Regolamento Ordine dei Giudici
L’Ordine dei Giudici (ODG) è I’organo tecnico esecutivo della Federazione Ornicoltori Italiani-Onlus (FOI) che riunisce e rappresenta gli iscritti ad una Associazione come “soci allevatori” di provata capacità ornitologica, ai quali è stata riconosciuta, secondo le modalità previste nel seguente regolamento, l’idoneità a giudicare gli uccelli partecipanti ai concorsi ornitologici in applicazione dei Criteri di Giudizio. Questi allevatori assumono il titolo di “Giudice FOI”.
ARTICOLO 1
L’ODG esercita le funzioni amministrative di controllo relative alla nomina, allo svolgimento delle funzioni, alla cessazione dalla carica e decadenza dei giudici, alla promozione dell’esercizio delle mansioni loro affidate, in qualità di esperti giudicanti.
Tutte le deliberazioni assunte dall’ODG sono ratificate dal Consiglio Direttivo Federale (CDF) ed acquistano validità ed efficacia solo all’esito della positiva ratifica. A tal fine esse dovranno essere trasmesse allo stesso entro 15 (quindici) giorni dalla loro approvazione.
La ratifica può essere negata da parte del CDF per motivi di merito o di legittimità.
L’ODG è autorizzato ad una propria gestione amministrativa tramite il contributo annuale stanziato dal CDF determinato sulla base del rendiconto consuntivo e del preventivo annuale di spesa; quest’ultimo deve essere obbligatoriamente accompagnato da una relazione programmatica.
La richiesta di tale contributo da parte dell’ODG deve pervenire alla Federazione entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno.
L’esercizio finanziario coincide con quello della Federazione. I tempi di presentazione dei rendiconti consuntivo e preventivo dell’ODG corrispondono a quelli statutariamente previsti per la Federazione.
ARTICOLO 2
Gli Organi dell’ODG sono:
- l’Assemblea dei Giudici;
- il Presidente dell’ODG;
- il Consiglio dell’ODG;
- i Collegi di Specializzazione.
ASSEMBLEA DEI GIUDICI
ARTICOLO 3
L’Assemblea dei Giudici è costituita da tutti i giudici effettivi e benemeriti. Essa è convocata dal Presidente dell’ODG almeno una volta ogni 2 (due) anni per discutere e deliberare gli indirizzi programmatici dell’attività dell’Ordine, su proposta del Consiglio dell’Ordine.
ARTICOLO 4
L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Ordine a mezzo lettera o fax o posta elettronica che deve pervenire presso il domicilio degli aventi diritto almeno 30 (trenta) giorni consecutivi di calendario prima della data della adunanza e deve contenere l’ordine del giorno, la sede di svolgimento e la data, sia per la prima sia per la seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
ARTICOLO 5
L’Assemblea ha luogo nella località proposta dal Consiglio dell’ODG ed approvata dal CDF entro il 31 (trentuno) di gennaio dell’anno di convocazione.
ARTICOLO 6
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, che avverrà in un giorno successivo a quello della prima, con almeno un terzo più uno degli aventi diritto.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono assunte a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni assembleari sono sempre assunte a voto palese effettuato per alzata di mano, salvo le votazioni riguardanti le singole persone ed i casi regolamentati dalla legge.
La partecipazione all’Assemblea è un diritto che può essere esercitato solo personalmente; non è ammesso il conferimento di deleghe.
ARTICOLO 7
L’Assemblea, costituita ai sensi del presente Regolamento, è presieduta dal Presidente dell’ODG o da chi ne fa le veci, il quale nomina tra i giudici il Segretario dell’Assemblea.
ARTICOLO 8
Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Ordine e dal Segretario dell’Assemblea medesima.
Il verbale deve essere trascritto su apposito registro, tenuto nelle forme di legge.
Copia del verbale deve essere inviata, per conoscenza, entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento delI’ Assemblea, alla Segreteria FOI la quale provvede alla sua pubblicazione sul sito ufficiale della Federazione.
PRESIDENTE DELL’ODG
ARTICOLO 9
Il Presidente dell’ODG è il rappresentante ufficiale dell’Ordine nei confronti del CDF e di tutti gli Organi istituzionali della Federazione. Egli:
- convoca e coordina I’Assemblea Generale dei Giudici;
- convoca e presiede il Consiglio dell’ODG;
- nomina i Presidenti di Giuria tra coloro che hanno frequentato apposito corso;
- presiede e coordina le Commissioni d’esami a Giudice FOI;
- può delegare un suo rappresentante per l’assolvimento di specifici incombenti o comunque quando se ne presenti la necessità.
ARTICOLO 10
Il Presidente dell’ODG è eletto fra i giudici effettivi aventi almeno 15 (quindici) anni di servizio.
