06.07.2022 - Novità dal Parlamento sulla Legge Esotici (segue)

Osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo n. 383 (commercio, importazione e conservazione di animali esotici).

La FOI desidera rendere edotti i propri associati in ordine agli sviluppi evolutivi dell’iter procedimentale dell’atto governativo delegato recante

schema di decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette”.

Gli organi istituzionali a ciò deputati (Commissioni parlamentari e Conferenza Stato Regioni) hanno reso le prescritte osservazioni.

Tra le osservazioni promananti dal Senato spiccano quelle della IX Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) e XIV Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea), quest’ultima esprimente osservazioni a favore delle Commissioni permanenti XII e XIII del Senato della Repubblica (Igiene e sanità – Territorio, ambiente, beni ambientali) che ne hanno fatti propri i rilievi.

Le osservazioni espresse appaiono in molti passaggi, massime in quelli più importanti, pienamente recettive, finanche a livello lessicale, delle puntuali ed approfondite deduzioni tecniche presentate dalla FOI e brillantemente illustrate dall’avvocato Francesco Saverio Dalba in sede di audizione.

In sintesi (i testi integrali sono riportati in calce, con evidenza dei passaggi di maggior rilievo)

1) è stata eccepita l’eccessiva genericità e l’eccesso di delega della legge 53/2021;

2) è stato rilevato il contrasto tra l’atto governativo ed il regolamento UE 429/2016 per quanto attiene alle disposizioni nazionali più restrittive, le quali non possono ostacolare la circolazione degli animali tra gli Stati membri;

3) è stata segnalata l’esorbitanza della misura delle sanzioni.

Le deduzioni di maggiore impatto formulate dalla Federazione sono state oggetto di recepimento e fatte proprie nelle osservazioni delle Commissioni.

Si nota, a margine, come finalmente sia stato rilevato l’errore di formulazione del testo originario, a cagione del quale l’abrogazione dell’articolo 6 della legge CITES (L. 150/92) avrebbe aperto un periodo di “interregno” nel quale si sarebbe potuto liberamente acquistare qualsivoglia animale pericoloso (l’abrogazione dell’articolo avrebbe infatti trascinato con sé anche il decreto ministeriale attuativo), come pure vi sarebbe stato un lasso temporale entro in quale si sarebbero potuti liberamente acquistare i ragni più velenosi della terra. Infatti l’abrogazione dei relativi divieti era immediata, mentre i decreti che avrebbero dovuto individuare le specie pericolose saranno successivi (e, come è comune prassi, molto successivi).

 

Si auspica che specie francamente innocue, come gli Aguti, i Dinomys (specie facilmente domesticabile e tenuto come animale da compagnia dalle popolazioni indigene del Sudamerica) e i Capibara, taluni Macropodidi, molti Cervidi, molte lontre e addirittura i ghiottoni (che secondo lo Grzimek sono tra i Mustelidi più affettuosi in assoluto) vengano espunti da una elencazione che pare redatta in termini alquanto affrettati (si pensi solo che i Felidae sono indicati come Falidae e i Dasyuridi vengono resi in italiano come topi e ratti marsupiali, quando la famiglia comprende il diavolo della Tasmania ed il Quoll; oppure viene indicato un inesistente Enectus marinus per Eunectes murinus che è l’anaconda, animale di fiume e non certo di mare. Commettere errori tanto evidenti nella denominazione tassonomica, se da un lato lascia trasparire una certa noncuranza nella redazione della lista, dall’altro solleva dei dubbi se analoghi errori non siano stati commessi anche in ordine all’effettivo carattere degli animali ivi inclusi).

Le Commissioni XII e XIII della Camera dei Deputati (Affari sociali ed agricoltura) hanno presentato una bozza di parere, redatta dai relatori, che verrà posta ai voti in una futura seduta.

Le Commissioni XII e XIII del Senato della Repubblica hanno redatta una proposta di parere che verrà posta ai voti in una prossima seduta.

Si rimane in attesa delle osservazioni della XIV Commissione della Camera (Politiche dell’Unione Europea).

