Regolamento Raggruppamenti

TITOLO I
COSTITUZIONE - COMPOSIZIONE

Articolo 1

Le Associazioni affiliate alla FOI-ONLUS presenti in una Regione costituiscono un Raggruppamento.

In ogni Regione è presente un solo Raggruppamento, secondo quanto previsto dall’art. 2.

 

Articolo 2

Ogni Raggruppamento deve essere composto da almeno quattro Associazioni affiliate alla FOI-ONLUS ed aventi sede legale nella Regione del Raggruppamento.

Qualora sul territorio di una Regione siano presenti almeno quattro Associazioni; tutte le associazioni della Regione formeranno un Raggruppamento autonomo.

Le Regioni che comprendono meno di quattro Associazioni costituiscono un Raggruppamento unitamente ad una Regione confinante, a condizione che la somma delle Associazioni delle due Regioni sia pari o superiore a quattro.

La costituzione del Raggruppamento è deliberata dal Consiglio Direttivo Federale, verificata l’esistenza delle condizioni previste dal presente Regolamento.

 

Articolo 3

Sono costituiti e riconosciuti i seguenti Raggruppamenti:

- Piemonte - Valle d’Aosta
- Lombardia
- Friuli - Venezia Giulia
- Veneto - Trentino Alto Adige
- Liguria
- Emilia Romagna
- Toscana
- Marche - Umbria
- Lazio
- Abruzzo - Molise
- Campania
- Puglia - Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna

 

Articolo 4

Nessuna Associazione può far parte di un Raggruppamento diverso da quello della Regione d’appartenenza, salvo quanto previsto dall’art. 2.

La Regione d’appartenenza dell’Associazione è quella nella quale si trova la sede legale, così come comunicata e nota alla Segreteria della FOI-ONLUS.

 

TITOLO II
ORGANI DEL RAGGRUPPAMENTO

Articolo 5

Gli Organi del Raggruppamento sono:

a) Assemblea delle Associazioni
b) Presidente
c) Consiglio Direttivo di Raggruppamento (CDR)
d) Commissione Contabile (CC)

 

a) ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 6

L’Assemblea è costituita dalle Associazioni formanti il Raggruppamento, rappresentate dai loro Presidenti.

Ciascun Presidente può delegare un membro del proprio Consiglio Direttivo a rappresentarlo in Assemblea.

Non sono ammesse deleghe di rappresentanza tra Associazioni.

La delega deve essere conferita per iscritto su carta intestata dell’Associazione e deve essere sottoscritta dal Presidente delegante.

 

Articolo 7

L’Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più una delle Associazioni formanti il Raggruppamento; in seconda convocazione, con la presenza, almeno, di un terzo delle Associazioni formanti il Raggruppamento.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza delle Associazioni presenti.

L’Assemblea Ordinaria:

a) approva i rendiconti, preventivo e consuntivo, di ciascun esercizio annuale, da inviare alla segreteria FOI-ONLUS;
b) delibera le attività ornitologiche sul territorio di competenza;
c) coordina le richieste delle manifestazioni ornitologiche. Il Consiglio Direttivo di Raggruppamento, nell’esercizio dei poteri di indirizzo di cui all’art. 19, comma primo, lett. p), del presente regolamento predispone le linee guida volte ad evitare, ove possibile, sovrapposizioni di date delle mostre nell’ambito del proprio territorio di competenza, effettuando ogni opportuna verifica e derimendo le eventuali conflittualità. Le linee guida dovranno essere approvate dall’Assemblea di Raggruppamento.
d) predispone il Calendario Mostre annuale della Regione, che deve essere inoltrato alla Commissione FOI-ONLUS entro il 31 marzo dell’anno corrente;
e) elegge i seguenti Organi del Raggruppamento:
- Il Presidente;
- La Commissione Contabile, composta di tre membri, scelti fra i tesserati FOI-ONLUS del Raggruppamento;
f) propone e delibera mandati speciali per Commissioni Tecnico-Scientifiche o Culturali d’interesse ornitologico a livello Regionale;
g) propone i candidati per le cariche di membro del Collegio dei Probiviri della FOI-ONLUS e dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea Straordinaria è valida e delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più una delle Associazioni formanti il Raggruppamento.

La seconda convocazione delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima.

L’Assemblea ha luogo nella località prescelta dal Presidente del Consiglio Direttivo del Raggruppamento e, in ogni caso, nel territorio di competenza del Raggruppamento stesso.

