine dei Giudici FOI e con obbligo di ammettere a concorso tutte le Sezioni previste dai Regolamenti Federali.

 

C - CAMPIONATO REGIONALE O INTERREGIONALE

Aperto alla partecipazione di tutti i Soci iscritti alle Associazioni affiliate alla FOI geograficamente rientranti nel territorio del Raggruppamento o dei Raggruppamenti organizzatori (in caso di campionato interregionale), con tipologia di giudizio analitico, con Giuria nominata dall’Ordine dei Giudici FOI e con obbligo di ammettere a concorso tutte le Sezioni previste dai Regolamenti Federali.

 

D - MOSTRA INTERNAZIONALE

Aperta alla partecipazione di tutti i Soci iscritti alle Federazioni riconosciute dalla COM, con tipologia di giudizio analitico. Della Giuria potrà far parte un numero massimo di 2 (due) giudici stranieri per ciascuna Sezione. I Giudici italiani sono nominati dal Presidente dell’Ordine dei Giudici FOI, mentre i Giudici stranieri sono invitati dal Comitato Organizzatore. L’elenco dei Giudici stranieri invitati dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Presidente dell’Ordine dei Giudici FOI entro e non oltre il 15 settembre. La limitazione innanzi descritta non si applica alle mostre con numero di ingabbi superiore ai 4.000 (quattromila) soggetti. Dovrà, in ogni modo, far parte della Giuria un numero minimo di un 1/3 di Giudici stranieri, secondo quanto previsto dalle normative COM-OMJ.

Potranno essere organizzate Mostre Internazionali anche per singola Sezione (Colore, Postura, Fauna Europea, Esotici, Pappagalli, Canto) con l’obbligo di ammettere a concorso tutti i tipi e tutte le Specie previste per quella/e prescelta/e.

 

E - MOSTRA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE DI ASSOCIAZIONE O DI CLUB

Aperta alla partecipazione di tutti i Soci iscritti alle Federazioni riconosciute dalla COM, con tipologia di giudizio a scelta fra analitico, globale o a confronto e con obbligo di ammettere a concorso all’interno della medesima sezione:

- un solo tipo o una sola mutazione per i Canarini di Colore;

- una sola Razza per i Canarini di Forma e Posizione Lisci, per i Canarini di Forma e Posizione Arricciati e per i Canarini da Canto;

- una sola Famiglia o Genere (così come individuati dalla competente CTN) o singola Specie (comprensiva di eventuali Sottospecie o Razze), negli EFI e negli O&aP.

Della Giuria potrà far parte un numero massimo di 3 Giudici stranieri. I Giudici italiani sono nominati dall’Ordine dei Giudici FOI mentre i Giudici stranieri sono invitati dal Comitato Organizzatore.

L’elenco dei Giudici stranieri invitati dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Presidente dell’Ordine dei Giudici FOI entro e non oltre il 15 settembre.

 

F - MOSTRA SPECIALISTICA DI ASSOCIAZIONE O DI CLUB

Aperta alla partecipazione di tutti i Soci iscritti alle Associazioni affiliate alla FOI, con tipologia di giudizio a scelta fra analitico, globale o a confronto e con obbligo di ammettere a concorso all’interno della medesima sezione:

- un solo tipo o una sola mutazione per i Canarini di Colore;

- una sola Razza per i Canarini di Forma e Posizione Lisci, per i Canarini di Forma e Posizione Arricciati e per i Canarini da Canto;

- una sola Famiglia o Genere (così come individuati dalla competente CTN) o singola Specie (comprensiva di eventuali Sottospecie o Razze), negli EFI e negli O&aP.

Tale mostra può essere organizzata anche autonomamente dal Club – richiedendone l’inserimento nel calendario mostre predisposto dal Raggruppamento Regionale dove è ubicata la propria sede – ovvero attraverso l’ausilio di una o più Associazioni. Della Giuria potrà far parte un numero massimo di 3 Giudici stranieri. I Giudici italiani sono nominati dall’Ordine dei Giudici FOI mentre i Giudici stranieri sono invitati dal Comitato Organizzatore.

L’elenco dei Giudici stranieri invitati dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Presidente dell’Ordine dei Giudici FOI entro e non oltre il 15 settembre.

Al fine di favorire e sollecitare l’interazione fra Club di Specializzazione ed Associazioni queste ultime, qualora volessero organizzare una o più mostre specialistiche, dovranno preventivamente inviare una richiesta di collaborazione (e non di semplice patrocinio) al Club (o ai Club) di riferimento della razza. La richiesta dovrà essere inviata in forma scritta (anche via mail) dall’Associazione al Club e, per conoscenza, alla Segreteria della Federazione e dovrà essere prevista la prova di consegna. Il Club destinatario della richiesta dovrà far conoscere le proprie determinazioni entro il termine perentorio di dieci giorni, sempre in forma scritta e secondo le stesse modalità di invio della richiesta. Nel caso in cui il Club rispondesse negativamente ovvero se nel termine innanzi previsto non rispondesse ovvero ancora se rispondesse in ritardo, l’Associazione potrà organizzare la mostra specialistica in via autonoma e senza l’ausilio del Club.

 

G - MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE

Aperta alla partecipazione di tutti i Soci iscritti alle Associazioni affiliate alla FOI, con tipologia di giudizio analitico, con Giuria nominata dall’Ordine dei Giudici FOI, con obbligo di ammettere a concorso almeno tre sezioni (con l’esclusione del canto nel periodo antecedente il primo di novembre). Quando la mostra è organizzata da Associazioni geograficamente confinanti con Stati esteri è consentita la partecipazione di allevatori stranieri purché iscritti a Federazioni riconosciute dalla COM e la cui residenza rientri nel raggio di 100 chilometri dal luogo di svolgimento della manifestazione.

 

H - MOSTRA SOCIALE O INTERSOCIALE

Aperta esclusivamente agli iscritti all’Associazioni organizzatrice affiliata alla FOI, con tipologia di giudizio a scelta fra analitico, globale o a confronto, con Giuria composta da Giudici FOI invitati direttamente dall’organizzazione, con relativi costi a carico di quest’ultima e con obbligo di comunicare al Presidente dell’Ordine dei Giudici l’elenco dei Giudici invitati. Tale mostra può essere organizzata congiuntamente da più Associazioni dislocate su territori geograficamente limitrofi: in tale ultimo caso sarà definita mostra intersociale.