La Conferenza Stato Regioni ha espresso un parere, del quale viene allegato il riferimento telematico, in calce.

La FOI rimane attenta e vigile nel monitorare lo sviluppo della situazione e terrà prontamente aggiornati i propri iscritti.

Seguono le osservazioni e le proposte di parere.


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Osservazioni approvate dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica (Agricoltura e produzione agroalimentare)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che

lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo schema di decreto legislativo è pertanto diretto ad applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture; è altresì finalizzato all’armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali e alla corretta gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale;

per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando che:

l’articolo 14, comma 2, lettera q), della citata legge n.53 del 2021, laddove individua le finalità delle misure restrittive al commercio degli animali introduce disposizioni molto generiche che prefigurano un eccesso di delega, andando i divieti ad incidere sull’importazione, la commercializzazione e la detenzione di animali esotici d’affezione, con conseguenze su migliaia di allevatori italiani e di negozi specializzati che operano nel settore;

l’articolo 3, vieta l’importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale. Si ritiene opportuno sottolineare come la norma impatti sulle attività commerciali svolte da operatori italiani ed esteri in Italia, determinando uno svantaggio economico molto importante per il nostro Paese;

all’articolo 11, si ravvisa l’impossibilità di adempiere al prescritto obbligo da parte di coloro che a titolo di volontariato raccolgono animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, i quali non sono in grado di ottenere un certificato per ciascun animale salvato, e per ciò passibili di sanzione. La norma rischia di favorire così l'abbandono di animali;

con riferimento all’apparato sanzionatorio di cui agli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame emergono diversi profili di irragionevolezza, sia sotto il profilo definitorio che sotto il profilo sanzionatorio, laddove vengono previste sanzioni di ingiustificata esorbitanza.

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Osservazioni approvate dalla XIV Commissione permanente del Senato della Repubblica (Affari dell’Unione Europea).

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo;

rilevato che in attuazione della delega per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell’articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo: n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali;

considerato che lo schema di decreto è finalizzato ad applicare le norme minime di prevenzione della diffusione di malattie animali e zoonotiche anche agli animali selvatici o esotici e domestici, comprese le strutture che detengono tali animali, in quanto il regolamento (UE) 2016/429 si applica sia agli animali allevati a fini zootecnici, sia a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatiche ed esotici, tenuti in cattività, essendo tutti in grado di diffondere malattie trasmissibili ad altri animali o all’uomo;

considerato che, a tal fine, lo schema di decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, nonché di formazione per operatori e professionisti degli animali, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. In particolare, l’articolo 3 stabilisce il divieto di importare, detenere o commerciare animali di specie selvatiche ed esotiche, fatti salvi i giardini zoologici e gli animali da compagnia che saranno inclusi nel decreto da adottarsi entro 30 giorni (articolo 5), nonché la possibilità di detenere e commercializzare le scorte di animali esotici, già posseduti, fino al termine della loro vita naturale, evitando la loro riproduzione e il loro rilascio nell’ambiente (articoli 6 e 7);

rilevato che è stato posto il tema della compatibilità degli articoli 3 e 5 dello schema con le libertà di circolazione e di stabilimento, e con il regolamento (UE) 2016/429, che prevede determinati limiti e modalità per l’esercizio della libera circolazione degli animali da compagnia di cui all’allegato I del regolamento. Il divieto italiano, infatti, impedirebbe ai cittadini di altri Stati membri di circolare in Italia con i propri animali da compagnia e impedirebbe alle imprese di altri Stati membri di commercializzare in Italia tali animali o di stabilirsi nel territorio italiano ai fini dell’esercizio della propria attività che implica la detenzione di tali animali;

valutato al riguardo che, secondo le disposizioni degli articoli 170 e 269 del regolamento (UE) 2016/429, gli Stati membri possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose, che non ostacolino i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

1) si invita a dare concreta applicazione agli articoli 3 e 5 dello schema di decreto, mediante la prevista normazione secondaria, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/429, già direttamente applicabile;