ARTICOLO 11
Il Presidente dell’Ordine dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 12
Il Presidente dell’Ordine viene eletto dai Giudici effettivi e benemeriti riuniti in Assemblea con votazione segreta.
ARTICOLO 13
Chi intende candidarsi a Presidente dell’ODG deve darne comunicazione scritta, contenente il programma elettorale. La comunicazione deve essere sottoscritta dal candidato Presidente e deve essere spedita a mezzo raccomandata in busta chiusa con avviso di ricevimento presso la Segreteria FOI, ove deve essere inviata entro il mese di gennaio dell’anno in cui si svolgono le elezioni.
La segreteria della FOI provvede a pubblicare le candidature pervenute, con i rispettivi programmi, entro il 15 febbraio, sul sito ufficiale della federazione.
La busta deve riportare la dicitura: “CONTIENE CANDIDATURA E PROGRAMMA ELETTORALE PRESIDENTE DELL’ODG”.
l requisiti formali previsti da questo articolo sono prescritti a pena di inammissibilità della candidatura a Presidente.
È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti espressi. In caso di parità si procederà, nello stesso giorno, a nuova elezione ed in caso di ulteriore parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.
ARTICOLO 14
Qualora allo scadere del termine del mese di gennaio non siano pervenute candidature, così come nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo o di decadenza del Presidente dell’ODG, subentra il primo dei non eletti e qualora non vi fosse il CDF dichiara il commissariamento dell’Ordine. Il commissariamento non può proseguire per oltre dodici mesi.
Il Commissario viene nominato dal CDF e può anche non essere un Giudice.
CONSIGLIO DELL’ORDINE GIUDICI
ARTICOLO 15
Il Consiglio dell’ODG è costituito dal Presidente dell’Ordine e dai sei Presidenti di Collegio di Specializzazione, uno per ciascun Collegio, fra i quali è nominato il segretario.
ARTICOLO 16
Spetta al Consiglio dell’ODG:
- verificare il comportamento deontologico dei giudici durante le loro funzioni ed il trattamento loro riservato dagli organizzatori delle mostre nell’esercizio delle loro mansioni;
- controllare i criteri generali di valutazione e di giudizio proposti dalle CCTTNN e/o le loro modifiche ed inviarli per la ratifica al CDF;
- proporre al CDF riconoscimenti per quei giudici che si sono particolarmente distinti nella loro attività annuale per impegno e competenza;
- inviare al CDF le proposte disciplinari nei confronti di quei giudici che hanno violato lo Statuto, i Regolamenti, la deontologia o che risultino inadempienti ai loro doveri;
- segnalare nella relazione annuale, con circostanziato rapporto, la valutazione dell’operato dei giudici, il rendiconto di chiusura e di previsione, unitamente a tutti gli aspetti positivi e tutte le irregolarità riscontrate nelle manifestazioni ornitologiche, imputabili ai giudici, alle associazioni o agli espositori FOI. Il Presidente dell’Ordine si avvarrà, a tal fine, anche dei verbali obbligatori stilati dal Presidente di Giuria;
- aggiornare i fascicoli personali dei giudici, contenenti tutte le note riguardanti la carriera del giudice, utili a tracciare un profilo di merito per ciascuno di essi.
Tutte le proposte e le istanze esaminate devono essere trasmesse al CDF per la ratifica o presa d’atto.
ARTICOLO 17
Le convocazioni del Consiglio dell’ODG sono fatte dal Presidente con avviso a mezzo posta elettronica, lettera o fax e devono pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione al domicilio di ciascun Consigliere, salvi i casi di urgenza nei quali si può prescindere dall’osservanza di detto termine e procedere alla convocazione a mezzo telefono. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la sede della riunione e l’orario dei lavori e, in caso di urgenza, i motivi che l’hanno determinata.
La convocazione va inviata per conoscenza anche al Presidente FOI.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Non è ammesso il conferimento di deleghe, neppure ad altro Consigliere.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: nei casi di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente dell’ODG lo ritiene necessario.
ARTICOLO 18
È compito del Segretario:
a) redigere il verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio che, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene iscritto nel libro verbali, conservato presso la Segreteria dell’Ordine. Questo libro fa prova delle adunanze e delle deliberazioni. Copia dei verbali va inviata alla Segreteria FOI entro 20 (venti) giorni. I verbali saranno pubblicati sul sito ufficiale della Federazione;
b) predisporre lo schema annuale del rendiconto consuntivo e di quello preventivo;
c) aggiornare lo schedario dei giudici, coadiuvato dai rispettivi Rappresentanti di Collegio di Specializzazione;
d) compiere ogni ulteriore incombenza amministrativa, di concerto col Presidente dell’ODG.