 

I - MOSTRA DIVULGATIVA

Aperta alla partecipazione di tutti gli allevatori iscritti alle Associazioni affiliate alla FOI o ad altre Federazioni riconosciute dalla COM.

Le mostre divulgative sono effettuate con espresso divieto di giudizio tecnico.

 

ARTICOLO 4

Tutte le tipologie di mostre appena innanzi descritte, oggetto di specifica elencazione, sono inserite nei calendari regionali predisposti dai raggruppamenti, giusta il regolamento dei Raggruppamenti. Il CDF approva annualmente il calendario nazionale. Le mostre divulgative possono essere organizzate nel corso dell’intero anno solare, previa comunicazione al Raggruppamento Regionale territorialmente competente.

L’organizzazione delle mostre internazionali, del campionato italiano e delle rassegne è autorizzata dal CDF.

I Club devono inviare all’ODG un elenco contenente almeno 10 nominativi di giudici ritenuti particolarmente esperti nella specializzazione di riferimento.

Ogni qualvolta si richiede un tipo di giudizio diverso da quello analitico, questo deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente dell’Ordine dei Giudici.

 

CAPITOLO II
Calendario

ARTICOLO 5

Al fine di concordare le proposte di calendario delle mostre ornitologiche, i Presidenti dei Raggruppamenti Regionali dovranno indire apposita Assemblea delle Associazioni appartenenti al Raggruppamento medesimo entro e non oltre il 31 marzo.

In caso di più manifestazioni indette nella medesima data è facoltà del Raggruppamento territorialmente competente intervenire per assicurare ad ognuna tempi e modi più idonei. Qualora sussistano insostenibili situazioni il Direttivo potrà valersi del voto Assembleare di Raggruppamento per sanare situazioni critiche.

Nella redazione del Calendario Mostre verrà utilizzata unicamente la nomenclatura definita nel precedente Articolo 3.

 

ARTICOLO 6

I Presidenti dei Raggruppamenti Regionali, entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, dovranno comuni­care alla FOI quanto segue:

- il tipo di mostra, secondo le specifiche previste dal precedente art. 3;

- le date relative all’ingabbio, al giudizio, all’apertura ed alla chiusura della manifestazione;

- le categorie a concorso;

- il responsabile del Comitato Organizzatore ed il suo recapito (direttore mostra);

- l’indirizzo completo dei locali della manifestazione-telefono e email.

Le prescrizioni di cui appena innanzi sono considerate obbligatorie per le mostre di qualsiasi tipologia ad esclusione delle mostre divul­gative.

Le richieste di organizzazione del Campionato Mondiale, del Campionato Italiano e delle Mostre Internazionali devono pervenire, con il benestare del Raggruppamento di appartenenza, entro il 31 (trentuno) marzo dell’anno precedente a quello della manifestazione.

Per le mostre internazionali è fatto altresì obbligo, entro il 30 (trenta) dicembre dell’anno precedente, di inviare alla Segreteria FOI conferma delle date di svolgimento, l’indirizzo completo della sede della manifestazione ed il nominativo del suo o dei suoi responsabili unitamente alla quietanza di versamento alla COM.

 

ARTICOLO 7

Le richieste di organizzazione di mostre saranno ammissibili e procedibili solo se accompagnate dal versamento di una quota pari al 30% (cinquanta) del costo Giudici determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Federale per ogni tipologia di mostra. Il saldo dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 28 (ventotto) dicembre.

Qualora il CDF ritenesse che non vi siano sufficienti garanzie per il buon esito della manifestazione, avrà facoltà di richiedere l’apprestamento degli adempimenti e delle garanzie ritenuti necessari, in mancanza dei quali negherà l’autorizzazione richiesta.

Nel caso in cui le richieste di organizzazione di mostre dovessero pervenire da Associazioni che hanno obbligazioni con la FOI per insoluti pregressi di qualsiasi genere o titolo, è obbligo del Raggruppamento intervenire per l’assolvimento, in mancanza del quale negherà l’autorizzazione richiesta.

 

ARTICOLO 8

Il CDF esaminerà le proposte delle manifestazioni nei piani di coordinamento pre­disposti dai Consigli Regionali, ne ufficializzerà il calendario annuale.

Per ogni mostra il comitato organizzatore sarà tenuto ad indicare le date di ingabbio, di giudizio, di apertura, di premia­zione e di chiusura, le specie e le razze ammesse a concorso, la tipologia di manifestazione se­condo la specifica di cui al precedente art.3 ed il numero massimo dei soggetti che si intendono ingabbiare per ogni razza, salvo quanto previsto al successivo articolo 9.

Il calendario di cui sopra, dopo l’approvazione del CDF, sarà pubblicato sulla Rivista ufficiale nonché sul sito web della Federazione.

Non sono ammesse variazioni al calendario se non per delibera del competente Raggruppamento Regionale.

Tuttavia l’Associazione, che per qualsiasi ragione o impedimento (escluse le cause di forza maggiore) non potesse allestire la manifestazione, può rinunciarvi dandone tempestiva comunicazione da inoltrare alle Segreterie del Raggruppamento e della Federazione entro il termine di 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgi­mento della stessa. La rinuncia dà diritto al rimborso della quota prevista dal precedente art.7, trattenute le spese già eventualmente sostenute.

 

ARTICOLO 9

Il CDF, sentito il parere dell’Ordine dei Giudici, fisserà annualmente il numero di soggetti giudicabili da ciascun Giudice in una giornata di giudizio, a seconda della specializzazione di appartenenza ed in virtù delle indicazioni in tal senso provenienti dalle rispettive Commissioni Tecniche Nazionali competenti.

 

ARTICOLO 10

Salve le limitazioni proprie di alcuni tipi di mostra (Campionato Regionale, Campionato Interregionale e Mostre Sociali) gli allevatori in regola con quanto prescritto dagli artt. 19 e 21 del presente regolamento possono chiedere di partecipare a qualsiasi mostra del calendario FOI.

 

 

CAPITOLO III
Comitato Organizzatore

ARTICOLO 11

Ogni Associazione (o Club), in occasione dell’allestimento della propria mostra, è te­nuta a nominare un Comitato Organizzatore formato da almeno 3 (tre) componenti fra i quali andrà annoverato il Presidente dell’Associazione (o Club) ovvero, in sua vece, un componente del Consiglio Direttivo della stessa.

Il Comitato Organizzatore ha competenza per tutti gli adempimenti inerenti alla mostra stessa e deve operare nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo dell’Associazione organizzatrice. I nomi dei componenti del Comitato Organizzatore debbono essere pubblicati sul regola­mento-programma.