2) in riferimento all’articolo 2, che indica il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, si segnala la necessità di specificare gli estremi del citato regolamento nella lettera c) del comma 1. Inoltre si valuti l’opportunità di integrare l’elenco delle pubbliche amministrazioni competenti per l’applicazione del decreto legislativo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, inserendo anche il Ministero della salute;

3) in riferimento all’articolo 6, comma 1, che consente, con riferimento alle specie selvatiche ed esotiche (esclusi gli animali da compagnia che saranno elencati nel decreto di cui all’articolo 5), la prosecuzione della detenzione, fino al termine della vita naturale dell’animale, con divieto di riproduzione e di rilascio nell’ambiente, per i casi in cui gli animali siano stati acquisiti dal detentore entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 5, si valuti l’opportunità: di chiarire se la norma transitoria in oggetto riguardi anche gli ibridi di cui all’articolo 3, comma 1; di esplicitare che la norma transitoria non riguarda i casi di detenzione già vietati in base alla disciplina finora vigente; di chiarire entro quale termine debba essere avvenuta l’acquisizione dell’animale ai fini dell’applicabilità della norma transitoria in oggetto, esplicitando che il suddetto termine di un anno decorre, nel caso di mancata o tardiva emanazione del decreto di cui all’articolo 5, dall’inizio dell’applicazione (ai sensi del medesimo articolo 5) del citato allegato I del regolamento (UE) 2016/429; sotto il profilo formale, di modificare, nel comma 4 dell’articolo 6, le parole "nuove specie introdotte", in quanto l’ipotesi oggetto della norma è costituita da una restrizione dell’elenco e non da un’estensione dello stesso;

4) in riferimento al divieto di detenzione delle specie pericolose (di cui all’articolo 4), i commi 2 e 3 dell’articolo 6 definiscono le procedure amministrative transitorie per gli enti e le strutture interessati dalle esclusioni dal divieto nonché per gli altri soggetti che abbiano relative detenzioni in atto. Si valuti l’opportunità di chiarire entro quale termine debba essere iniziata la detenzione ai fini dell’applicabilità delle procedure transitorie in oggetto. Si rileva inoltre che da queste ultime sono esclusi i casi di detenzione riguardanti specie già considerate pericolose in base alla normativa finora vigente; si consideri l’opportunità di valutare la congruità e gli effetti di tale esclusione;

5) riguardo alla norma transitoria, di cui al comma 6, primo periodo, dell’articolo 6, relativa ai circhi e alle mostre faunistiche viaggianti, si valuti l’opportunità di chiarire se essa riguardi esclusivamente i casi di detenzione ammessi in base alla normativa finora vigente;

6) in riferimento all’articolo 7, si valuti l’opportunità di esplicitare che la norma transitoria non riguarda i casi di detenzione già vietati in base alla disciplina finora vigente;

7) in riferimento agli articoli 8 e 9, si valuti l’opportunità di modificare, ai rispettivi commi 1, la locuzione "decreto del Ministero della salute" con "decreto del Ministro della salute";

8) in riferimento all’articolo 11, che stabilisce l’obbligo di includere l’identificativo dell’animale negli annunci di vendita e l’obbligo di rendere disponibile l’identificativo su richiesta delle autorità competenti, si consideri l’opportunità di chiarire, tenuto conto anche della sanzione prevista dall’articolo 14, comma 5, se i due obblighi siano concorrenti tra di essi oppure se sia sufficiente la sola messa a disposizione dell’identificativo (su richiesta dell’autorità);

9) in riferimento all’articolo 13, comma 1, si valuti l’opportunità di indicare, alla stregua di come indicato nei commi 2 e 4, che i sequestri o le confische in oggetto sono quelli inerenti alla violazione delle norme di cui allo schema di decreto;

10) in riferimento alle ipotesi di detenzione ammesse in base alla norma transitoria di cui all’articolo 6, comma 1 e comma 4, primo periodo, il comma 1 dell’articolo 14 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di accertata insussistenza dell’idoneità delle modalità di detenzione o per i casi di avvenuta riproduzione degli animali. Si valuti l’opportunità di chiarire se la sanzione si applichi anche con riferimento alla violazione dell’obbligo di mantenere gli animali "in condizioni tali da garantirne il benessere", considerato che per quest’ultima prescrizione il comma 1 dell’articolo 6 non fa riferimento letterale all’idoneità delle misure;