COLLEGI DI SPECIALIZZAZIONE
ARTICOLO 19
I Giudici, in base alla rispettiva specializzazione di cui all’art. 35 dello Statuto, sono riuniti nei Collegi di Specializzazione.
Ogni collegio di Specializzazione elegge al suo interno un Presidente.
I Presidenti dei Collegi compongono, unitamente al Presidente, eletto con le modalità di cui agli artt. 9 e seguenti del presente Regolamento, il Consiglio dell’ODG.
Non è consentito candidarsi contemporaneamente alla carica di Presidente dell’ODG e di Presidente di Collegio.
I Presidenti di Collegio hanno il compito di:
- esaminare e valutare le proposte provenienti dalle CCTTNN;
- esaminare e valutare le istanze di qualsiasi natura, provenienti dai giudici, dagli organi istituzionali, dai club di specializzazione e dagli allevatori;
- esporre, con competenza, le richieste di pertinenza della propria specializzazione al Consiglio dell’Ordine.
- Tutte le proposte e le istanze esaminate, devono essere comunque trasmesse al CDF.
ARTICOLO 20
I Presidenti di Collegio possono essere eletti solo tra i giudici effettivi aventi almeno 10 (dieci) anni di servizio. Ogni Collegio ha un solo Presidente.
ARTICOLO 21
I Presidenti di Collegio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
ARTICOLO 22
Coloro che intendono candidarsi a Presidente di Collegio devono darne comunicazione scritta. La comunicazione deve essere sottoscritta dal candidato Presidente e deve essere spedita a mezzo raccomandata in busta chiusa con avviso di ricevimento presso la Segreteria FOI, ove deve essere inviata entro il mese di gennaio dell’anno in cui si svolgono le elezioni. La segreteria della FOI provvede a pubblicare le candidature pervenute entro il 15 febbraio, sul sito ufficiale della federazione. La busta deve riportare la dicitura: “CONTIENE CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DI COLLEGIO”, con l’indicazione esplicita del collegio di appartenenza. l requisiti formali previsti da questo articolo sono prescritti a pena di inammissibilità della candidatura a Presidente di Collegio. È eletto Presidente di Collegio il candidato che ottiene il maggior numero di voti espressi. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.
ARTICOLO 23
Qualora allo scadere del termine del mese di gennaio non siano pervenute candidature, così come nel caso di cessazione dalla carica o di decadenza, per qualsiasi motivo, del Presidente di Collegio, laddove non fosse presente il primo dei non eletti, il CDF, di concerto con il Presidente dell’Ordine, nomina d’ufficio il nuovo Presidente del Collegio vacante. Nell’assemblea dell’ODG immediatamente successiva si procederà all’elezione del Presidente di Collegio cessato o decaduto.
ARTICOLO 24
Il Presidente di Giuria rappresenta il Presidente dell’ODG nelle mostre in cui esso è nominato. Egli ha il compito di:
- dirigere e coordinare tutte le attività di giudizio. A tal fine prenderà accordi con il Direttore mostra per stabilire le tempistiche e le modalità di svolgimento di tutte le fasi del giudizio;
- curare l’assegnazione delle categorie a concorso. A tal fine dovrà avvalersi dei colleghi con maggior anzianità nel ruolo, salvo adottare diverso orientamento per motivi contingenti che attengano alla specialità del contesto espositivo;
- svolgere tutte le mansioni amministrative ad esso attribuite;
- rilevare tutte le condotte che violano il codice deontologico, annotandole nell’apposito verbale;
- trasmettere entro quindici giorni dalla chiusura della mostra i verbali di giuria all’ODG ed al CDF.
I GIUDICI ED I LORO RUOLI
ARTICOLO 25
La Federazione riconosce i seguenti ruoli:
a) Giudici Effettivi;
b) Giudici Benemeriti;
c) Giudici Onorari;
d) Giudici Mentori.
L’ iscrizione ai ruoli avviene su proposta dell’Ordine ratificata dal CDF, all’esito del positivo superamento dell’esame, attestato dalla Commissione d’esame.
Possono divenire giudici solo gli allevatori tesserati da almeno cinque anni consecutivi ad un’associazione federata alla FOI. Il Giudice FOI non può esercitare la mansione di Giudice per altre associazioni o federazioni, italiane o straniere, non riconosciute dalla Confederazione Ornitologica Mondiale (COM) o dalla COM-Italia, alle quali sia associato. Eventuali deroghe sono specificatamente approvate dal CDF.
ARTICOLO 26
Sono Giudici Effettivi tutti gli allevatori riconosciuti idonei dalla Commissione d’esame ed iscritti ai ruoli a mente dell’art. 25.
