Regolamento CC.TT.NN.

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina i compiti delle Commissioni Tecniche Nazionali (CCTTNN) suddivise nelle seguenti specializzazioni:

1) Canarini da Canto (CAN);

2) Canarini di Colore (COL. sezione D);

3) Canarini di forma e posizione Arricciati (CFPA sezione E1);

4) Canarini di forma e posizione Lisci (CFPL sezione E2);

5) Estrildidi - loro Ibridi e Affini – Fringillidi - loro Ibridi e Affini – Quaglie e Colini – Tortore e Colombi (EFI)

6) Ondulati ed altri Psittaciformi (O&aP).

Le specializzazioni delle seguenti CCTTNN sono a loro volta suddivise nelle sezioni di seguito indicate:

• Canarini da Canto in:

  1. sezione A (Harz);
  2. sezione B (Malinois);
  3. sezione C (Timbrado).

• Estrildidi – Fringillidi - loro Ibridi ed Affini in:

  1. sezione FH (Estrildidi - loro ibridi e Affini);
  2. sezione GH (Fringillidi - loro ibridi e Affini);
  3. sezione O-P (Quaglie e Colini – Tortore e Colombi).

• Ondulati ed altri Psittaciformi in:

  1. sezione I1 e I2 (Ondulati di Forma e Posizione ed Ondulati di Colore);

sezioni JKLMN (altri Psittaciformi).

 

ARTICOLO 2

Le CCTTNN sono Organi Tecnici della FOI-ONLUS (FOI). Esse sono istituite per:

a) favorire lo studio, la conoscenza e l’approfondimento degli aspetti tecnici e scientifici connessi alle varie specie e razze selezionate di uccelli, con particolare riferimento all’allevamento, alla riproduzione, all’esposizione ed al giudizio nelle gare ornitologiche e per la conservazione del patrimonio genetico;

b) promuovere tutte le attività intese a propagandare l’allevamento domestico a scopo amatoriale e scientifico, curando lo sviluppo tecnico dei giudici e degli allevatori con periodici corsi di formazione e di perfezionamento, avvalendosi anche della collaborazione dei Raggruppamenti Regionali e delle singole Associazioni;

c) pubblicare periodicamente articoli tecnici sulla Rivista Federale;

d) programmare e coordinare le attività connesse all’insegnamento degli allievi giudici nonché promuovere le attività didattiche, di formazione e di aggiornamento di tutti i giudici iscritti nei ruoli.

 

ARTICOLO 3

Le CCTTNN sono costituite da un numero dispari di membri variabile da tre a cinque, eletti tra i Giudici del Collegio della corrispondente specializzazione. Il numero dei componenti delle singole Commissioni è determinato dal Consiglio Direttivo Federale (CDF), valutate le specifiche esigenze di ognuna. I componenti delle CCTTNN durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.

Le CCTTNN costituite in sottospecializzazioni, come indicato al precedente Articolo 2, sono composte da almeno un rappresentante per sottospecializzazione. In particolare le CCTTNN O&aP ed EFI dovranno annoverare due commissari che rappresentano entrambe le due specializzazioni, mentre il presidente può appartenere, indifferentemente, ad una delle due. La CTN CAN, invece, viene eletta in modo da annoverare al suo interno i rappresentanti di ciascuna sottospecializzazione.

 

ARTICOLO 4

I Presidenti delle CCTTNN sono i rappresentanti tecnici ufficiali della propria specializzazione nei confronti del CDF e del Consiglio dell’Ordine dei Giudici (ODG).

 

ARTICOLO 5

Chi intende candidarsi alla Presidenza di CTN della propria specializzazione o nella lista ad esso collegata deve essere Giudice Effettivo iscritto nel ruolo da almeno cinque anni. La candidatura può riguardare esclusivamente la carica di Presidente, non è possibile essere contemporaneamente inserito in una lista collegata ad altro candidato Presidente.

Chi intende candidarsi deve darne comunicazione scritta entro il 31 gennaio dell’anno in cui si svolgono le elezioni, a mezzo raccomandata, in busta chiusa con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (pec), presso il domicilio del Presidente dell’ODG. La busta deve riportare all’esterno la dicitura: “CONTIENE CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA CTN – PROGRAMMA ELETTORALE – LISTA COLLEGATA”. La presentazione della candidatura, pena non ammissibilità, deve essere sottoscritta dal candidato Presidente, con allegata lista dei candidati Componenti a lui collegata e corredata da dichiarazione che attesti l’accettazione della propria candidatura a Componente, quella del Presidente e del programma elettorale. Le liste collegate ai candidati Presidenti devono essere composte, pena non ammissibilità, come di seguito riportato:

• CTN Canto numero quattro nominativi, due per ogni sezione diversa da quella del candidato Presidente;
• CTN Colore numero otto nominativi;
• CTN CFPA numero quattro nominativi;
• CTN CFPL numero cinque nominativi;
• CTN EFI numero sei nominativi, tre per la sezione Estrildidi-Ibridi-Affini (FH) e tre per la sezione Fringillidi-Ibridi-Affini (GH);
• CTN O&aP numero quattro nominativi, due per la sezione Ondulati (I) e due per la sezione altri Psittaciformi (JKLMN)”

Le CCTTNN sono elette con votazione a scrutinio segreto dai Giudici del relativo Collegio di specializzazione, con le seguenti modalità:

a) i Giudici delle specializzazioni COL, CFPA e CFPL potranno esprimere la preferenza per il candidato Presidente e successivamente alla sua proclamazione, due preferenze per i candidati Componenti nel caso di CTN composta da cinque elementi, una preferenza per il candidato Componente nel caso di CTN composta da tre elementi, scelti dalla lista a lui collegata.

b) i Giudici delle specializzazioni EFI e O&aP potranno esprimere la preferenza per il candidato Presidente e successivamente alla sua proclamazione, una preferenza per il candidato Componente scelto dalla lista a lui collegata. I giudici in possesso della doppia specializzazione possono esprimere la loro preferenza per i candidati Componenti di entrambe le sezioni sempre della lista collegata al Presidente eletto.

c) i Giudici della specializzazione Canto potranno esprimere la preferenza per il candidato Presidente e successivamente alla sua proclamazione, una preferenza per il candidato Componente scelto dalla lista a lui collegata.

Ciascun componente della CTN Canto, appena eletto ed insediato, nominerà, a propria libera scelta, due (2) collaboratori della sezione di appartenenza, individuati convenzionalmente come COLLABORATORI sez. A, COLLABORATORI sez. B e COLLABORATORI sez. C. Tutte le nomine dovranno essere comunicate ed inviate al CDF. I predetti collaboratori, per potere essere nominati, dovranno essere in possesso degli stessi requisiti necessari ai componenti della CTN Canto, così come previsto dal primo comma del presente articolo. Ciascun componente istituzionale della CTN Canto dovrà comunicare la nomina dei due collaboratori all’Ordine dei Giudici ed inviare la stessa al CDF per la successiva ratifica entro e non oltre sette (7) giorni dalla data di insediamento, a mezzo di posta elettronica anche non certificata. I collaboratori saranno costantemente aggiornati dal componente istituzionale sulle attività della Commissione e potranno interagire, collaborare ed avanzare proposte ritenute proficue all’approfondimento ed al miglioramento della specializzazione di propria pertinenza.

Il componente istituzionale della CTN Canto di ciascuna sezione e i due collaboratori interagiranno fra loro per elaborare un programma di attività ed affrontare eventuali problematiche specifiche alla sezione di appartenenza. Ciascun componente istituzionale, anche in virtù del lavoro svolto con i propri collaboratori, relazionerà in seno alla stessa CTN Canto agli altri due membri istituzionali su proposte e problematiche comuni, al fine di raggiungere obiettivi univoci che possano rafforzare la solidità della specializzazione globale del canarino da canto. I collaboratori durano in carica (4) quattro anni e concludono il proprio mandato contemporaneamente ai componenti istituzionali. In caso di dimissioni o revoca dall’incarico del collaboratore nominato, spetterà al componente istituzionale della CTN Canto appartenente alla stessa sezione, procedere alla nomina del nuovo collaboratore entro sette giorni dal ricevimento delle dimissioni o revoca del collaboratore uscente, dando comunicazione al CDF e all’ODG, a mezzo di raccomandata A.R e/o posta elettronica anche non certificata, entro sette giorni dalla nomina.

Il Presidente della CTN Canto potrà appartenere ad una stessa sezione (A, B, C) fino a due mandati quadriennali consecutivi. A partire dal terzo mandato, la Presidenza della CTN Canto sarà affidata ad altra sezione, che potrà essere confermata per due mandati consecutivi, tranne che quest’ultima sezione non presenti alcun candidato. In assenza di candidati di altre sezioni, la Presidenza potrà essere affidata nuovamente al candidato appartenente alla sezione dei precedenti mandati e potrà mantenersi per altri due mandati consecutivi.

Sono eletti Presidente e Componenti delle CCTTNN i candidati che ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità varrà l’anzianità nel ruolo da Giudice ed in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato maggiore di età.

Qualora, allo scadere del termine del 31 gennaio, non siano pervenute candidature ovvero nel caso di decadenza dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, il CDF dichiara il commissariamento della Commissione. Il Commissariamento avrà durata fino alla successiva assemblea dell’Ordine dei Giudici, ove avrà luogo l’elezione di una nuova CTN, salvo quanto previsto dall’art. 6.