I componenti del Comitato Organizzatore devono indossare un contrassegno o distintivo atto a facilitare il loro riconoscimento.

 

ARTICOLO 12

In ogni Comitato Organizzatore è obbligatoria la presenza di un Direttore Mostra, di un Vice-Direttore Mostra e di un Se­gretario Mostra.

Spetta al Direttore Mostra sovrintendere all’allestimento della mostra, sia dal punto di vi­sta organizzativo che tecnico, e curare ogni altro adempimento previsto dal presente rego­lamento.

È obbligo del Comitato Organizzatore sovrintendere alle operazioni di ingabbio e svolgere tutti gli adempimenti amministrativi e sanitari connessi con l’allestimento della manifesta­zione, compresi quelli connessi con la tutela del benessere animale, in ossequio alle disposizioni contenute nel Disciplinare FOI delle quali dichiara di essere a perfetta conoscenza. Nella richiesta di autorizzazione da inoltrarsi ad Enti, il Comitato espliciterà che nella manifestazione verranno rispettate le vigenti leggi ed adottato il Disciplinare FOI con riferimento alla salvaguardia del benessere degli animali.

Il Comitato Organizzatore è, altresì, responsabile della stampa e dell’affissione delle classifiche. I componenti del Comitato Organizzatore devono essere obbligatoriamente tesserati alla FOI. A persone non tesserate alla FOI possono essere affidate solo mansioni ese­cutive.

Il Comitato Organizzatore ha sede presso la segreteria della mostra che deve essere ac­cessibile agli allevatori ed al pubblico. A tale Ufficio vanno presentati i reclami ed inoltrate le richieste di informazioni.

Il Comitato Organizzatore relazionerà, su apposito modulo fornito dalla FOI, circa l’andamento della manifestazione.

Le mostre ornitologiche di cui all’art.3 lettere A, B, C, D, E, F, G, in calendario FOI dovranno essere dotate di apposito locale infermeria e quarantena.

 

ARTICOLO 13

Tutte le mostre annualmente inserite nel calendario FOI dovranno essere allestite in locali dotati di certificato di agibilità rilasciato dalle competenti Autorità nonché di certificazione di conformità a norma degli impianti negli stessi esistenti nonché rispettare le vigenti norme sulla sicurezza, sull’igiene e sulla incolumità (pubblica e privata).

Tutte le responsabilità di qualsivoglia genere (civile, penale ed amministrativa) al riguardo si appartengono, in via esclusiva, all’Associazione (ovvero al consorzio di Associazioni) organizzatrice della mostra che, pertanto, ne risponderà in ogni sede.

La FOI non potrà essere ritenuta responsabile neppure oggettivamente in ordine alla organizzazione delle mostre inserite nel proprio calendario annuale, per l’intero periodo della durata delle stesse.

 

CAPITOLO IV
Regolamento – programma

ARTICOLO 14

Per le manifestazioni riconosciute dalla FOI all’art.3, lettere A, B, C, D, E, F e G, è obbligatoria la stampa di un regolamento-programma. Per motivi di praticità e di temporalità lo stesso viene scandito in due momenti: il primo che deve contenere tutti i dati necessari per gli allevatori che volessero iscriversi a partecipare alla mostra ed il secondo contenente il nominativo dei componenti la giuria, le premiazioni e le classifiche ufficiali. In alternativa la divulgazione del regolamento-programma e delle classifiche ufficiali potrà avvenire a mezzo posta elettronica non certificata ovvero tramite sito internet.

ARTICOLO 15

Nel regolamento-programma di tutte le manifestazioni è obbligatorio indicare i se­guenti dati:

a - l’Associazione o le Associazioni che allestisce/allestiscono la mostra, l’indirizzo, il recapito telefonico, il tipo di mostra (secondo le specifiche di cui al precedente art.3);

b - i nominativi dei componenti il Comitato Organizzatore e del medico veterinario responsabile, le date previste per l’ingabbio, il giudizio, l’orario di apertura al pubblico, data e ora della premiazione, data e ora della chiusura;

c - iI luogo dove viene allestita la manifestazione, le specie, le razze, le classi degli allevatori e dei soggetti esposti ammessi a concorso, il numero massimo di soggetti ingabbiabili per ogni specie e razza a concorso;

d - l’elenco delle categorie a concorso, dettagliato sia per i soggetti singoli che per i gruppi di soggetti, se­condo quanto annualmente stabilito dal CDF su proposta delle CCTTNN: quando per una stessa specie o razza sono previste classifiche per determinati tipi, varietà e categorie, queste devono essere specificate in modo inequivocabile, adottando le definizioni federali ed eventuali premi speciali di qualunque tipo devono essere specificati con modalità altrettanto inequivoche;

e - la classifica ufficiale ed eventualmente speciale riservata alla categoria giovani, secondo i criteri fissati dal CDF: la suddetta classifica è obbligatoria per tutte le categorie di mostre che prevedono il concorso a premi;

f -  eventuali premi particolari e le relative modalità di attribuzione, ivi compresi i premi per attività o iniziativa a carattere ornitologico, promosse o realizzate dai soci non allevatori, in ogni caso, nei limiti dei deliberati dell’Assemblea Generale delle Associazioni.

L’attribuzione di detti premi è riservata a discrezione insindacabile del Comitato Organiz­zatore che può all’uopo avvalersi di esperti esterni.

La pubblicità inserita nel programma non deve essere contraria agli interessi dell’ornitologia e alle finalità della FOI.

La FOI, autonomamente o su richiesta dei Ministeri competenti o delle Regioni, può disporre la pubblicazione gratuita di appelli o comunicati inerenti all’ornitologia.

Al regolamento-programma va accompagnata una scheda per la prenotazione dell’ingabbio, obbligatoria e vincolante per l’allevatore.

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, la bozza del regolamento-programma deve essere inoltrata al Raggruppamento d’appartenenza, il quale potrà richiedere rettifiche laddove riscontrasse difformità dai Regolamenti e dalle disposizioni in materia di premiazioni.

 

ARTICOLO 16

Il regolamento-programma è distribuito tra gli allevatori ed il pubblico.

All’insediamento del collegio giudicante il regolamento-programma deve essere consegnato al Responsabile di Giuria e da questi agli altri giudici costituenti il collegio stesso.