I giudici svolgono la loro attività esclusivamente su comando del Presidente dell’Ordine dei Giudici.
I giudici effettivi FOI si distinguono in:
- Giudice Nazionale
È Giudice Nazionale colui che è stato nominato tale secondo quanto disposto dall’art. 60 del Regolamento Ordine dei Giudici.
- Giudice internazionale
È giudice internazionale colui che è stato nominato tale secondo quanto disposto dai regolamenti degli organismi COM-OMJ. L’accesso all’esame per il passaggio nel ruolo di Giudice OMJ sarà subordinato alla valutazione dei curricula di coloro che sono in possesso del requisito richiesto (cinque anni di servizio effettivo nel ruolo di Giudice Nazionale) da parte dell’Ordine dei Giudici che, dopo aver udito la relazione istruttoria del competente Presidente del Collegio di Specializzazione, avanzerà al CDF, entro e non oltre il 31 maggio, la proposta di ammissione dei Giudici ritenuti idonei, votata collegialmente. Sia la relazione del Presidente del Collegio di Specializzazione sia la proposta dell’Ordine dei Giudici dovranno contenere specifica motivazione scritta. L’accesso all’esame non sarà quindi automatico e non dipenderà unicamente dal raggiungimento del requisito temporale ma anche dalla valutazione tecnica e morale che sul candidato effettuerà dapprima l’Ordine dei Giudici e successivamente il CDF. Per tale motivazione l’invito ad avanzare la candidatura per l’accesso al ruolo di Giudice OMJ diverrà esecutivo solo dopo il definitivo deliberato di adozione da parte del CDF. Il Giudice invitato dovrà quindi, entro e non oltre il 20 giugno, presentare istanza per poter sostenere l’esame di accesso al ruolo OMJ alla COM- Italia che curerà l’inoltro al competente Organo internazionale.
L’esame per il passaggio al ruolo di Giudice internazionale OMJ è riservato ai giudici con la qualifica di Giudice Nazionale da almeno 5 (cinque) anni, con età non superiore a 65 (sessantacinque) anni, che abbiano dimostrato idonee qualità tecniche. I candidati saranno tenuti a versare alla COM la quota di partecipazione all’esame che non verrà restituita in caso di esito negativo. I Giudici OMJ sono tenuti altresì al versamento alla COM della quota di iscrizione annuale nel ruolo OMJ.
ARTICOLO 27
Sono Giudici Benemeriti coloro che hanno cessato l’attività e sono stati ritenuti eccezionalmente benemeriti dalla Federazione, su proposta dell’ODG. Per la loro proposizione i Giudici devono aver ricoperto cariche istituzionali di rilievo a livello nazionale e/o internazionale ovvero aver svolto attività particolarmente meritorie nell’ambito della Federazione senza essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari e per la loro attività ininterrotta da almeno 20 (venti) anni.
ARTICOLO 28
Sono Giudici Onorari coloro che hanno cessato l’attività e sono stati ritenuti onorari per la loro attività ininterrotta da almeno 20 (venti) anni e non sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari.
ARTICOLO 29
A scadenza del 75° (settantacinquesimo) anno d’età il Giudice è posto, automaticamente, fuori ruolo effettivo. Il Consiglio dell’Ordine, sentito il parere non vincolante della Commissione Tecnica Nazionale di riferimento, può nominare Giudice Mentore il Giudice posto fuori dai ruoli effettivi. Per essere nominato Giudice Mentore devono sussistere i seguenti requisiti:
a) aver svolto l’attività di Giudice Effettivo per minimo 30 anni;
b) aver collaborato fattivamente con gli Organi Federali;
c) avere uno stato psicofisico adeguato all’incarico. Tale stato sarà verificato con cadenza biennale.
I Giudici Mentori possono continuare nelle funzioni di giudizio e partecipare alle Assemblee Giudici, ma senza la possibilità di esercizio dell’elettorato attivo e passivo; se al momento della nomina ricoprono un ruolo in seno all’ODG o CCTTNN, lo stesso è mantenuto fino alla scadenza del mandato. La nomina di Giudice Mentore può cessare per dimissioni o revoca.
Il Giudice è altresì escluso dal ruolo effettivo per proprie dimissioni o per conclamati motivi di infermità, tali da influire sulla capacità di giudizio relativa alla specializzazione di appartenenza.
ARTICOLO 30
Al Giudice appartenente al ruolo internazionale, al compimento del 75° anno di età, pur essendo fuori ruolo dalla FOI, è concesso l’esercizio della qualifica in seno alla COM-OMJ, nelle mostre Internazionali e di Club. La quota annuale da versare alla COM viene posta a suo esclusivo carico.