11) con riferimento alle sanzioni penali di cui all’articolo 14, si rileva, in primo luogo, che, da un lato, il criterio generale di delega, di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 prevede l’adozione, in via alternativa o congiunta, delle sanzioni penali dell’ammenda e dell’arresto solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, con una misura massima determinata nel rispetto di un limite pari a 150.000 euro per l’ammenda e a tre anni per l’arresto, e che, dall’altro, il criterio specifico di delega, di cui all’articolo 14, comma 2, lettera q), della legge n. 53 del 2021, prevede l’adozione di sanzioni (adeguate ed efficaci) per il divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette. In relazione a tali norme di delega, si consideri l’opportunità di valutare se l’adozione di sanzioni penali – anziché amministrative – sia giustificata per tutti i casi relativi a specie selvatiche ed esotiche (anche non protette) e se in ogni caso sia giustificata la definizione di un limite massimo di ammenda superiore alla suddetta soglia di 150.000 euro (ferma restando la misura peculiare per la violazione del divieto di detenzione di specie pericolose, in quanto già prevista dalla norma vigente). Si consideri inoltre l’opportunità di una valutazione circa l’assenza di una norma sanzionatoria, penale o amministrativa, per le violazioni delle prescrizioni poste dalle autorizzazioni di cui al comma 6 dell’articolo 4;

12) con riferimento ad altri profili dell’apparato sanzionatorio di cui all’articolo 14, andrebbe chiarito il rapporto tra la sanzione amministrativa di cui al comma 3 e la sanzione penale di cui al comma 2, considerato che alla mancata attivazione delle procedure amministrative previste dalle norme transitorie di cui all’articolo 6, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, oggetto della sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 14, sembrerebbero conseguire fattispecie di reato di cui al comma 2 dello stesso articolo 14. Si consideri inoltre l’opportunità di una valutazione riguardo alle altre categorie oggetto dell’articolo 6, comma 2, non richiamate dalla norma sanzionatoria di cui all’articolo 14, comma 3. Inoltre, con riferimento alla norma, di cui all’articolo 6, comma 6, che, al secondo periodo, pone a regime il divieto, per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti, di acquisire animali delle specie pericolose, si valuti l’esigenza di chiarire il regime sanzionatorio, considerato che l’articolo 14, comma 3, include le violazioni delle norme di cui all’articolo 6, comma 6, senza distinguere tra primo e secondo periodo di quest’ultimo comma, tra quelle assoggettate ad una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, mentre il comma 2 dello stesso articolo 14 prevede, per il caso generale di violazione del divieto di detenzione di cui all’articolo 4, comma 1, la sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro;

13) in riferimento all’articolo 15, sarebbe opportuno integrare la rubrica dell’articolo del codice penale ivi oggetto di novella;

14) in riferimento all’articolo 16, che prevede l’abrogazione del decreto-legge n. 159 del 2003, concernente il commercio e la detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l’uomo, a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo in titolo, si valuti l’opportunità di far decorrere tale abrogazione a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2;

15) sotto il profilo redazionale, si segnala che: nell’articolo 9, comma 3, occorrerebbe richiamare il comma 2 dello stesso articolo, anziché il comma 1; nell’articolo 11 occorrerebbe richiamare il comma 3, anziché il comma 2, dell’articolo 1; occorrerebbe rivedere formalmente il testo del comma 1 dell’articolo 14; nell’articolo 15, occorrerebbe sostituire le parole "agli articoli" con le parole "all’articolo";

16) si valuti infine la necessità che, con il decreto legislativo in titolo o con successivo provvedimento normativo, venga previsto un ristoro per le imprese del settore che siano direttamente interessate dal divieto di importazione, detenzione e commercializzazione, analogamente a quanto previsto per le imprese di allevamento di visoni e di altri animali da pelliccia, soggette al divieto che ha effetto dal 1° luglio 2022.