 

ARTICOLO 17

Gli stampati federali necessari per lo svolgimento della manifestazione debbono es­sere richiesti alla Segreteria federale unitamente alla rimessa dell’importo dovuto a titolo di rimborso spese per il costo del materiale richiesto.

La stampa tramite software delle schede di giudizio deve essere preventivamente vagliata dalle CCTTNN e sarà autorizzata dalla FOI solo se conforme agli stampati federali. La richiesta di utilizzo di stampati prodotti tramite software dovrà pervenire alla Segreteria federale entro e non oltre il termine di sessanta giorni prima della data prevista per il giudizio.

 

CAPITOLO V
Espositori

ARTICOLO 18

Possono partecipare alle manifestazioni riconosciute dalla FOI i soci tesserati dalla Federazione per l’anno in corso all’atto dello svolgimento della mostra medesima, a patto che siano esenti da provvedimenti disciplinari che limitino questo di­ritto, facciano pervenire la loro iscrizione entro il termine previsto, versino la quota fissata dal Comitato Organizzatore ed abbiano assolto gli eventuali obblighi imposti dalle norme di legge e dai provvedimenti in materia sanitaria.

Al raggiungimento del numero massimo di ingabbi, indicati dal regolamento-programma per ogni gruppo di razze a concorso, il Comitato Organizzatore potrà respingere le domande di iscrizione in esubero, di tanto informando gli esclusi.

 

ARTICOLO 19

L’allevatore garantisce la liceità della provenienza e della detenzione degli animali presentati. Ove richiesto dalle leggi vigenti fornirà la documentazione necessaria a comprovarne il legittimo possesso. L’allevatore è comunque il solo responsabile di eventuali violazioni della legge su questo argomento.

 

ARTICOLO 20

Ai fini della partecipazione alle mostre i soci allevatori della FOI sono suddivisi nelle seguenti classi:

- Gruppo A - Allevatori ordinari;

- Gruppo B - Allevatori giovani.

Sono giovani gli allevatori di età compresa tra i 9 ed i 18 anni: il calcolo del compimento dell’età va riferito alla data del 31(trentuno) ottobre.

 

CAPITOLO VI
Ingabbio

ARTICOLO 21

Ai fini dell’ammissione e della regolarità della partecipazione di ciascun concor­rente, sarà cura del Comitato Organizzatore verificare:

a) la tessera comprovante l’identità del concorrente e l’iscrizione del medesimo ad una Associazione federata per l’anno in corso;

b) il numero di iscrizione al Registro Nazionale Allevatori (RNA) e la classe di appartenenza dell’allevatore, secondo quanto previsto dall’art.20;

c) la tenuta e la regolarità della documentazione occorrente per l’esposizione dei soggetti appartenenti a specie per le quali è prevista l’autorizzazione all’allevamento;

d) nonché raccogliere il certificato sanitario se richiesto dalle autorità competenti nel luogo di svolgimento della manifestazione ed in ogni caso, il modello 04 rosa.

 

ARTICOLO 22

“In caso di irregolarità riconosciute all’ingabbio, il Comitato Organizzatore dovrà escludere il soggetto dalla manifestazione. Se le irregolarità saranno rilevate durante o dopo il giudizio, il Comitato dovrà, in ogni caso, escludere i soggetti dalle classifiche e dalla premiazione. Nel caso l’irregolarità sia considerata dolosa, cioè nel caso di provata frode intesa ad ingannare il Comitato Organizzatore od il Giudice, l’esemplare dovrà essere eliminato da qualsiasi classifica o premio. Le infrazioni dolose ed espressamente palesi, rilevate durante il giudizio, dovranno essere verbalizzate e sottoscritte dal Responsabile di Giuria, dal Giudice interessato e dal Direttore Mostra. Gli atti relativi dovranno essere inviati alla Segreteria FOI per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

Elenco delle infrazioni dolose:

a) esposizione di soggetti adulti non previsti dalle classifiche ufficiali FOI, calzanti anelli non colorati (acciaio) oppure dello stesso colore dell’anno corrente ma effettivamente di anni precedenti;

b) esposizione di soggetti con RNA di altro allevatore;

c) esposizione di soggetti calzanti anelli con diametro superiore al massimo consentito e sancisce il principio dell’inamovibilità;

d) anellini manomessi;

e) qualsiasi manomissione atta ad alterare le caratteristiche del fenotipo del soggetto;

f) esposizione di soggetti calzanti due anelli recanti RNA diversi, ad esclusione di quei casi in cui questi ultimi risultino intestati a familiari conviventi;

g) esposizione di soggetti calzanti due anelli di diversa annualità, sia recanti RNA diversi, sia recanti RNA del medesimo allevatore.

L’inanellamento con anello di diametro inferiore non è da considerarsi irregolarità né segno di riconoscimento. Si precisa che le eventuali infrazioni riguardanti la regolarità degli anelli devono essere segnalate dal Giudice al Responsabile di Giuria, che procederà alla verifica di quanto segnalato, esclusivamente, con il Direttore mostra.

 

ARTICOLO 23

Le operazioni di ingabbio devono essere ultimate prima che inizi il giudizio dei soggetti da parte della Giuria.

 

ARTICOLO 24

Le gabbie utilizzate per l’allestimento delle mostre devono essere conformi ai mo­delli omologati dalla FOI (per le mostre internazionali dalla COM): esse sono fornite dall’Associazione organizzatrice, dovranno es­sere igienizzate, prive di qualsiasi contrassegno e non dovranno essere caratterizzate da forme o di­mensioni particolari.

Le gabbie vanno numerate preventivamente con numerazione unica progressiva.

Ciascuna gabbia dei soggetti componenti lo stamm sarà individuata con il medesimo numero e con le lettere A- B- C- D.

 

ARTICOLO 25

Dopo l’ingabbio dei soggetti, le gabbie devono essere sigillate e potranno essere riaperte solo in caso di assoluta necessità e, in ogni caso, su autorizzazione del Direttore Mostra. Al termine della verifica si provvederà a ripristinare il sigillo. Ad ingabbio effettuato, resta comunque esclusa per chiunque la possibilità di sostituire nelle gabbie i soggetti ivi contenuti.

 

ARTICOLO 26

La procedura di ingabbio è a cura del Comitato organizzatore che su ciascuna gab­bia curerà di apporre il cartellino indicante il numero progressivo, la descrizione del soggetto, la catego­ria in cui il soggetto concorre nonché altre eventuali indicazioni prescritte dalle CCTTNN: in caso di inosservanza del presente disposto il Giudice deve astenersi dal giudizio. In particolare la descrizione del soggetto ingabbiato nonché la categoria in cui il soggetto concorre vanno indicate in conformità di quanto dichiarato dall’espositore nella scheda di ingabbio.