Ciascuna Associazione ha diritto ad un solo voto.

 

Articolo 8

L’Assemblea, insediata ai sensi del presente Regolamento, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo del Raggruppamento, e il ruolo di Segretario è ricoperto dal Segretario del Raggruppamento.

L’Assemblea per le elezioni del Consiglio Direttivo Regionale è presieduta dal Responsabile FOI-ONLUS o suo delegato.

In caso d’assenza del Presidente del Consiglio Direttivo del Raggruppamento, l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in caso d’assenza anche di quest’ultimo, il Presidente è nominato dall’Assemblea stessa tra i consiglieri presenti.

Quando l’Assemblea deve eleggere le nuove cariche, procede alla nomina di una Commissione di seggio formata da tre membri (un segretario e due scrutatori), fra rappresentanti delle Associazioni presenti in assemblea.

Non possono far parte della Commissione soggetti candidati nelle elezioni in svolgimento.

 

Articolo 9

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione.

Le votazioni per le elezioni alle cariche del Raggruppamento vanno sempre eseguite a scrutinio segreto.

Tale procedimento è, parimenti, obbligatorio quando si devono deliberare nomine personali di qualunque altro genere.

La votazione per acclamazione è ammessa solo per il conferimento delle cariche ad honorem.

Hanno diritto di voto tutte le associazioni che, alla data dell’assemblea siano in regola con quanto previsto dalle norme statutarie e che non si trovino in una situazione debitoria nei confronti della Federazione Ornicoltori Italiani o del Raggruppamento Regionale.

 

Articolo 10

Dei lavori dell’Assemblea è redatto verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario del Raggruppamento.

Il verbale deve essere trascritto su apposito registro FOI-ONLUS, tenuto nelle forme di legge.

Copia del verbale deve essere inviata, per conoscenza, a tutte le Associazioni del Raggruppamento e alla Segreteria FOI-ONLUS entro venti giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea.

 

Articolo 11

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo del Raggruppamento a mezzo posta elettronica certificata (PEC), che deve pervenire all’indirizzo istituzionale delle Associazioni almeno quindici giorni prima della data della riunione, deve contenere l’ordine del giorno, la sede di svolgimento e la data di prima e di seconda convocazione.

La convocazione è inviata per conoscenza, con le stesse modalità, alla segreteria FOI.

Le Associazioni dovranno utilizzare, per tutte le comunicazioni istituzionali, la casella di posta elettronica certificata (PEC), fornita dalla Federazione Ornicoltori Italiani.

 

Articolo 12

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, indetta per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, deve contenere in allegato i detti bilanci nonché la relazione della Commissione contabile, pena nullità della convocazione.

 

Articolo 13

La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta da due terzi delle Associazioni costituenti il Raggruppamento, con richiesta scritta che deve:
- contenere l’ordine del giorno;
- essere sottoscritta da tutti i Presidenti delle Associazioni richiedenti la convocazione;
- essere inviata al Presidente del Consiglio Direttivo del Raggruppamento a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e per conoscenza, con la medesima modalità, al Presidente FOI Onlus.

Il Presidente del Consiglio Direttivo del Raggruppamento deve, in tal caso, convocare l’Assemblea, giusta il disposto dell’art. 12, non oltre 40 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

La mancata ottemperanza da parte del Presidente del Consiglio Direttivo all’obbligo di convocare l’Assemblea straordinaria entro 40 giorni dalla data di ricevimento della richiesta rappresenta grave violazione delle norme regolamentari, e comporta la decadenza da Presidente del Consiglio Direttivo del Raggruppamento, nonché il deferimento dello stesso al Consiglio Direttivo Federale per l’applicazione delle sanzioni disciplinari.

L’Assemblea può essere convocata anche dal Presidente FOI-ONLUS per motivi d’urgenza.

 

b) PRESIDENTE

Articolo 14

Il Presidente ha la rappresentanza del Raggruppamenti. La rappresentanza può essere conferità dal Presidente ai singoli Consiglieri riguardo a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Presidente stesso.

Il Presidente sovrintende al corretto andamento del Raggruppamento, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e le Assemblee del Raggruppamento.

In caso d’urgenza può adottare, per gli affari correnti, i provvedimenti che ritiene necessari e che spetterebbero al Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne ad esso nella sua prima adunanza per ottenerne la ratifica.

Il presidente potrà essere consultato dal responsabile dell’Ordine dei Giudici nella predisposizione delle giurie, territorialmente di competenza del proprio raggruppamento.

