21.12.2018 - Fatturazione elettronica

AVVISO

Come sapete dall' 01.01.2019 entra in vigore la normativa sulla fatturazione elettronica.

Bisogna dividere le associazioni in due categorie:

1) quelle in possesso del solo Codice Fiscale e

2) quelle in possesso anche della Partita Iva.

ASSOCIAZIONE SENZA PARTITA IVA  

Nel caso di associazione con solo il Codice fiscale non c'è ovviamente l'obbligo di emettere le fatture elettroniche (visto che non possono emettere fatture in assenza di partita iva).

Queste associazioni possono ricevere le fatture in formato cartaceo (tali fatture hanno valore fiscale), e dovranno dare ai loro fornitori (anche utenze telefoniche) il codice univoco identificativo rappresentato da 7 zeri (0000000).

Pertanto tali associazioni non dovranno comunicare la Pec ai loro fornitori.

 

ASSOCIAZIONE CON PARTITA IVA

Anche le associazioni con partita iva se, nel periodo precedente, hanno conseguito proventi di attività commerciale inferiori ai 65.000,00 euro ed hanno optato per il regime della legge398/91,   sono esonerate dall'obbligo di emettere le fatture in formato elettronico.

Per quanto riguarda la ricezione delle fatture di acquisto, potranno ricevere le fatture cartacee, ma siccome tali fatture cartacee non hanno valore fiscale, sulle stesse il fornitore dovrà indicare la dicitura " Stampa priva di valenza giuridica ai sensi dell'articolo 21 Dpr 633/72" e pertanto si aprono due possibilità:

  1. a) l'associazione fornisce la propria pec ( a tal proposito si evidenzia che può essere utilizzata la Pec di cui l'associazione è già in possesso,) al fine di ricevere le fatture anche in formato elettronico con valenza fiscale, oppure
  2. b) l'associazione non fornisce la propria pec e quindi per reperire/vedere le fatture in formato elettronico con valenza fiscale dovrà accedere nell'area riservata messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ps. nel caso l'associazione optasse per la prima ipotesi si evidenzia che le fatture pervenute in formato elettronico dovranno essere conservate digitalmente, tramite dei gestori abilitati, tra i quali anche l'agenzia delle entrate.

Ps. nel caso l'associazione optasse per la seconda ipotesi, non avrà l'obbligo di conservazione digitale delle fatture e in regime 398/91, ricordo, non è obbligata a registrarle. 

Le associazioni che non abbiano optato per la legge 398/91 ed abbiano ricavi superiori ai 65.000,00 euro sono tenuti alle regole ordinarie di fatturazione elettronica.

 

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