 

ARTICOLO 27

Terminate le operazioni di registrazione del soggetto, il Comitato Organizzatore rila­scerà all’espositore una ricevuta che costituirà documento valido per il ritiro dei soggetti a fine mostra e per l’ingresso gratuito nella stessa.

Sul registro di iscrizione vanno annotati cognome, nome e classe dell’allevatore, indirizzo, numero di RNA, Associazione di appartenenza.

 

ARTICOLO 28

L’Associazione organizzatrice provvede direttamente ed a proprie spese (tranne nel caso in cui, concorrendo la disponibilità dell’Associazione o del Comitato organizzatore potrà essere consentito all’Allevatore di fornire, a proprie spese, l’alimento specifico diverso da quello tradizionale per i soggetti di sua pertinenza esposti in mostra) al mantenimento dei soggetti esposti, dal giorno dell’ingabbio fino al termine dell’esposizione. Tali disposizioni non sono comunque applicabili al Campionato Mondiale ed alle Mostre Internazionali in quanto soggiacenti ai regolamenti COM.

 

ARTICOLO 29

I soggetti vengono esposti a rischio e pericolo dell’allevatore il quale nulla può pre­tendere per fughe, decesso, furti, malattie e altri danni che gli animali dovessero riportare.

Il Comitato Organizzatore, avvalendosi anche delle indicazioni del Veterinario incaricato, non accetterà l’ingabbio di soggetti affetti da malattia o in condizioni di salute precaria; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli opportuni provvedimenti per il buon trattamento e la sicurezza dei soggetti esposti.

I soggetti manifestanti problemi di salute dovranno essere ritirati dalla mostra e spostati in un luogo idoneo ed appartato (“infermeria”: locale obbligatoriamente presente negli spazi in cui è allestita la mostra): trattasi di obbligo a carico del Comitato Organizzatore che non è co­munque responsabile dei danni subiti dai soggetti ritirati.

 

ARTICOLO 30

I soggetti esposti potranno essere ritirati dall’allevatore soltanto al termine della mo­stra, salvo autorizzazione scritta e motivata del Veterinario incaricato o del Direttore Mostra.

 

 

CAPITOLO VII
Concorso

ARTICOLO 31

La partecipazione a tutte le manifestazioni riconosciute dalla FOI per ogni specie o razza ammessa a concorso, è consentita e riservata unicamente ai soggetti di allevamento proprio dell’espositore, con proprio anello fe­derale dell’anno previsto dalle normative vigenti.

Possono essere esposti solo soggetti con anello inamovibile FOI o, per i Campionati Mondiali e per le Mostre Internazionali, di altre organizzazioni affiliate alla COM.

La FOI pubblicherà annualmente l’elenco di tali organizzazioni e le corrispondenti sigle identificative dalle stesse utilizzate sugli anelli.

Non è ammessa l’esposizione di soggetti:

a) privi di anello inamovibile: non è ammesso l’utilizzo di microchips in sostituzione dell’anello;

b) con segni di riconoscimento (in essi non ricompreso l’utilizzo in mostra di mangime diverso da quello tradizionale);

c) privi dei requisiti richiesti dalle competenti CCTTNN.

 

ARTICOLO 32

I soggetti in gara possono essere presentati come singoli, come coppie nel canto od in via sperimentale per altre razze o come stamm (gruppo di quattro soggetti). La coppia e lo stamm devono essere obbligatoriamente dichiarati all’atto della compilazione della scheda di partecipazione.

Perché sia considerata coppia o stamm è necessario che i soggetti appartengano alla stessa spe­cie e razza, salvo quanto diversamente disposto dalle competenti CCTTNN.

Altre norme particolari per la formazione delle coppie e degli stamm sono fissate dai regolamenti di ciascuna specializzazione, a cura delle rispettive CCTTNN.

 

CAPITOLO VIII
Giudizio

ARTICOLO 33

La definizione e la valutazione dei soggetti a concorso è riservata ai Giudici della FOI, regolarmente abilitati e iscritti nei rispettivi ruoli d’appartenenza. 

La formazione delle giurie è di competenza del Presidente dell’ODG il quale per la composizione della giuria del Campionato Italiano, o quando lo riterrà necessario, sarà coadiuvato dai Presidenti delle CCTTNN.

 

ARTICOLO 34

Nelle manifestazioni ufficiali il giudizio numerico particolareggiato dei soggetti espo­sti viene effettuato applicando i criteri di valutazione approvati dal CDF su proposta delle competenti CCTTNN.

Il giudizio numerico si concretizza mediante l’attribuzione di punteggi positivi corrispon­denti alla valutazione di ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, previsti dai criteri di valu­tazione suddetti per ciascuna voce della scala di giudizio o «considerando».

 

ARTICOLO 35

L’utilizzazione delle schede di giudizio di modello federale è obbligatoria per tutte le mostre ufficiali. I Club di specializzazione possono presentare proprio modello di scheda di giudizio previa autorizzazione della competente Commissione Tecnica.

Il Giudice deve rifiutare l’utilizzazione di schede diverse da quelle previste dal modello fe­derale o da quelle autorizzate per l’occasione.

 

ARTICOLO 36

Il Giudice è custode durante i lavori di giuria delle schede e del proprio timbro.

 

ARTICOLO 37

Le categorie a concorso sono stabilite dal CDF su proposta delle CCTTNN e previo benestare dell’Ordine dei Giudici.

 

ARTICOLO 38

A tutti gli effetti, la valutazione degli stamm prevede, oltre al giudizio sui singoli sog­getti, un giudizio globale sull’armonia, che viene espresso dal giudice con un punteggio da 0 a 6, secondo le modalità fissate dalle competenti CCTTNN, che va sommato al punteggio complessivo risultante dalla somma dei quattro singoli punteggi.

 

ARTICOLO 39

L’Associazione organizzatrice deve richiedere, entro e non oltre il 31 (trentuno) marzo, presso la Segreteria federale il nu­mero dei Giudici per ogni Razza, proporzionato a quello dei soggetti dei quali si prevede l’ingabbio, indicato sul regolamento-programma, come previsto dall’art.15, comma 1, lett. c, del presente regolamento ed in funzione del numero massimo di soggetti giudicabili dal Giudice per ogni giornata lavorativa.