 

Articolo 15

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo di Raggruppamento durano in carica quattro anni.

Il Presidente è rieleggibile, anche più volte, consecutive o meno. I singoli componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, anche più volte, consecutive o meno.

La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, comporta la decadenza di tutto il Consiglio Direttivo; in tal caso il CDF provvederà al commissariamento.

 

Articolo 16

Chi intende candidarsi a Presidente del Consiglio Direttivo del Raggruppamento devono darne comunicazione scritta, la quale deve contenere la lista dei candidati scelti come Consiglieri, con l’indicazione del Vice Presidente e del Segretario. La comunicazione deve essere sottoscritta dal candidato Presidente e da tutti i candidati Consiglieri. Il Presidente ed il Vice-Presidente non possono avere altri incarichi di carattere federale, ad eccezione di quello di giudice.

Il candidato Presidente ed i candidati Consiglieri devono essere residenti e domiciliati nel territorio di competenza del Raggruppamento, e iscritti, da almeno 4 anni, ad un’Associazione facente parte del Raggruppamento.

La comunicazione deve essere spedita a mezzo raccomandata in busta chiusa con avviso di ricevimento presso la Segreteria FOI-ONLUS, ove deve pervenire entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno previsto per il rinnovo delle cariche dei Raggruppamenti. La busta deve riportare la dicitura: “CONTIENE LISTA CANDIDATURE RR.”.

La segreteria FOI-Onlus si farà carico di spedire, a tutte le Associazioni del Raggruppamento, le liste dei candidati Presidenti di RR, comprensive dei relativi programmi, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

Nel periodo intercorrente fra l’invio della comunicazione e lo svolgimento delle elezioni, il candidato Presidente non può sostituire le persone che intende nominare Consiglieri, indicati nella propria lista, fatta eccezione per i casi di decesso o grave impedimento delle persone stesse. In tal caso, il nome del sostituto o dei sostituti deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell’Assemblea che procede all’e­lezione, prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea stessa; il Presidente deve dare lettura della comunicazione all’Assemblea subito dopo aver aperto i lavori.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto indicato come sostituto, a pena di inammissibilità della candidatura del Presidente.

I requisiti formali previsti da quest’articolo sono prescritti a pena di inammissibilità della candidatura a Presidente.

È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti; a parità di voti, si procederà nella stessa giornata ad un turno di ballottaggio fra i primi due candidati. Ad un’eventuale risultato di parità il CDF della FOI Onlus provvederà a convocare una nuova tornata assembleare elettiva.

Il Presidente del Consiglio Direttivo del Raggruppamento elegge il domicilio del Consiglio Direttivo stesso e dà comunicazione alla Segreteria FOI-ONLUS della sua nomina, della nomina dei Consiglieri e dell’elezione di domicilio a mezzo lettera posta elettronica certificata (PEC) che deve essere inviata entro una settimana dalla data dell’elezione. In mancanza di elezione di domicilio o della relativa comunicazione, il Consiglio di Raggruppamento si considera a tutti gli effetti domiciliato presso la residenza anagrafica del Presidente, quale risulta alla Segreteria FOI-ONLUS.

 

Articolo 17

Qualora allo scadere del termine del 31 gennaio non siano pervenute candidature, il CDF dichiara il commissariamento del Raggruppamento.

 

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo del Raggruppamento è composto da tre membri (compreso il Presidente) per i Raggruppamenti con un massimo di 10 Associazioni; cinque membri (compreso il Presidente) per i Raggruppamenti con numero superiore a 10 Associazioni.

Il Presidente di Raggruppamento può revocare per giustificato motivo un Consigliere (nei raggruppamenti fino a dieci Associazioni) o due Consiglieri (nei Raggruppamenti con più di dieci Associazioni) nel quadriennio di durata della carica: in tal caso, procederà alla nomina di un sostituto e relazionerà alla prima Assemblea del Raggruppamento in merito alle motivazioni della sostituzione.

Al Presidente compete altresì il potere di nominare Consiglieri in sostituzione di quelli deceduti o dimessi.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Raggruppamento non possono assumere alcun incarico all’interno dei comitati di gestione delle Mostre organizzate nel proprio territorio di competenza ad esclusione dei Campionati Regionali e del Campionato Italiano, né possono assumere o mantenere cariche a livello di Associazione o federale e di Club di specializzazione (ad eccezione di quella di giudice) né rappresentare in proprio o per delega la propria Associazione.