 

Schema di parere proposto dai relatori della XII e XIII Commissione del Senato della Repubblica

Le Commissioni riunite 12a (Sanità) e 13a(Ambiente), esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

- lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 18 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

- tale regolamento, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche;

- come precisato nella relazione illustrativa, con il provvedimento in esame si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture;

- lo schema di decreto legislativo in parola reca attuazione della delega legislativa di cui l’articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere a), b), n), o), p), q), reca princìpi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui allegato 1 del richiamato regolamento (UE) 2016/429;

- la relazione illustrativa sottolinea che sono stati presi in considerazione la trasmissibilità delle malattie animali all’uomo, princìpi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica; particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla formazione periodica degli operatori che gestiscono gli animali all’interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevedendo un apposito provvedimento del Ministero della salute;

considerato che:

- è necessario, al fine di garantire il benessere degli animali, ridurre il rischio di zoocenosi e garantire la stabilità del sistema economico evitando distorsioni di mercato rispetto agli altri Stati membri, introdurre una specifica regolamentazione che preveda l'intensificazione di controlli e tutele, verificando la lista degli animali esotici non commerciabili, al fine della massima tutela della salute dei cittadini e degli animali stessi, evitando, così, di discostarsi dalla normativa europea,

rilevato che:

- l’articolo 1, al comma 1, definisce l’ambito di applicazione del provvedimento che detta disposizioni in tema di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

- il predetto articolo, al comma 2, richiamando l’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, elenca le definizioni più generali applicabili nello schema di decreto in oggetto e reca ulteriori definizioni più specifiche;

- nella presente disposizione non è presente la precipua definizione di specie selvatica ed esotica, necessaria al fine di conferire maggiore chiarezza al provvedimento. Si evidenzia, inoltre, la necessità di integrare la definizione di "immissione" che deve poter includere anche gli esemplari di specie autoctone, e non esclusivamente non autoctone;

considerato altresì che:

-l’articolo 3, al comma 1, vieta, l’importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale;

- l’articolo 4, al comma 1, detta disposizioni relative alle specie selvatiche pericolose per la salute, l’incolumità pubblica e la biodiversità, vietandone a chiunque la detenzione e che il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l’elenco di tali esemplari;

ritenuto ancora che:

- in relazione all’articolo 6 appare opportuno impedire l’ulteriore acquisizione di animali anche nell’anno successivo all’entrata in vigore della disciplina di cui all’AG 383;

considerando inoltre che

- l’articolo 9 disciplina la formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia, prevedendo, al comma 1, che ne siano definite le modalità con un apposito manuale operativo, adottato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, i centri di referenza nazionale e le società scientifiche competenti;

- al comma 2 del predetto articolo, si prevede che le Autorità locali competenti provvedano affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti anche attraverso l’organizzazione di idonee attività formative, i cui costi sono comunque a carico degli operatori stessi (comma 3);

evidenziato che:

- l’articolo 12 prevede e disciplina i requisiti delle associazioni o degli enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca per i delitti di cui agli articoli 544-ter (Maltrattamento di animali), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) del codice penale;

- tra i documenti di cui deve essere corredata, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, la relativa domanda andrebbe inclusa la certificazione antimafia;

- l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che:

verosimilmente vi saranno delle incidenze in ordine alle entrate finanziarie dello Stato considerando una riduzione, e per certi versi una cancellazione, di tale mercato,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all’articolo 6, si valuti l’opportunità di eliminare il periodo transitorio di un anno e quindi di sostituire le parole «entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 5» con «precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

2) all’articolo 12, comma 2, si valuti l’opportunità di includere tra la documentazione di cui deve essere corredata la domanda di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la certificazione antimafia.

Si allegano e fanno proprie le osservazioni della 14a Commissione permanente.