In caso di inosservanza ovvero allorquando l’Associazione organizzatrice dovesse richiedere un numero di Giudici inferiore a quello occorrente- il dato sarà rilevato dal verbale del Presidente di Giuria- alla stessa sarà addebitata la differenza di costo rispetto al numero di giudici effettivamente necessario per la corretta valutazione dei soggetti ingabbiati.

È facoltà dell’Associazione organizzatrice disdire la richiesta di comanda per non più di un 1/5 (un quinto) dei giudici richiesti: la disdetta andrà inoltrata al Presidente dell’Ordine dei Giudici almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per il giudizio. L’Associazione si obbliga, in ogni caso, a rimborsare le spese eventualmente già sostenute dai giudici in virtù dell’originaria richiesta.

Il numero massimo di soggetti che un Giudice può valutare in un giorno per singola Razza e varietà è determinato dall’Ordine dei Giudici su proposta delle rispettive CCTTNN, in ossequio a quanto disposto dall’art. 9.

 

ARTICOLO 40

Dal termine dell’ingabbio sino all’ora di apertura al pubblico, sono ammessi nei lo­cali della mostra soltanto i membri del Comitato Organizzatore, i giudici costituenti la Giu­ria, gli allievi giudici, le persone incaricate dell’assistenza ai giudici e della cura dei sog­getti esposti. Nessuna ingerenza deve turbare il regolare svolgimento dei lavori della Giuria.

Tutte le persone ammesse alla mostra sono tenute ad osservare il più rigoroso riserbo sui risultati.

 

ARTICOLO 41

Il Giudice, in caso di dubbio, è autorizzato a controllare le caratteristiche del sog­getto da valutare, eventualmente anche esaminandolo fuori dalla gabbia alla presenza di un componente del Comitato Organizzatore.

Quest’ultimo, a controllo avvenuto, provvederà a far ripristinare il sigillo alla gabbia.

 

ARTICOLO 42

Le schede di valutazione esposte sulle gabbie devono riportare il numero della gabbia, la denominazione del soggetto, l’indicazione del punteggio conseguito, la data, il timbro e la firma del giudice.

Il Comitato Organizzatore deve indicare i soggetti vincitori di premi e quelli giudicati primi classificati con distinti contrassegni sulla gabbia.

I predetti contrassegni possono consistere in coccarde di vario colore e grandezza -che competono all’espositore a titolo di premio- e devono essere collocati sulla gabbia per modo da non ostacolare l’osservazione del soggetto esposto.

 

ARTICOLO 43

Il Giudice opera sotto la propria piena responsabilità: il suo giudizio è inappellabile.

In caso di errore commesso sulla definizione o sulla valutazione, solo lo stesso Giudice che lo ha commesso può rettificarlo prima che il giudizio sia divenuto ufficiale.

Eventuali errori di somma del punteggio o della corretta applicazione dei punti di armonia per gli stamm, anche riscontrati dopo il termine del giudizio devono essere rettificati dal Comitato Organizzatore, previo accordo con il Responsabile di Giuria o, in sua assenza, con il Direttore Mostra.

Al fine di comprovare l’alterazione fenotipica dei soggetti esposti, il giudice può avvalersi di strumenti e tecniche idonei. È consentito l’utilizzo della lampada di Wood, come di altri strumenti che dovranno essere ratificati dal CDF.

 

ARTICOLO 44

Il Giudice, nell’esercizio delle sue funzioni è equiparato, agli effetti federali, ad un pubblico ufficiale e, come tale, sarà tutelato dalla FOI contro eventuali intemperanze.

 

ARTICOLO 45

“Il Giudice deve astenersi dall’iniziare o proseguire il giudizio:

a) di soggetti appartenenti a specie o razze per le quali non è abilitato;

b) di soggetti appartenenti a specie o razze non previste a concorso;

c) di soggetti che riportano segni di riconoscimento (doppio anello recante medesimo RNA o se diverso appartenente a familiare convivente, oppure anello colorato di anni precedenti non previsti nelle classifiche ufficiali FOI);

d) di soggetti con mancanza di un arto, di una o più dita, di una o più unghie;

e) di soggetti con cecità parziale o totale;

f) di soggetti che presentano mancanza importante e/o comunque evidente di timoniere e/o remiganti;

g) di soggetti che presentano cattive condizioni di salute;

h) di soggetti con dita non prensili;

i) in ambienti non idonei, o comunque con luce insufficiente o a temperatura inadeguata (per le razze da canto vale quanto disposto dal regolamento speciale);

j) quando infrazioni regolamentari impediscano od ostacolino il suo operato.

Al termine del giudizio il Giudice compilerà le classifiche ufficiali, secondo quanto stabilito dal regolamento-programma della manifestazione ed un verbale, in duplice copia, su modello federale, sul quale vanno annotati il numero dei soggetti giudicati per specie e categorie a concorso, quelli dichiarati primi classificati, eventuali infrazioni ritenute dolose nonché una relazione sull’andamento del giudizio. La consegna del suddetto verbale sancisce l’ufficialità e la chiusura delle operazioni di giudizio.

 

ARTICOLO 46

Il Presidente di giuria, nel rispetto dell’autonomia di giudizio dei colleghi, coordina il lavoro del collegio giudicante e fissa le competenze di ciascun Giudice.

Egli tiene i contatti con il Direttore Mostra al quale trasmette le ri­chieste inerenti ai lavori del suo ufficio. Risponde del suo operato direttamente all’Ordine dei Giudici.

Il Presidente di Giuria raccoglie i verbali di giudizio degli altri colleghi che ne fanno parte e ne cura l’inoltro alla Segreteria della Federazione che li trasmetterà alla Presidenza dell’Ordine dei Giudici, unitamente al proprio verbale.

Il Presidente di giuria è tenuto alla compilazione di una propria relazione, contenente le notizie richieste dalla Federazione per quanto attiene l’attività della giuria e l’andamento della mostra, analogamente il Direttore mostra compilerà la propria relazione.

La relazione va trasmessa alla Segreteria della FOI (che ne curerà il successivo inoltro alla Presidenza dell’Ordine dei Giudici) entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) decorrente dal giorno successivo a quello della conclusione delle operazioni di giuria: il mancato rispetto del termine come innanzi fissato sarà valutato ai fini disciplinari.

È fatto obbligo al Presidente di Giuria di permanere nei locali della mostra fino all’espletamento di tutte le operazioni relative al giudizio, che si intendono ultimate con la chiusura del suo verbale.