ARTICOLO 31
Un Giudice decade altresì dai ruoli se:
a) è accertata l’incapacità di applicare le prescrizioni tecniche o se è riscontrata immoralità nelle sue funzioni di Giudice o di semplice associato FOI;
b) per due anni consecutivi non partecipa ad una mostra FOI in qualità di espositore.
La verifica annuale relativa alla capacità nell’applicazione delle disposizioni tecniche, è compiuta da un’apposita commissione composta da:
- Presidente della FOI;
- Presidente dell’ODG;
- tre componenti scelti congiuntamente dagli stessi, tra i giudici FOI, che per anzianità, ruoli ricoperti, esperienza e capacità possano svolgere tale compito, anche senza riferimento alle specializzazioni di provenienza.
Il Giudice posto fuori ruolo effettivo FOI secondo le disposizioni del punto a) del presente articolo decade anche dal ruolo di Giudice Internazionale OMJ.
ARTICOLO 32
Il Giudice può richiedere l’aspettativa dal servizio mostre per due stagioni consecutive, per comprovati motivi famigliari, di lavoro o di salute; in caso di inabilità al servizio per periodi superiori a due stagioni mostre, il giudice decade dai ruoli, salvo la richiesta di riammissione, con nuovo esame, da sostenere entro la quarta stagione mostre dalla data in cui l’inabilità ha avuto inizio.
ARTICOLO 33
Il Giudice non può rifiutare l’incarico di servizio se non per seri e giustificati motivi. Il Giudice che in una stagione mostre rifiuta più di due incarichi, per ragioni non ritenute congrue dall’ODG, verrà cancellato dai ruoli. Verrà cancellato dai ruoli anche il giudice che per due stagioni mostre consecutive non avrà svolto alcun incarico di giudizio a seguito dei rifiuti.
GIUDIZI E GIURIE
ARTICOLO 34
I Giudici FOI, nell’espletamento delle loro funzioni di arbitri nelle manifestazioni ornitologiche, sono responsabili dell’adempimento del loro mandato rispondendone solo e direttamente al Consiglio dell’ODG ed al CDF. Essi devono comunque osservare ed applicare i Criteri di Giudizio e le disposizioni tecniche in vigore.
l giudici sono tenuti alla fedele e scrupolosa osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Deontologico e dei Criteri di Giudizio.
Il Giudice può esercitare le proprie funzioni solo nelle manifestazioni alle quali è comandato e/o autorizzato dall’ODG, ai sensi del presente Regolamento.
ARTICOLO 35
I Giudici Effettivi FOI, ivi compresi quelli OMJ, invitati a giudicare nelle giurie fuori dal territorio nazionale, devono osservare la seguente procedura:
1. comunicare tempestivamente l’invito alla Presidenza ODG FOI;
2. attendere il nulla-osta della Presidenza ODG FOI;
3. i giudici OMJ devono richiedere, tramite apposito modulo all’uopo predisposto, alla Segreteria OMJ, nulla osta di partecipazione nella Giuria in cui sono stati invitati;
Solo alla ricezione del nulla osta il giudice potrà dare conferma al Comitato Organizzatore che ha formulato l’invito, della propria partecipazione in qualità di componente della Giuria”
ARTICOLO 36
Il Giudice, nell’espletamento delle sue funzioni, è equiparato nell’ordinamento federale ad un pubblico ufficiale.
ARTICOLO 37
Il giudizio dei soggetti esposti nelle manifestazioni della FOI è riservato ai giudici iscritti all’albo, esclusivamente secondo la loro specializzazione ed il loro livello, con l’obbligo di esercitare il proprio servizio solo con l’utilizzo di stampati federali o equivalenti elettronici approvati dal CDF, fatta eccezione per gli stampati specifici preventivamente approvati dalla competente CTN.
La Giuria del Campionato Italiano sarà composta, secondo criteri meritocratici, da Giudici Nazionali da almeno 3 (tre) anni.
ARTICOLO 38
I Giudici nell’espletamento delle loro funzioni di giudizio sono ospiti delle Associazioni o dei Club che organizzano le mostre. Per distanze superiori ai 150 km il giudice può richiedere il pernottamento all’associazione organizzatrice. Per distanze inferiori il pernottamento è consentito solo in caso di comprovati motivi e previo nulla-osta da parte delle Associazioni o dei Club che organizzano le mostre.
ARTICOLO 39
Per l’espletamento delle funzioni di giudizio aI Giudice è riconosciuto il rimborso spese viaggio come da tabella spese vigente nell’anno in corso, ratificata dal CDF.