 

ARTICOLO 6

Nel caso di dimissioni ovvero di decadenza di uno o più membri delle CCTTNN, si procederà alla loro sostituzione con colleghi rimasti esclusi, rispettando la graduatoria secondo i criteri enunciati nel precedente articolo 5. Laddove non ci dovessero essere primi dei non eletti, il CDF, sentito il Consiglio Ordine dei Giudici, nomina un commissario che durerà in carica fino alla prima Assemblea utile, in cui si procederà all’elezione del nuovo Componente. Se le dimissioni sono rassegnate dal Presidente, il CDF dichiara il commissariamento della Commissione.

 

ARTICOLO 7

La CTN:

- determina i criteri di valutazione e di giudizio delle specie e razze selezionate a concorso;

- stabilisce i tipi di gabbie destinate ai concorsi approvati dalla Federazione;

- promuove e coordina, con l’ODG, i corsi d’aggiornamento tecnico-pratico per i giudici;

- coordina la scuola allievi giudici; cura la pubblicazione degli standards per i soggetti a concorso;

- predispone, con l’ODG, le categorie a concorso per le manifestazioni ornitologiche;

- stabilisce, con l’ODG, il numero minimo e massimo dei soggetti giudicabili in un giorno, dal singolo giudice;

- predispone, tramite la Segreteria FOI, la corrispondenza tecnico-scientifica con l’OMJ e con le Commissioni Tecniche Nazionali di Paesi membri della COM;

- controlla il comportamento tecnico e deontologico dei rispettivi giudici formanti il Collegio di Specializzazione;

- organizza i master per la qualificazione dei giudici rispetto alla conoscenza di specifiche specie, razze o mutazioni; controlla l’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 46 del Regolamento dell’ODG, da parte dei colleghi giudici della propria specializzazione, informando dell’esito del controllo l’ODG;

- predispone i rendiconti annuali di spesa da inviare alla Segreteria FOI-ONLUS entro il 31 gennaio d’ogni anno solare.

Le CCTTNN hanno l’obbligo di consultare i componenti del proprio Collegio di specializzazione ed i rappresentanti dei Club al fine di concordare le variazioni degli standard e la formulazione di nuovi standard relativamente a nuove razze o nuovi tipi a concorso.

La consultazione avviene nelle seguenti forme: il presidente della CTN invia alla Segreteria della Federazione la proposta di deliberazione relativa allo standard; la Segreteria della Federazione la pubblica per trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Federazione, i componenti del Collegio di Specializzazione ed i rappresentanti dei Club possono far pervenire all’indirizzo ufficiale della CTN le proprie osservazioni durante tutto il periodo di pubblicazione e nei quindici giorni successivi al termine di tale periodo.

Delle consultazioni e dei loro esiti deve essere fatta menzione nell’istanza che accompagna la richiesta di nuovi standard all’ODG.  

È fatto altresì obbligo ai componenti delle CCTTNN di comunicare tempestivamente all’interessato le carenze tecniche oggettivamente dimostrate nel corso di una prestazione di giudizio, di cui un qualsiasi componente delle CCTTNN sia venuto a conoscenza, ciascuno per la propria specializzazione di competenza.

Dell’accaduto occorrerà redigere apposita relazione che formerà oggetto di aggiornamento dello stato di servizio del giudice interessato e che verrà inoltrata al CDF per l’eventuale assunzione di misure sanzionatorie.

 

ARTICOLO 8

Le CCTTNN si riuniscono almeno tre volte l’anno. La convocazione avviene a cura del Presidente con lettera ordinaria almeno 15 giorni prima; in caso di urgenza od in base ad accordi condivisi da tutti i componenti, a mezzo telefono, posta elettronica o fax. La riunione è valida in presenza della maggioranza dei membri.
Della convocazione deve essere trasmessa comunicazione all’ODG e, per conoscenza, al CDF.

 

ARTICOLO 9

Tutte le proposte di deliberazione adottate dalle CCTTNN vanno trasmesse alla Presidenza dell’ODG per il tramite del Presidente Collegio di Specializzazione entro 15 giorni. L’ODG esprime sulle medesime parere non vincolante. Le deliberazioni diventano esecutive solo in esito alla ratifica del CDF che successivamente ne darà comunicazione attraverso il sito internet ufficiale. 

Tutti i verbali degli incontri delle CCTTNN devono essere trasmessi entro 15 giorni al CDF ed all’ODG.

 

ARTICOLO 10

Tutte le CCTTNN sono autorizzate ad una loro gestione finanziaria. I fondi necessari sono costituiti dai contributi stanziati dal CDF nel bilancio preventivo.

 

ARTICOLO 11

Il Presidente FOI-ONLUS può investire un Consigliere Federale di specifica delega alle CCTTNN, conferendogli stesso i poteri di coordinatore e supervisore dei lavori delle stesse. Il Consigliere Delegato, od in sua assenza il Presidente del CDF, ha diritto di partecipare a tutte le riunioni delle CCTTNN.