 

CAPITOLO IX
Premiazione-Omologazione

ARTICOLO 47

Nelle manifestazioni di cui al precedente art.3, lettere A, B, C, D, E, F e G, le classifiche ufficiali devono prevedere 1°, 2° e 3° classificato; per tutte le altre manifestazioni sarà facoltà del Comitato Organizzatore prevedere anche il 2° e 3° classificato.

 

ARTICOLO 48

Ogni espositore, per i soggetti presentati a concorso, ha diritto di ritirare le schede di valutazione.

 

ARTICOLO 49

I risultati della mostra e la corrispondente premiazione ordinaria e speciale devono essere esposti nei locali della mostra al momento dell’inaugurazione della manifestazione e/o pubblicati su catalogo. La premiazione deve essere effettuata all’ora prevista dal pro­gramma.

In caso di forza maggiore la consegna dei premi e del diploma di partecipazione può es­sere rimandata ed il relativo inoltro dovrà avvenire, in tempi brevi, a spese dell’Associazione organizzatrice.

 

ARTICOLO 50

La manifestazione potrà essere aperta al pubblico soltanto dopo il termine dei lavori della giuria e, in ogni caso, in ossequio a quanto indicato sul regolamento-programma.

 

ARTICOLO 51

Hanno diritto all’ingresso gratuito alle manifestazioni i componenti il CDF, i Presidenti dei Raggruppamenti Regionali, i Giudici e gli espositori, in ottemperanza alle leggi vigenti.

 

ARTICOLO 52

I reclami e gli esposti non relativi al giudizio, per presunte irregolarità o infrazioni regolamentari, possono essere pre­sentate dagli espositori entro le ore 12 (dodici) del giorno di chiusura della manifestazione.

Il reclamo va presentato in prima istanza all’Associazione organizzatrice e deve essere ac­compagnato dalla tassa di reclamo stabilita dal regolamento-mostra, che verrà restituita in caso di accoglimento.

In caso di rigetto o di mancata disamina del reclamo da parte dell’Associazione organizzatrice entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla sua presentazione, l’interessato potrà inoltrarlo direttamente al CDF.

Non verranno accolti reclami sull’operato dei giudici, salvo che non riguardino irregolarità o infrazioni ai regolamenti.

 

ARTICOLO 53

Eventuali presunti errori di giudizio possono essere segnalati dagli interessati all’Ordine dei Giudici. Tali segnalazioni vanno sempre accompagnate dalla documenta­zione per la loro prova oggettiva.

 

CAPITOLO X
Provvedimenti disciplinari

ARTICOLO 54

Ogni infrazione dolosa rilevata a carico di un espositore dovrà essere contestata all’interessato tramite apposito verbale.

Il verbale dovrà essere notificato a cura del Comitato Organizzatore all’espositore ovvero alla persona dallo stesso delegato al ritiro dei soggetti partecipanti alla mostra: a tal fine la gabbia contenente il soggetto su cui è stata riscontrata l’infrazione dolosa verrà ritirata dall’esposizione e portata in Segreteria Mostra.

Qualora altre infrazioni dolose (esempio: soggetto anellato con RNA diverso da quello dell’allevatore) vengano rilevate dopo la chiusura delle operazioni di giudizio, sia la conte­stazione all’interessato tramite apposito verbale che la notifica sono a cura del Comitato Organizzatore.

L’espositore (o chi si presenterà in suo luogo e vece a prelevare la gabbia in Segreteria) ritirerà il verbale di infrazione e ne sottoscriverà una copia quale ricevuta: il rifiuto di sotto­scrizione della copia, verbalizzato dal Direttore Mostra, vale comunque come prova dell’avvenuta regolare notifica del verbale.

L’espositore interessato potrà inoltrare, tramite il Direttore Mostra, le sue giustificazioni, entro il termine previsto dall’art. 21 del Regolamento Organico. La mancata giu­stificazione da parte dell’interessato o di suo delegato entro la chiusura della Manifesta­zione, per qualsiasi motivo avvenga, renderà immediatamente operante l’apertura di procedimento disciplinare a suo carico.

Le infrazioni rimangono a carico del tesserato iscritto a concorso anche se le operazioni relative alla partecipazione sono state svolte da altri.

È compito del Direttore Mostra completare il verbale di infrazione, allegare copia delle giustificazioni dell’interessato o i motivi della mancata giustificazione e trasmetterlo entro il quarto giorno dalla data di chiusura della manifestazione al Consiglio Direttivo Federale. La mancata notifica della infrazione all’espositore interessato al provvedimento e/o la irre­golare trasmissione della documentazione da parte del Direttore Mostra sarà motivo di assunzione di provvedimenti disciplinari a carico dello stesso e della Associazione organizzatrice.

 

ARTICOLO 55

Il Giudice ha l’obbligo, pena provvedimento disciplinare, di compilare il verbale di infrazione per tutte le irregolarità di cui pervenga a conoscenza nell’espletamento del suo mandato.

 

ARTICOLO 56

Le infrazioni al presente regolamento ed ai regolamenti speciali in materia di mani­festazioni ornitologiche, commesse dalle Associazioni organizzatrici, vengono perseguite dal Consiglio Direttivo Federale, a seconda della gravità dell’infrazione, attraverso la comminazione di una sanzione consistente nel divieto di or­ganizzare manifestazioni ornitologiche per un periodo massimo di due anni.

 

ARTICOLO 57

I responsabili delle infrazioni di cui all’articolo precedente sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dall’articolo 13 del Regolamento Organico.

 

CAPITOLO XI
Campionati Regionali o Interregionali
di Raggruppamento

ARTICOLO 58

È facoltà dei Consigli Regionali (Raggruppamenti) promuovere l’organizzazione di manifestazioni aventi carattere di Campionato, la cui regolamentazione dovrà essere conforme alle norme contenute nel presente regolamento.

Dette manifestazioni sono riservate agli allevatori iscritti alle Associazioni facenti parte del Raggruppa­mento (o dei Raggruppamenti in caso di Campionato Interregionale) e devono svolgersi anteriormente (comunque entro il mese di novembre) alla data fissata per il Campionato Italiano.

 

CAPITOLO XII
Campionati Italiani

ARTICOLO 59

Il Campionato Italiano viene al­lestito in sede unica per tutte le razze o gruppi di razze.

È tuttavia facoltà del CDF concedere l’organizzazione di Campionati Nazionali in tempi diversi per esigenze specifiche di determinate razze.