 

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo del Raggruppamento ha il compito di:

a) eseguire tutte le delibere delle Assemblee FOI-ONLUS e del Raggruppamento ed operare per la realizzazione delle finalità istituzionali della FOI-ONLUS nella propria Regione, mantenendo, su incarico del CDF, i rapporti con le Istituzioni regionali e provinciali facendosi portavoce delle iniziative e delle richieste del CDF;
b) essere l’Organo interlocutorio del Consiglio Direttivo Federale ed intermediario, con le Associazioni del territorio attuando tutte le iniziative possibili atte al miglioramento della informazione e formazione degli Associati e delle Associazioni;
c) coordinare tutte le attività in essere nel Raggruppamento;
d) ricercare nell’ambito territoriale la cooperazione e la collaborazione con Enti, Istituti, Organismi operanti nel settore ornitologico ed ambientale con identiche finalità, o ritenuti tali agli scopi preposti;
e) ricercare e proporre contatti con il mondo scientifico, con la scuola, con la stampa, con le Autorità Regionali e Provinciali a tutti i livelli;
f) deliberare tutte le iniziative di propaganda, divulgazione e difesa del patrimonio ornitologico regionale, necessarie per facilitare, mantenere ed aumentare il contatto col pubblico, indispensabile all’acquisizione di nuovi associati ed alla formazione di quelli esistenti;
g) aiutare il coordinamento e l’attività delle nuove Associazioni, partecipare con un proprio Consigliere alle riunioni delle Associazioni del Raggruppamento almeno una volta all’anno;
h) proporre al Consiglio Direttivo Federale la disaffiliazione di Associazioni che non svolgono attività federale o che non interpretano più i principi statutari federali;
i) controllare le attività espositive del territorio per ogni tipo di manifestazione, proponendo al CDF sanzioni per le Associazioni che non rispettano gli specifici regolamenti;
l) predisporre i rendiconti preventivo e consuntivo di ciascun esercizio annuale;
m) promuovere corsi e conferenze per l’aggiornamento tecnico dei tesserati;
n) promuovere oasi e spazi culturali ornitologici nella Regione.
o) vagliata la documentazione, esprime il proprio parere sull’affiliazione di nuove Associazioni.
p) operare per sviluppare sul proprio territorio attività, esposizioni e manifestazioni ornitologiche, programmando le attività per evitare il sovrapporsi delle medesime e favorendo una pianificazione annuale. A tale scopo utilizzerà tutti i metodi e gli strumenti che riterrà più idonei.

In ordine al decentramento amministrativo, deve:

1)  svolgere tutte quelle pratiche di normale amministrazione necessarie nei rapporti fra Consiglio Direttivo Federale e Raggruppamenti;
2)  previa autorizzazione del CDF, istituire corsi allievi giudici e collaborare con l’ODG per l’attivazione di tali corsi.
3)  svolgere opera di verifica sulla organizzazione delle Mostre allestite nella Regione;
4)  patrocinare ed indire i Campionati Regionali da realizzarsi con il contributo e la partecipazione di tutte le Associazioni del Raggruppamento Regionale;
5)  proporre alla Assemblea delle Associazioni del Raggruppamento argomenti di interesse generale, interrogazioni e proposte da trasmettere alla FOI-ONLUS;

 

Articolo 20

La convocazione del Consiglio Direttivo di Raggruppamento è fatta con avviso a mezzo posta elettronica e deve pervenire almeno 15 giorni prima della data di convocazione al domicilio di ciascun Consigliere, salvi i casi di estrema urgenza nei quali si può prescindere dall’osservan­za di detto termine.

L’avviso deve contenere il luogo, la data e l’ordine del giorno della riunione. ­

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; nei casi di parità prevale il voto di chi presiede.

 

Articolo 21

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da iscriversi nel libro verbali FOI-ONLUS. Questo libro ed i suoi estratti, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni.

 

Articolo 22

Il lavoro amministrativo del Raggruppamento è svolto dalla Segreteria, stabilita presso il domicilio del Segretario.