ARTICOLO 40
Il Giudice comandato al servizio di giuria deve:
- presentarsi nella sede della manifestazione entro le ore 8,30 del giorno del giudizio;
- essere dotato del tablet a lui assegnato ovvero di altro dispositivo in dotazione o di sua pertinenza;
- indossare il gilet ed ogni altro contrassegno istituzionale;
- controfirmare e timbrare tutti i cartellini ed i documenti necessari all’espletamento del servizio;
- giudicare il numero di soggetti e le categorie assegnate dal Presidente di Giuria;
- predisporre obbligatoriamente la classifica finale per ogni categoria giudicata;
- a chiusura lavori, compilare il rapporto di servizio da consegnare al Presidente di giuria.
L’allontanamento dal servizio mostra, senza il consenso del Presidente di giuria, comporterà il mancato rimborso delle spese ed il deferimento alla Commissione Disciplinare. Non è consentito abbandonare il giudizio in anticipo rispetto alle esigenze di giudizio in corso, se non per motivi contingenti di comprovata gravità. Dell’allontanamento e dei motivi che lo hanno determinato deve essere fatta menzione nel verbale di giuria redatto a cura del Presidente di giuria.
ARTICOLO 41
Fino alla chiusura delle operazioni di giudizio, il Giudice può rettificare il suo operato. Dopo la consegna del rapporto di servizio al Presidente di giuria, il giudizio effettuato diviene ufficiale e nessuna variazione può più essere apportata sulla scheda di valutazione.
ARTICOLO 42
Eventuali errori di somma possono essere rettificati dal Presidente di giuria o, in sua assenza, dal Direttore Mostra, senza sostituire il cartellino di giudizio, ma evidenziando e sottoscrivendo la correzione, con rettifica delle classifiche finali se necessaria.
Il Giudice, come chiunque operi a diverso titolo all’interno dell’organizzazione, è tenuto a non comunicare o commentare i giudizi propri o dei colleghi ad altri che non sia il Presidente di Giuria.
ARTICOLO 43
È concesso al Giudice, per permettere un giudizio appropriato, di far estrarre dalla gabbia il soggetto da controllare. L’operazione va sempre richiesta ed effettuata, in presenza del Presidente di giuria, da un componente il Comitato Mostra, il quale provvederà a sigillare nuovamente la gabbia.
ARTICOLO 44
In caso di accertata irregolarità ritenuta dolosa, il Giudice deve obbligatoriamente redigere il verbale di contestazione dell’infrazione e di squalifica del soggetto, congiuntamente al Presidente di Giuria e notificarlo al Direttore Mostra. Il soggetto squalificato sarà ritirato dalla gara. Il verbale di contestazione sarà inviato al CDF per l’assunzione delle eventuali sanzioni disciplinari.
ARTICOLO 45
In tutte le mostre FOI, qualora il Giudice rilevi l’errata attribuzione della categoria, dovrà, dopo essersi consultato, lì dove ci fossero, con altri colleghi della sua stessa sezione, procedere al cambio della stessa e giudicare. In tutte le mostre il giudice deve astenersi dal giudicare i soggetti che non sono accompagnati dalle indicazioni previste dal Regolamento mostre (nomenclatura del soggetto, tipo, varietà e categoria non riconosciuta ufficiale, nonché parentali per gli ibridi, ecc.).
ARTICOLO 46
l Giudici effettivi della Federazione hanno l’obbligo di:
a) aggiornarsi rispetto alle novità tecniche e normative che attengono l’esercizio delle proprie attività e funzioni;
b) accettare tutte le disposizioni emanate dall’Ordine e attenersi ai Criteri di Valutazione e di Giudizio in vigore;
c) giudicare, il numero di soggetti per giorno proposto dalle CCTTNN e fissato dall’ODG;
d) astenersi dall’iscrivere e dall’esporre soggetti propri o di altri allevatori nelle manifestazioni per le quali sono stati designati;
e) astenersi dal giudicare soggetti propri o di familiari (solo se conviventi) nelle manifestazioni per le quali sono stati designati;
f) provvedere agli adempimenti burocratici e fiscali richiesti dalla FOI e dall’ODG;
g) partecipare come espositori almeno una volta ogni 2 (due) anni in una manifestazione a calendario FOI;
h) non giudicare in mostre ornitologiche non organizzate sotto l’egida FOI o COM se non espressamente autorizzati dal CDF;
i) astenersi dal presenziare alle operazioni di ingabbio nelle manifestazioni per le quali sono stati designati.
ARTICOLO 47
I Giudici hanno il diritto di:
a) iscrizione all’albo;
b) ricevere la tessera federale ed il distintivo dell’Ordine;
c) accedere gratuitamente a tutte le manifestazioni a calendario FOI, presentando il documento di riconoscimento di Giudice della Federazione;
d) ospitalità logistica a carico dei Comitati organizzatori in tutte le manifestazioni per le quali sono stati designati nel rispetto di quanto già indicato nel precedente art. 38.