La determinazione delle modalità con cui svolgere il Campionato Italiano è adottata, anno per anno, dal CDF.

Le candidature per l’organizzazione del Campionato Italiano dovranno essere inoltrate alla Segreteria della Federazione per il tramite dei Consigli Regionali e dovranno pervenire en­tro il 28 febbraio dell’anno precedente.

Ogni Raggruppamento avrà facoltà di indicare un’unica sede.

Alla domanda va allegata dettagliata relazione in ordine alla logistica, alla capacità organizzativa ed alla previsione economica.

 

ARTICOLO 60

I Campionati Italiani sono organizzati ogni anno sotto l’egida della FOI-ONLUS

Il CDF delegherà l’Associazione o il consorzio di Associazioni incaricate dell’organizzazione del Campionato Italiano entro il 30 giugno dell’anno precedente. L’Associazione ovvero il consorzio di associazioni delegate ha la piena ed esclusiva responsabilità dell’organizzazione della manifestazione.

La scelta tra le varie candidature avverrà sulla base del riscontro delle notizie trasmesse con la rela­zione prevista dall’art.63. La decisione assunta dal CDF in merito alla scelta è insindacabile.

 

ARTICOLO 61

Il CDF conferirà apposita delega ad un Consigliere che en­trerà di diritto a far parte del Comitato organizzatore.

È compito del Consigliere Delegato rappresentare gli interessi della Federazione, dare suggerimenti ed effettuare i controlli necessari per assicurare l’applicazione fedele delle clausole e delle condizioni previste nell’atto di delega, onde assicurare la migliore riuscita del Campionato dal punto di vista sportivo.

 

ARTICOLO 62

Gli oneri finanziari relativi all’organizzazione del Campionato Italiano ed il risultato economico della stessa sono a carico dell’Associazione che organizza ed allestisce la manifestazione.

 

ARTICOLO 63

La FOI si farà carico della premiazione ufficiale, mettendo a disposi­zione le medaglie in metallo color oro, argento e bronzo, che andranno assegnate rispetti­vamente al 1°, al 2° ed al 3° classificato.

 

ARTICOLO 64

Condizione necessaria per l’assegnazione dei titoli di 1°, 2° e 3° classificato è che il soggetto singolo abbia ottenuto una valutazione di almeno 90 punti e lo stamm di almeno 360 punti. Per le razze da canto valgono i corri­spondenti criteri fissati dai Regolamenti speciali.

 

ARTICOLO 65

Il giudizio sarà espresso da giudici designati dalla Commissione Giurie, selezionati secondo criteri meritocratici. Alla fine delle operazioni, la Giuria determinerà i Campioni in base ai maggiori pun­teggi assegnati.

Nei Campionati Italiani non è consentita l’assegnazione di titoli a soggetti con valutazione a pari merito. Non è consentito il sorteggio.

Al fine di ottenere la migliore uniformità di giudizio, il gruppo di soggetti o di stamm concor­renti ad un titolo dovrà essere giudicato da un solo giudice o da un solo gruppo di essi.

 

ARTICOLO 66

Agli allevatori dichiarati campioni italiani verrà rilasciato un diploma con indicazione dell’anno e del titolo conseguito, a cura e spese del Comitato Organizzatore.

Il modello di tale diploma non può essere utilizzato per altre premiazioni.

 

ARTICOLO 67

AI fine di incentivare l’interesse associativo, i regolamenti dei Campionati Italiani potranno prevedere l’assegnazione di premi speciali e di rappresentanza da attribuire ad allevatori o ad Associazioni.

 

CAPITOLO XIII
Campionati Mondiali

ARTICOLO 68

Il CDF valuterà le richieste pervenute e delegherà il Comitato Organizzatore del Campionato Mondiale che periodicamente si svolge in Italia entro il 30 giugno di due anni prima di quello in cui si terrà la manifestazione.

Con riferimento alle candidature ed alla scelta della sede valgono le medesime disposizioni previste per il Campionato Italiano.

 

ARTICOLO 69

I tesserati FOI in possesso dei requisiti previsti dall’art.18, comma 1, del presente regolamento possono partecipare al Campionato del Mondo sotto l’egida federale. Detti allevatori dovranno avvalersi obbligatoriamente dei convogliatori messi a disposizione dalla FOI con partenza dall’Italia o con trasporto personale dei propri soggetti ma con consegna degli stessi ad effettuarsi ai convogliatori ufficiali nella sede espositiva.

I soggetti viaggiano e saranno esposti a totale rischio e pericolo dell’espositore.

 

Articolo 70

Il Campionato Mondiale e le Mostre Internazionali sono disciplinati dai regolamenti fissati dalla Confederazione Ornitologica Mondiale.

 

 

CAPITOLO XIV
Disposizioni varie

ARTICOLO 71

L’annullamento o lo spostamento di una manifestazione autorizzata dalla FOI dovrà essere approvata dal CDF, previo parere del Consiglio Regionale di appartenenza.

La conseguente variazione del calendario mostre è pubblicata dalla FOI sul proprio sito web.

I Comitati Organizzatori non sono tenuti a restituire la quota di ammissione pagata per i soggetti iscritti che vengono esclusi a norma di regolamento dal giudizio o dalla premia­zione.

 

ARTICOLO 72

Presso l’ufficio direzione mostra di ogni manifestazione deve essere tenuta a dispo­sizione del pubblico copia del regolamento-programma non­ché copia aggiornata dell’elenco dei tesserati pubblicato dalla FOI.

 

ARTICOLO 73

Su richiesta dei Raggruppamenti Regionali o della Federazione, le Associazioni or­ganizzatrici sono tenute a distribuire fra gli espositori ed il pubblico materiale informativo, pubblicitario, questionari, etc.. Le Associazioni Organizzatrici sono inoltre tenute a riservare uno spazio adeguato per gli organizzatori dei Campionati Mondiali e dei Campionati Italiani.

Eventuali moduli dei quali viene prevista la compilazione vanno raccolti e restituiti con tempestività all’Organo che ne ha richiesto la distribu­zione.

 

CAPITOLO XV
Disposizioni finali

ARTICOLO 74

Per le mostre scambio eventualmente allestite a latere dei locali in cui sono ospitate le mostre inserite nel calendario ufficiale FOI si applicano le medesime disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento e, in ogni caso, tutte quelle prescritte (in particolare in materia di sanità, igiene e benessere animale) per le mostre nelle quali si svolge il concorso.