È compito del Segretario:
a)  curare la compilazione del libro protocollo, del libro degli inventari e del libro della contabilità, dei quali dovrà essere tenuto un costante aggiornamento;
b)  tenere aggiornato l’elenco dei direttivi delle singole Associazioni;
c)  tenere i contatti con le singole Associazioni per il disbrigo degli affari correnti;
d)  amministrare i fondi del Raggruppamento, curandone ogni migliore evidenza;
e)  predisporre lo schema del bilancio preventivo e presentare il bilancio consuntivo al Consiglio di Raggruppamento;
f) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo di Raggruppamento; i verbali sono tra­scritti su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

La carica di Segretario può essere ricoperta solo da soggetto facente parte del Consiglio Direttivo.

Il Segretario entro 15 giorni dall’elezione dovrà comunicare alle Associazioni e alla Segreteria FOI l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per le comunicazioni di cui è richiesta per statuto o regolamento il riscontro dell’avvenuta consegna.

In caso di sostituzione del Segretario, quello uscente deve consegnare all’entrante tutta la documentazione in suo possesso entro quindici giorni.

 

d) COMMISSIONE CONTABILE (C.C.)

Articolo 23

È compito della Commissione Contabile:

a) esaminare le risultanze dei rendiconti consuntivi annuali del Raggruppamento;
b) verificare che ogni uscita sia autorizzata con formale delibera e sia documentata con regolari documenti giustificativi;
c) presentare alla fine dei lavori una relazione all’Assemblea Ordinaria.
Nel caso vengano accertate irregolarità amministrative, queste saranno contestate nel verbale di verifica e comunicate al CDF;
Il Presidente della Commissione Contabile può intervenire, senza diritto di voto, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie del Raggruppamento.
d) I componenti la commissione contabile restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

 

Articolo 24

Il procedimento disciplinare nei confronti di qualunque tesserato FOI può essere attivato su impulso del Presidente del Raggruppamento e del Consiglio Direttivo di Raggruppamento, mediante comunicazione inoltrata al Consiglio Direttivo Federale. Le segnalazioni anonime non saranno tenute in considerazione. Il Consiglio Direttivo Federale esercita l’azione disciplinare secondo quanto disposto dagli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Regolamento organico.

Il Presidente del Raggruppamento ed il Consiglio Direttivo di Raggruppamento hanno l’obbligo di segnalare qualsiasi condotta sia contraria allo Statuto ed ai Regolamenti.

 

Articolo 25

Qualunque controversia dovesse insorgere tra Raggruppamenti, rappresentanti di Raggruppamento, Giudici, la Federazione o gli Organi federali e tra soggetti che abbiano comunque attinenza con lo svolgimento delle mostre ornitologiche sotto l’egida dalla FOI-ONLUS, o che abbiano quale oggetto circostanze anche indirettamente collegate all’organizzazione di mostre o all’attività di Giudice o all’attività di Raggruppamento nonché quelle inerenti alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del presente regolamento, è obbligatoriamente devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente. Ogni parte dovrà nominare un solo arbitro. Di comune accordo gli arbitri nominati dalle parti provvederanno a loro volta a nominare il terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio. Qualora i due arbitri nominati dalle parti non raggiungessero l’accordo, su ricorso della parte che risulterà essere più diligente provvederà alla nomina del terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio il Presidente della FOI-ONLUS.

Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale, secondo diritto, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio e del codice di rito.

 

TITOLO III
FINANZIAMENTI

Articolo 26

L’esercizio finanziario del Raggruppamento coincide con l’anno solare.

I rendiconti preventivo e consuntivo sono depositati presso la Segreteria: ciascuna Associazione può prenderne visione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Presidente del Raggruppamento dovrà inviare alla Segreteria FOI-ONLUS i rendiconti ufficiali (preventivo e consuntivo) e la relazione allegata, per l’esame e l’inserimento a bilancio FOI-ONLUS delle sue risultanze.

 

Articolo 27

I fondi necessari al funzionamento del Raggruppamento saranno stanziati dal Consiglio Direttivo Federale come previsto nel Bilancio annuale della FOI-ONLUS.

Altri finanziamenti ordinari e straordinari potranno essere raccolti, anche, tra le Associazioni, previa approvazione annuale dell’Assemblea di Raggruppamento con delibera presa col voto favorevole di almeno 2/3 delle Associazioni costituenti il Raggruppamento.

Tali finanziamenti potranno essere usati per sostenere, eventuali, attività promozionali e/o espositive delle Associazioni del Raggruppamento.

 

Articolo 28

Tutte le cariche del Raggruppamento sono gratuite; è dovuto il solo rimborso delle spese vive incontrate per l’espletamento del mandato e degli incarichi inerenti e conseguenti.