20.07.2022 - URGENTE: Specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Modifiche. Introduzione del Pycnonotus cafer ossia Bulbul ventre rosso

La Federazione Ornicoltori Italiani,

considerato che in data 12 luglio 2022 è stato approvato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1411 per aggiornare l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

rammentato che nella classe Aves sono già considerate specie invasive:

- il Corvus splendens dal 3 agosto 2016;

- l’Oxyura jamaicensis dal 3 agosto 2016;

- il Threskiornis aethiopicus dal 3 agosto 2016;

- l’Alopochen aegyptiacus dal 2 agosto 2017;

- l’Acridotheres tristis dal 15 agosto 2019.

AVVISA

tutti gli allevatori che, a far tempo dal ventesimo giorno dalla pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/2013 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, e dunque il 2 agosto 2022, sarà considerata specie invasiva anche il

Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766); italice: Bulbul a ventre rosso.

Si specifica che il divieto è riferito esclusivamente a questa specie di Bulbul (compresi gli ibridi e le mutazioni) mentre tutte le altre specie di Bulbul rimangono liberamente detenibili sotto il profilo del Regolamento 1143/2014. Si farà riferimento al solo binomio scientifico identificante l'animale e non alle mutevoli ed incerte denominazioni volgari.

Oltre alla disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, in Italia trova applicazione il D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230, recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014, compreso l’assai rigido sistema sanzionatorio (allevamento e vendita sono puniti con la pena, alternativa, dell’arresto sino a tre mesi o dell’ammenda da 10.000,00- a 150.000,00- euro).

 

Chi detenesse uno o più esemplari della specie Pycnonotus cafer dovrà attenersi a quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 230/2017, recante Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive e dell’art. 27 del D. Lgs 230/2017 medesimo (articolo, quest’ultimo, applicabile ai soli proprietari non commerciali) ai quali si rinvia.

In breve: andrà fatta denuncia circostanziata al Ministero (di cui all’art. 3 del D. Lgs.) entro cento ottanta giorni dalla data della pubblicazione dell’aggiornamento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fornendo adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all’età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilita' di riproduzione e la fuoriuscita.

Dunque entro il 9 gennaio 2023.

Si specifica, ove occorrer possa, che per tutte le specie dichiarate invasive in precedenza, il termine dei 180 giorni è decorso; la data del 9 gennaio 2023 si riferisce unicamente alla specie Pycnonotus cafer.

Si coglie l’occasione per rappresentare che altre specie di animali comunemente allevate, appartenenti ad altre Classi, sono state parimenti dichiarate specie invasive di rilevanza unionale.

Molte di queste sin da subito, alcune altre a partire dal 2 agosto 2024.

Si segnalano, tra le altre (v. il rinvio al Regolamento, che contiene tutte le specie di Animali e Piante):

- Lampropeltis getula;

- Callosciurus finlaynsoni;

- Gambusia affinis;

- Gambusia holbrooki;

- Channa argus;

- Axis axis.

nonché la pianta Hakea sericea.

Per queste specie valgono i medesimi termini indicati per il Pycnonotus cafer:

La comune rana Xenopus laevis il divieto decorre dal 2 agosto 2024. (Per questa specie si profilano problemi di coordinamento intertemporale tra l’art. 26 del D.Lgs. 230/2017 e Regolamento (UE) 1143/2016: la normativa nazionale infatti impone la denuncia a far tempo dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, a prescindere dalla decorrenza differita del divieto e, se ragioni di logica militerebbero nel senso della decorrenza differita anche del termine di denuncia di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 230/2017, ragioni formali farebbero propendere per la decorrenza dalla data della pubblicazione, a prescindere dal differimento del termine previsto nel provvedimento. In questo secondo caso si andrebbe tuttavia incontro all’assurdo per cui specie temporaneamente non ancora incluse nell’elenco di specie invasive, vadano comunque denunciate ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. 230/2017). Non trattandosi di Uccelli, la questione non si pone materialmente per gli associati FOI.

La presenza di mutazioni non ha rilevanza alcuna sull’effettività del divieto: si applica comunque. Il divieto si applica anche agli ibridi [arg. ex. Art. 3, paragrafo 1, nn. 1), 2) e 3) del Regolamento (UE) 1143/2014].

Si invitano gli allevatori tutti a prestare la massima attenzione e ad uniformarsi alle prescrizioni normative.

Il testo del Regolamento è qui pubblicato integralmente:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1203&from=EN