ARTICOLO 48
La formazione delle giurie è di competenza del Presidente dell’ODG il quale per la composizione della giuria del Campionato Italiano, o quando lo riterrà necessario, sarà coadiuvato dai Presidenti delle CCTTNN. Nella composizione delle giurie il Presidente dell’ODG dovrà prendere in esame le segnalazioni che pervengono dai Presidenti di Collegio e dai Presidenti delle CCTTNN in ordine ad errori tecnici e comportamenti non rispettosi dei regolamenti rilevati in capo ai singoli giudici.
SANZIONI
ARTICOLO 49
Il procedimento disciplinare avverso i Giudici e gli Allievi Giudici è attivato su impulso del Presidente dell’ODG, dei Presidenti di Collegio, dei Giudici FOI e di qualsiasi tesserato FOI, mediante comunicazione inoltrata al CDF. Le segnalazioni anonime non saranno tenute in considerazione. Il CDF esercita l’azione disciplinare secondo quanto disposto dagli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Regolamento organico.
Il Presidente dell’ODG, i Presidenti di Collegio, i Giudici FOI hanno l’obbligo di segnalare qualsiasi condotta contraria allo Statuto, al Regolamento ed al Codice deontologico.
Il Giudice che è stato sanzionato con il provvedimento disciplinare della censura o della sospensione nella sua funzione di Giudice o nella qualità di Socio FOI, non potrà ricoprire cariche istituzionali per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dallo scadere della durata della sanzione. (cfr. art. 43 Statuto).
ARTICOLO 50
Qualunque controversia dovesse insorgere tra Giudici, tra Giudici e la Federazione, tra Giudici ed Organi Federali, tra Giudici e soggetti che abbiano comunque attinenza con lo svolgimento delle funzioni di Giudice o con le mostre ornitologiche sotto l’egida dalla FOI, o che abbiano quale oggetto circostanze anche indirettamente collegate all’organizzazione di mostre o all’attività di Giudice nonché quelle inerenti alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del presente regolamento, è obbligatoriamente devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente. Ogni parte dovrà nominare un solo arbitro. Di comune accordo gli arbitri nominati dalle parti provvederanno a loro volta a nominare il terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio. Qualora i due arbitri nominati dalle parti non raggiungessero l’accordo, su ricorso della parte che risulterà essere più diligente, si provvederà alla nomina del terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio nella figura del Presidente della FOI.
Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale, secondo diritto, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio e del codice di rito.
ARTICOLO 51
Chi è stato espulso dalla FOI perde la qualifica di Giudice FOI e non può giudicare in manifestazioni FOI-COM, neppure quale Giudice di altro Paese o di altra Organizzazione.
SCUOLA GIUDICI
ARTICOLO 52
Ogni iscritto alla Federazione può aspirare a diventare Giudice FOI, frequentando la Scuola di Formazione, se in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai diciotto e non superiore ai cinquantacinque anni;
b) iscrizione quale socio allevatore ad un’Associazione FOI da almeno cinque anni;
c) aver partecipato quale espositore da almeno cinque anni in manifestazioni riconosciute FOI di soggetti della specializzazione per la quale aspira a diventare Giudice;
d) non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni;
e) il titolo di studio della scuola d’obbligo;
f) non essere stato condannato in via definitiva per delitto non colposo punito con pena minima non inferiore ai due anni di reclusione o per i reati di cui agli artt. 727 e 727- bis c.p.
l requisiti sopra elencati saranno dimostrati documentalmente con dichiarazione dell’allievo giudice, sotto la sua personale responsabilità e dovranno essere mantenuti per tutto l’arco temporale della vigenza del corso.
La domanda di ammissione per l’iscrizione al corso allievi giudici deve essere indirizzata alla Segreteria federale allegando curriculum personale ed ornitologico.
I corsi sono promossi, secondo necessità, dall’ODG ed approvati e finanziati dal CDF della FOI; entrambi, ciascuno per le proprie competenze, potranno respingere insindacabilmente le richieste dei soci ritenuti non moralmente idonei a tale servizio.
ARTICOLO 53
Per poter accedere alla Scuola di Formazione gli aspiranti allievi giudici dovranno partecipare ai concorsi messi a bando dalla FOI e sottoporsi a prove di ammissione (pratica, scritta ed orale) che vertono sulle seguenti materie:
a) nozioni generali di ornitologia, nozioni sull’origine, genetica, classificazione, morfologia ed anatomia degli uccelli;
b) trasmissione ereditaria dei caratteri;
c) riconoscimento, criteri di valutazione e di giudizio;
d) nozioni generali su Statuto, Regolamento Organico, Regolamenti Federali, Codice deontologico;
Gli aspiranti allievi che otterranno il punteggio minimo di 60/100, utilmente collocati nelle graduatorie di merito in ragione dei posti messi a concorso, saranno ammessi alla frequenza dei corsi in qualità di allievi giudici.