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Camera dei deputati, Commissioni XII e XIII (Affari sociali ed Agricoltura)

Proposta di parere dei relatori.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite XII e XIII,

esaminato il provvedimento in oggetto, che reca disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 18 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

tale regolamento, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche;

come precisato nella relazione illustrativa, con il provvedimento in esame si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture;

lo schema di decreto legislativo in parola reca attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere a)b)n)o)p)q), reca princìpi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui all'allegato 1 del richiamato regolamento (UE) 2016/429;

la relazione illustrativa sottolinea che sono stati presi in considerazione la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo, princìpi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica; particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla formazione periodica degli operatori che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevedendo un apposito provvedimento del Ministero della salute;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022;

preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 15 giugno 2022;

tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, definire le specie selvatica ed esotica e richiamare le definizioni di specie autoctona ed alloctona contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015; b) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «da compagnia» inserire le seguenti: «purché siano adottate misure idonee a evitare il contatto tra questi e la fauna selvatica, le abitazioni in cui sono detenuti richiami vivi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157»;

2) all'articolo 3, sia inserita una disposizione diretta a prevedere la possibilità di utilizzare animali ai fini dello svolgimento di attività cinofile;

3) all'articolo 5, sia soppresso il comma 2;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1) all'articolo 3, comma 2, includere tra i casi di inapplicabilità del divieto di cui al comma 1 la detenzione di animali esotici non pericolosi nati in cattività e la loro riproduzione;

2) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso»; b) al comma 3, aggiungere dopo le parole «impiegati nei progetti» le seguenti parole «, nei piani nonché nelle attività»; c) ampliare le ipotesi di esclusione di cui al comma 3, in modo da scongiurare l'applicazione del divieto di cui al comma 1 anche alla detenzione di animali esotici comunemente considerati «di compagnia»; d) al medesimo comma 3, includere nelle esenzioni di cui alla lettera f) gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 12 e 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e includere nelle esenzioni di cui alla lettera g), le collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici, che senza fine commerciale, possono detenere determinate specie esotiche, selvatiche o da reddito derivanti da sequestri, confische o salvataggi di animali nel rispetto della normativa di settore e che possono essere qualificate anche come stabilimenti riconosciuti con status «confinato» ai sensi dell'articolo 95 del regolamento UE 2016/429; e) al comma 5, dopo le parole: «prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari» inserire le seguenti: «e comunque ogni cinque anni»;

3) all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica ed esotica»;

4) all'articolo 12, comma 2, includere tra la documentazione di cui deve essere corredata la domanda di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la certificazione antimafia.

Parere della V Commissione della Camera – Bilancio

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383. (Rilievi alle Commissioni XII e XIII).(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

La viceministra Laura CASTELLI, in merito alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 30 maggio, fa presente quanto segue.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, individua il Ministero della salute, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e benessere degli animali.

Con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo al controllo delle malattie degli animali ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali ivi compresi gli animali selvatici – da intendersi sia quali animali non detenuti ma a «vita libera» sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica tenuti in cattività – e controllo delle zoonosi nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animalo, attività che il Ministero svolge attraverso anche il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto legislativo in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute – Missione «Tutela della salute» – Programma «Sanità pubblica veterinaria», quali il capitolo 5390 «Centro di lotta delle malattie animali» e il capitolo 5391 «Sorveglianza epidemiologiche di tutte le malattie animali», ivi comprese le zoonosi. Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera.

Per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo in esame, precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie. Alla luce delle considerazioni dianzi esposte, conferma che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fabio MELILLIpresidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (Atto n. 383);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionalealle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, individua il Ministero della salute, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e benessere degli animali;

con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo al controllo delle malattie degli animali ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a “vita libera” sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica tenuti in cattività) e controllo delle zoonosi nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animalo, attività che il Ministero svolge attraverso anche il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi;

per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto legislativo in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute – Missione “Tutela della salute” – Programma “Sanità pubblica veterinaria”, quali il capitolo 5390 “Centro di lotta delle malattie animali” e il capitolo 5391 “Sorveglianza epidemiologiche di tutte le malattie animali”, ivi comprese le zoonosi;

il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;

da ultimo, per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo in esame, si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 24 del DPR n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie;

pertanto si conferma che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rinvio al parere della Conferenza Stato Regioni:


p-4-csr-atto-rep-n-104-8giu2022.pdf (statoregioni.it)