ARTICOLO 54
Gli allievi giudici hanno l’obbligo di:
a) frequentare le lezioni a cui sono convocati;
b) non esporre, neppure fuori concorso, soggetti propri e dei propri conviventi né ingabbiare soggetti di altri soci, nelle mostre in cui svolgono le prove pratiche di giudizio, tranne in quei casi in cui la prova pratica è successiva alle operazioni di giudizio;
c) partecipare alle prove pratiche di giudizio;
d) partecipare agli incontri collegiali di aggiornamento tecnico indetti dalle CCTTNN e dall’ODG.
ARTICOLO 55
La durata complessiva del corso è stabilita in anni tre, durante i quali l’allievo giudice dovrà frequentare con profitto le lezioni di specializzazione e svolgere almeno 9 prove pratiche di giudizio predisposte dalla CTN della specializzazione. È data facoltà di prorogare la durata del corso di un ulteriore anno così come stabilito nel successivo articolo 58.
Nessun tipo di rimborso sarà riconosciuto agli Allievi Giudici.
ARTICOLO 56
Le sedi, le date ed il calendario delle lezioni degli allievi giudici sono stabilite dalle CCTTNN di intesa con il Consiglio dell’ODG ed approvati con delibera del CDF.
ARTICOLO 57
I corsi sono gestiti dalle CCTTNN di intesa con l’Ordine dei Giudici. Per l’espletamento delle attività d’istruzione è possibile ricorrere all’impiego di idonei istruttori, diversi dai componenti delle CCTTNN, individuati dagli stessi organi tecnici.
ESAMI PER GIUDICE FOI-ONLUS
ARTICOLO 58
Le sedi, le date e le Commissioni d’esami degli allievi giudici sono stabilite dall’ODG e deliberate dal CDF. Gli Allievi convocati saranno quelli indicati al Consiglio dell’ODG dalla CTN competente, dopo un’attenta valutazione da parte della stessa. Il candidato, potrà optare se partecipare, previa ammissione da parte della CTN, alla sessione d’esame a scadenza del corso oppure prorogare di un anno.
ARTICOLO 59
La Commissione d’esame è cosi composta:
- Presidente dell’Ordine o membro dell’Ordine suo delegato, che presiede la Commissione;
- Rappresentante del CDF;
- Presidente di Collegio della Specializzazione;
Durante lo svolgimento dell’esame è data facoltà ad un rappresentante della CTN di svolgere funzione di presentazione degli allievi. Egli non ha alcun diritto di valutazione e su richiesta della Commissione d’esame può collaborare con essa sia per la valutazione degli esemplari oggetto di esame e sia per la correzione delle prove d’esame.
ARTICOLO 60
Per determinare l’idoneità del Candidato al ruolo di Giudice Nazionale, la Commissione d’esame sottopone lo stesso ad una prova preliminare consistente nel riconoscimento di 25 soggetti della specializzazione, con le modalità indicate nei regolamenti attuativi.
In caso di idoneità nella prova preliminare il candidato si sottopone alle seguenti prove per le quali sono attribuiti i punteggi massimi indicati:
• Prova pratica di giudizio da compiersi su 25 soggetti (punti 75);
• Prova scritta (punti 15);
• Prova orale (punti 5);
• altri titoli (punti 5).
Il candidato dovrà raggiungere minimo 75 punti complessivi, con almeno 63 punti nella prova pratica e 12 punti nella prova scritta. Il superamento di ciascuna prova d’esame è condizione necessaria per ciascun candidato per accedere al sostenimento della prova successiva.
Attesa la diversità che caratterizza ciascuna Specializzazione, per ognuna di esse si rimanda ai regolamenti attuativi per singola Specializzazione, redatti dal Consiglio dell’Ordine dei Giudici, indicanti la determinazione degli errori nella valutazione degli esemplari sottoposti ai Candidati.
INCOMPATIBILITÀ
ARTICOLO 61
I Giudici non possono ricoprire altre cariche nella FOI con le eccezioni di Consigliere Federale, Presidente di Raggruppamento Regionale, Presidente di Associazione e Organo di controllo. È altresì incompatibile la carica di Presidente dell’ODG con quella di Presidente di associazione e la carica di Giudice con quella di Presidente e Vice Presidente di Club riconosciuto dalla FOI o delegato nelle Assemblee. La carica di Presidente di Collegio è incompatibile con quella di componente, a qualsiasi titolo, di Commissione Tecnica Nazionale.